(GUCE 8 maggio 2003; 2003/C 110 E/030)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2116/02 di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione (17 luglio 2002)Oggetto:
Nuove leggi italiane sulla gestione del patrimonio artistico Quale valutazione dà la Commissione della costituzione da parte del governo italiano di due società la «Patrimonio dello Stato S.p.A.» e la «Infrastrutture S.p.A.» destinate ad assumere il patrimonio artistico, monumentale e demaniale dello Stato ed eventualmente ad ipotecarlo e in parte a venderlo per finanziare con tali proventi grandi opere pubbliche di diverso tipo?Non ritiene la Commissione che operazioni del genere rientrino in quella «finanza creativa» atta ad
aumentare o ad occultare un debito pubblico già molto elevato per quanto riguarda la Repubblica italiana ed in una misura incompatibile con i parametri del Patto di stabilità?Su un altro grave aspetto della questione, il pericolo cioè della dispersione, sia pure parziale, del più
straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico del mondo, il Presidente della Repubblica italiana aveva chiesto al Capo del governo assicurazioni e norme più restrittive sulla sua tutela; il 2 luglio c.a. il Capo del governo, on. Silvio Berlusconi, ha replicato ribadendo genericamente l’impegno costituzionale della tutela del suddetto patrimonio, ma respingendo la richiesta di normative aggiuntive che vincolino l’operato delle due S.p.A.Prendendo atto del vivo allarme suscitato nel mondo della cultura da questi comportamenti e da queste
iniziative legislative, non ritiene la Commissione di dover chiedere chiarimenti al governo italiano ai sensi del titolo XII del trattato sull’Unione europea (art. 151), della Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico e della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa?Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione
(15 ottobre 2002)L’interrogazione fa riferimento al decreto legge poi approvato dal Parlamento italiano che istituisce le due
società «Patrimonio SpA» e «Infrastrutture SpA».Con il Patto di stabilità e crescita gli Stati membri si sono impegnati «a rispettare l’obiettivo di un saldo di
bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo».La posizione di bilancio è definita in termini di disavanzo pubblico, a norma del regolamento (CE) n. 2223/
96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (1) (noto anche come SEC 95) e del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (2) (modificato dal regolamento (CE) n. 351/2002 del 25 febbraio 2002 (3)).Eurostat sta valutando la natura delle operazioni che andranno a svolgere le due società e ne giudicherà il
trattamento ai fini dei conti nazionali non appena esse cominceranno a operare.L’articolo 151 (ex 128) del trattato CE attribuisce alla Comunità una competenza culturale, diretta a
favorire la cooperazione fra gli Stati membri. Il problema posto dall’onorevole parlamentare non rientra fra le competenze della Comunità; è invece competenza esclusiva dello Stato membro, in virtù del principio della sussidiarietà.L’Unione non è inoltre parte né della Convenzione culturale europea del 19 dicembre 1954, né della
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo del 3 ottobre 1985. Non compete pertanto alla Commissione il compito di esaminare eventuali infrazioni.(1) GU L 310 del 30.11.1996.
(2) GU L 332 del 31.12.1993.
(3) GU L 55 del 26.2.2002.