Tar
Campania (NA) Sez. V sent.808 del 31 gennaio 2007
Aria. Jus
superveniens
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Quinta Sezione di Napoli
Composto dai Signori Magistrati
Antonio Onorato presidente
Andrea Pannone consigliere
Paolo Carpentieri consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 7027/2006 proposto dal sig. Felice Lo Presti, rappresentato
e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio e con lo stesso
elettivamente domiciliato in Napoli, via Guantai nuovi n. 11 presso
l’avv. Pasquale Raganti,
contro
la Regione Campania, in persona del presidente pro tempore,
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto opposto alla domanda presentata
nell’anno 2000 per l’autorizzazione, ai sensi del
D.p.R. n. 203/1988, alle immissioni in atmosfera in relazione ad
attività di autocarozzeria ritenuta ,
Visto il ricorso ed i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione,
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 il presidente,
Uditi altresì i difensori, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in
FATTO e DIRITTO
Dalla lettura degli atti prodotti, si apprende che la domanda di
autorizzzazione alle immissioni in atmosfera in relazione
all’impianto di autocarozzeria ritenuto dalla parte
ricorrente classificabile come
è stata presentata nel corso dell’anno 2000,
invocando l’applicazione di specifiche norme contenute nel
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
Risulta altresì che tale domanda, nonostante i solleciti
dell’interessato e l’avvio di un’apposita
istruttoria a cura degli Uffici regionali, non ha mai avuto definitiva
evasione sicché l’interessato, previa la
notificazione di atto di diffida, con atto depositato il 21 novembre
2006 si è determinato di impugnare il silenzio-rifiuto che,
a suo dire, si sarebbe formato.
Tale domanda giudiziaria del ricorrente non può , tuttavia,
trovare accoglimento in quanto la normativa di cui
l’interessato aveva a suo tempo chiesto
l’applicazione è stata abrogata dal successivo
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 280) che ha totalmente
ridisciplinato la materia, tra l’altro, disegnando un nuovo e
diverso procedimento e modificando il riparto delle competenze.
Ne consegue che ormai la domanda e la documentazione a suo tempo
prodotti dalla parte ricorrente, anche se per fatti estranei alla
volontà di quest’ultimo, sono divenuti nella
sostanza inutilizzabili e che, al fine di ottenere il risultato
perseguito, occorre necessariamente riavviare il procedimento,
chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione
della nuovo normativa, previa la produzione degli atti dalla stessa
indicati.
Costituisce, infatti, principio consolidato che, a seguito dell'
entrata in vigore di una nuova legge regolatrice del procedimento,
allorché questo è in corso , deve trovare
applicazione lo jus superveniens che disciplina diversamente le
potestà dell' Amministrazione.
Tale principio trova applicazione in relazione a tutte le situazioni
che non siano già esaurite con l' emanazione dell' atto
conclusivo, anche se gli atti preparatori siano stati già
posti in essere in una fase anteriore (Cfr. per esempio, TAR Lazio 19
febbraio 2004 n. 1576 e 4 gennaio 2002 n. 38).
Ne consegue che allo stato degli atti, in applicazione del principio
del tempus regit actum, l’Amministrazione non ha
più l’obbligo di pronunciare sulla domanda del
ricorrente da ritenere ormai definitivamente superata a causa del venir
meno della normativa di cui a suo tempo era stata chiesta
l’applicazione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Napoli nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.
Il PRESIDENTE Est.
(dott.Antonio Onorato)
Aria. Jus superveniens
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