VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 96).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
osservato che il provvedimento può essere considerato come un testo che
garantisce la necessaria manutenzione normativa della legislazione in campo
ambientale (e, in particolare, in materia di tutela delle acque e di gestione
dei rifiuti) e, pertanto, rappresenta un intervento importante e fortemente
atteso sia dal sistema delle autonomie locali sia dal sistema produttivo,
poiché incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini,
sui livelli di tutela della loro salute (oltre che dell'ambiente), sulle stesse
attività delle imprese e sulle relative procedure;
preso atto, dunque, che lo schema di decreto all'esame del Parlamento non va
valutato come uno sterile elemento di «rottura» con il passato, bensì come un
utile e fondamentale strumento normativo diretto a conseguire l'obiettivo
fondamentale di consegnare al Paese una legislazione ambientale più chiara,
efficace, certa e coerente con gli indirizzi in ambito comunitario;
rilevato che la
Commissione, al fine di preparare il proprio lavoro
istruttorio in modo partecipato e con un'ampia consultazione, ha svolto - in
due distinte fasi temporali - specifiche audizioni informali, che hanno
consentito un approfondimento delle tematiche oggetto dello schema di decreto
correttivo, fornendo numerosi spunti, osservazioni e proposte, delle quali si è
cercato di tenere conto nell'ambito del presente parere;
osservato che - data l'ampiezza della materia trattata dallo schema di decreto
legislativo in esame - è stata particolarmente arricchita la fase preparatoria
del contributo propositivo dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella
disciplina interessata, per cui la partecipazione di tali soggetti alle
audizioni informali, unitamente ai contributi scritti depositati (tutti
attentamente esaminati), non soltanto è stata avvertita dalla Commissione come
una necessità imprescindibile, ma ha anche consentito di ampliare in misura
significativa la partecipazione degli interlocutori esterni alle attività
preparatorie effettuate in sede parlamentare;
considerato che il provvedimento ha già effettuato i passaggi istruttori
previsti dalla legge di delegazione (legge n. 308 del 2004), acquisendo - in
particolare - il parere della Conferenza unificata;
segnalata, a tal fine, l'opportunità che il Governo si adoperi affinché le
proposte di modifica e di integrazione concordate in sede di Conferenza unificata
siano recepite nel nuovo testo del provvedimento che sarà sottoposto all'esame
del Consiglio dei ministri, pur riservandosi la Commissione di
indicare - nell'ambito del presente parere - possibili ipotesi di
riformulazione in relazione a taluni dei punti richiamati nel parere reso dalla
stessa Conferenza;
rilevato, in particolare, che la Commissione intende
sollecitare il Governo a tenere in debito conto che la Commissione Europea
ha presentato al Parlamento Europeo ed al Consiglio una nuova proposta di
«direttiva quadro» in materia di rifiuti e che il Parlamento Europeo, in prima
lettura in procedura di codecisione, il 13 febbraio scorso ha approvato una
risoluzione legislativa, avanzando proposte di emendamenti;
sottolineata, pertanto, l'esigenza che il Governo - nel promuovere la
correzione di talune parti del decreto legislativo n. 152 del 2006 - sappia
procedere in parallelo rispetto all'impostazione della nuova «direttiva
quadro», soprattutto nel caso di dubbi interpretativi della normativa
comunitaria vigente e delle sentenze della Corte di giustizia europea;
osservato, quindi, che vi sono ampi margini per modificare diverse delle
disposizioni contenute nel testo inviato all'esame delle istituzioni
territoriali e del Parlamento, nonché per introdurre - ove possibile - nuove
disposizioni correttive e integrative che consentano di promuovere una adeguata
semplificazione delle procedure e degli istituti e, più in generale, una
maggiore aderenza del testo rispetto alle «linee guida» che emergono a livello
comunitario;
rilevata, a tal fine, l'esigenza di introdurre una più articolata e innovativa
disciplina della normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, che
possa contribuire - anche mediante l'attivazione di appositi interventi finanziari
- al rilancio di una politica di risanamento ambientale sul territorio
nazionale;
richiamata, altresì, la necessità che il Governo - non appena emanate le nuove
norme correttive del decreto legislativo n. 152 del 2006 - proceda rapidamente
all'adozione della normativa secondaria di attuazione del provvedimento, gran
parte della quale è da tempo «bloccata» a seguito delle determinazioni assunte,
all'inizio della corrente legislatura, in ordine alla sospensione
dell'efficacia dei provvedimenti emanati dal precedente Esecutivo;
raccomandato l'accoglimento dei rilievi formulati dalla V Commissione
relativamente alle conseguenze di carattere finanziario;
fatto presente, infine, che i rilievi e le ipotesi di riformulazione contenuti
nel presente parere sono indicati - salvo che per le questioni di carattere più
generale - in ordine di riferimento testuale rispetto all'articolato dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 2, recante una modifica all'articolo 74, comma
1, lettera ff), si valuti la possibilità di sostituire la nuova definizione con
una del seguente tenore: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente
tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore»;
b) al fine di evitare che aspetti di trattamento dei fanghi
nell'impianto di depurazione possano essere interpretati come gestione di
rifiuti, si verifichi la possibilità di aggiungere, dopo il comma 12
dell'articolo 1, un ulteriore comma che, modificando l'articolo 127, comma 1,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserisca, dopo le parole «ove
applicabile», le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento
effettuato nell'impianto di depurazione»;
c) in coerenza con recenti atti di indirizzo accolti dal Governo alla
Camera, sia soppresso il comma 14 dell'articolo 1, che prevede l'abrogazione
della disposizione di cui all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n.
152 del 2006, relativa alla facoltatività dell'adesione alla gestione unica del
servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane;
d) all'articolo 1, commi da 18
a 20, si raccomanda l'accoglimento delle proposte
modificative concordate in sede tecnica ai fini del parere reso in sede di
Conferenza unificata, in relazione al recupero dei rifiuti e delle materie
prime secondarie, anche in base alle indicazioni che emergono in sede
comunitaria con la nuova «direttiva quadro» in materia di gestione dei rifiuti,
che stabilisce criteri per la riclassificazione di alcuni rifiuti in materie,
sostanze o prodotti secondari, ossia di materiali che non sono classificati
secondari con riferimento alla provenienza ma alle loro caratteristiche, che
sono diverse da quelle delle materie prime primarie, ma sono tuttavia idonee ad
assoggettarli al regime dei prodotti e non al regime generale dei rifiuti,
essendo certe le altre condizioni che indicano che il detentore non se ne disfa
né ha intenzione di disfarsene; a tal fine, peraltro, risulta opportuno
inserire anche una disposizione che disciplini il periodo transitorio di
vigenza della precedente normativa in materia;
e) considerato che l'esistenza dei sottoprodotti non può essere
ignorata, ma va regolata, si provveda ad inserire, all'interno del comma 20
dell'articolo 1, una apposita disposizione che preveda che possono essere
considerati «sottoprodotti» le sostanze, i materiali o gli oggetti, originati
da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente
destinato a produrli, dei quali il produttore non intende «disfarsi» ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), e che non rientrano nella
definizione di rifiuto qualora siano destinati all'impiego in un processo di
produzione o di utilizzazione successivo. Tale definizione, peraltro, può
essere introdotta, anzitutto, mantenendo fermo un principio di carattere
generale, che miri ad accertare che il sottoprodotto abbia un valore economico
e venga utilizzato con le normali pratiche senza rischi per la salute e per
l'ambiente, e - per altro verso - valutando, per la disciplina di alcuni
specifici casi, l'opportunità di rinviare a un decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico;
f) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, sia modificata la definizione di deposito
temporaneo - di cui alla lettera m) - in modo che la relativa disciplina
sia più razionale e coerente con quella comunitaria, la quale definisce il
deposito temporaneo come «deposito effettuato, prima della raccolta, nel luogo
di produzione», essendo unicamente stabilito, dalla direttiva 1999/31/CE, che
sia qualificato come discarica il deposito di rifiuti che ecceda un anno; a
tale proposito, peraltro, qualora si procedesse a tale modifica nel senso
prospettato in sede di Conferenza unificata, andrebbe specificato il
significato della proposta emendativa n. 9 elaborata dalle regioni, nella parte
finale in cui prevede che, «superato il limite temporale, il deposito dovrà
comunque essere completamente svuotato», evitando che tale specificazione renda
- di fatto - inapplicabile l'operazione di svuotamento stessa;
g) all'articolo 1, comma 21, che modifica l'articolo 184, sia differito
il termine del 30 giugno 2007 previsto per l'emanazione del decreto di
individuazione delle procedure speciali da adottare nella gestione dei sistemi
d'arma, in relazione ai prevedibili tempi per l'entrata in vigore del decreto
correttivo in esame;
h) al citato articolo 1, comma 23, considerato che sull'esclusione delle
terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti pende un procedimento alla Corte
di giustizia (Causa C-194/05), la cui sentenza è prevista entro il mese di
luglio prossimo, risulta opportuno anticipare la citata sentenza mediante un
adeguamento normativo corretto dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152
del 2006, che - ferma restando l'esigenza di tutela dell'ambiente e della
salute umana - non disponga un'esclusione dai rifiuti in via
automatica e generale, ma preveda una necessaria valutazione, stabilendo in
particolare che, per evitare la discarica, il riutilizzo debba avvenire sulla
base di uno specifico progetto presentato e in un tempo definito. Si
raccomanda, pertanto, di introdurre un meccanismo che demandi ogni caso ad una
specifica procedura di valutazione, a seconda che si tratti di progetti e
attività soggetti a VIA (i quali conterranno le opportune prescrizioni) o alle
altre specifiche procedure di autorizzazione previste dalla legislazione
vigente, ovvero progetti minori soggetti alla procedura di cosiddetta «licenza
edilizia» o dichiarazione di inizio attività, nel qual caso l'interessato dovrà
essere chiamato a fornire le necessarie informazioni sul sito di destinazione,
sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del
deposito in attesa di utilizzo, che non dovrebbero preferibilmente essere
superiori ad un anno;
i) sia ampliato l'ambito di intervento dell'articolo 1, comma 24,
recante una modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
nel senso di sostituire i commi da 2
a 6 del citato articolo 189 con nuove disposizioni
finalizzate a prevedere la soppressione della tecnica basata sulla compilazione
del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini
statistici, i flussi dei rifiuti, in quanto ormai obsoleta e inattendibile,
anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla
comunicazione, su tre milioni di produttori e gestori di rifiuti. A questo
scopo, siano invece introdotte apposite tecniche statistiche supportate da
sistemi informatizzati, che consentono di avere dati più precisi, in tempi più
rapidi, con costi minori; si preveda, pertanto, che le sezioni regionali e
provinciali e delle province autonome del Catasto, avvalendosi della
collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedano annualmente
alla individuazione e alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la
gestione dei rifiuti e alla successiva trasmissione alla sezione nazionale,
nonché che l'APAT elabori la metodologia per le analisi e gli studi di settore
basata sull'effettiva tracciabilità del rifiuto, analizzi i dati forniti dal
Catasto (evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera
differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento) e ne assicuri la
pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
j) con riferimento all'articolo 1, comma 25, che interviene
sull'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di
trasporto di fanghi in agricoltura, sia precisato - in accordo con le norme
comunitarie - che il formulario che l'impresa è obbligata a compilare
sostituisce la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 99 del 1992, al fine di evitare duplicazioni della
documentazione richiesta, anche in relazione al criterio previsto dal comma 8,
lettera l), della norma di delega, che prevede la semplificazione delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione in materia ambientale;
k) in linea più in generale, occorre poi lavorare attentamente ad una
revisione complessiva della normativa vigente, riflettendo sull'opportunità di
non generare una incontrollata proliferazione di consorzi di recupero e
riciclaggio, laddove - soprattutto per i consorzi di recupero degli imballaggi
e di determinati flussi di rifiuti (batterie esauste, oli minerali usati, e
simili) - vi è la forte preoccupazione che un proliferare incontrollato di
soggetti, motivato dalla legittima aspirazione a superare situazioni di
monopolio, possa indebolire piuttosto che rafforzare il sistema, soprattutto
nell'attuale forma, che non prevede criteri di effettiva rappresentatività
dell'eventuale nuovo soggetto consortile e di necessaria estensione del
recupero all'intera tipologia del materiale trattato, con il conseguente
rischio di produrre aumento dei costi delle strutture e delle gestioni, in una
attività che non ha come fine il profitto d'impresa, ma il perseguimento
di una finalità ambientale di preminente interesse pubblico, quale il recupero
di un rifiuto; per superare l'alternativa rigida tra consorzio unico o
proliferazione incontrollata di consorzi, si potrebbe probabilmente ipotizzare
un sistema «misto», che attribuisca da una parte ad un solo consorzio per
tipologia di prodotto la funzione «primaria» tale da garantire in ogni caso il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario
e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che
ritenessero in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante
la presenza di un consorzio «primario», lo sviluppo di un'attività consortile
di raccolta e recupero;
l) sia inoltre rivista - attraverso una ampia e approfondita
collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e Ministero dello sviluppo economico - la disciplina complessiva della
normativa di cui al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di
bonifica dei siti contaminati (che vada oltre il contenuto delle disposizioni
di cui ai commi 43 e 45 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame),
garantendo, in particolare, la coerenza con la disciplina del «danno ambientale»
e con quella della tutela delle acque, nonché tenendo conto della normativa
europea in materia e della futura direttiva comunitaria per la protezione dei
suoli, anche anticipandone alcuni contenuti. Si segnala, in sostanza, la
necessità di non limitarsi ad un regime transitorio, ma di stabilire un regime
certo per le bonifiche dei siti inquinati, il quale, in ossequio ai criteri di
coerenza con le direttive comunitarie e con il necessario carattere unitario,
coordinato e integrato, della normativa ambientale, superi i due diversi e
paralleli regimi giuridici per le bonifiche e per il danno ambientale
attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 152 e disponga, al
contrario, una effettiva integrazione fra queste due parti. In questo contesto,
peraltro, si potranno approfondire i seguenti aspetti: accertare le diverse
posizioni del responsabile della contaminazione e del soggetto interessato e/o
proprietario dell'area non responsabile della contaminazione; indicare
soluzioni appropriate alle attuali problematiche operative attinenti alle
attività in esercizio ricadenti su aree interessate da interventi di bonifica;
valorizzare e rafforzare le semplificazioni amministrative previste nello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; garantire una maggiore
articolazione del periodo transitorio; favorire e incentivare, anche sotto il
profilo finanziario, gli interventi di bonifica di siti contaminati da
realizzare - anche mediante appositi accordi di programma - nelle aree
finalizzate alla reindustrializzazione;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 14, si verifichi l'eventuale possibilità di introdurre
una ulteriore modifica al testo dell'articolo 148 del decreto legislativo n.
152 del 2006, relativo all'autorità d'ambito territoriale ottimale per la
gestione del servizio idrico, nel senso di sopprimere la previsione che
l'autorità stessa sia dotata di personalità giuridica e di stabilire che essa
costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei
comuni di ciascun ambito territoriale ottimale delle funzioni in materia di
servizi idrici locali, nonché che le regioni e le province autonome
disciplinano le forme e le modalità di cooperazione per detto esercizio
associato e individuano le eventuali forme di collegamento con i comuni di cui
al comma 5 del citato articolo 148;
2) all'articolo 1, dopo il comma 15, si valuti l'opportunità di inserire un
nuovo comma, sostitutivo del comma 6 dell'articolo 172 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, del seguente tenore: «Gli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione gestiti dai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e all'articolo 36,
comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono rimanere in gestione a
tali consorzi»;
3) all'articolo 1, comma 17, che interviene sull'articolo 179 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, andrebbe resa più flessibile la modifica proposta,
valutando l'opportunità di specificare al comma 2 del medesimo articolo 179 la
indicata preferenza per le attività di riciclo dei rifiuti;
4) all'articolo 1, comma 18, sostitutivo dell'articolo 181 del codice
ambientale, nel comma 1 - in considerazione del generico riferimento, contenuto
nella lettera a), alle «altre forme di recupero» - si valuti se
mantenere la previsione contenuta nella lettera c), posto che
«l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia» rappresenta l'operazione di recupero R1 definita nell'allegato C alla
parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quindi, come tale, è
inclusa tra le «altre forme di recupero» indicate nella lettera a); nel
comma 4, si valuti inoltre se prevedere una disposizione transitoria
applicabile nelle more dell'emanazione del decreto in esso previsto;
5) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 181 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di inserire, alla fine del
comma 5 di detto articolo, un ulteriore comma del seguente tenore: «Gli accordi
e i contratti di programma non possono stabilire deroghe della normativa
comunitaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e
secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla legge»;
6) all'articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di introdurre anche una
specifica lettera contenente la nozione e la previsione di una specifica
regolamentazione nazionale del «centro di raccolta»;
7) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, alla lettera f), relativa alla definizione di
raccolta differenziata, si chiarisca se la destinazione delle frazioni
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, al riutilizzo, al
riciclo ed al recupero di materia abbia carattere prioritario o esclusivo e, in
ogni caso, si coordini tale disposizione con l'articolo 205, recante le misure
per incrementare la raccolta differenziata, che prevede esplicitamente, al
comma 2, la destinazione della frazione organica umida anche al recupero di
energia;
8) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, sempre alla lettera f), si valuti
l'opportunità di inserire, dopo le parole «frazione organica umida» le
seguenti: «raccolta separatamente»;
9) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 183, dopo la lettera s),
si verifichi inoltre il possibile inserimento di una nuova lettera, che rechi
una ulteriore specificazione rispetto alla nozione di composto da rifiuti, nel
senso di introdurre la definizione di «compost di qualità», che potrebbe
essere del seguente tenore: «ammendante ottenuto dal compostaggio di rifiuti
compostabili selezionati, liberamente commercializzabile e utilizzabile,
conforme con i requisiti stabiliti dal ecreto legislativo n. 217 del 2006,
allegato 2 in
materia di fertilizzanti»;
10) nel nuovo testo dell'articolo 183 si valuti l'introduzione della
definizione di «gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti» (contenuta nella lettera v) del testo vigente), posto che altre
disposizioni del decreto n. 152, su cui non interviene lo schema di decreto in
esame, contengono il riferimento a tale figura (in particolare, articoli 202,
comma 6; 203, comma 2, lettera g); 221, comma 2);
11) all'articolo 1, comma 22, sostitutivo dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera b),
punto 5), del citato articolo 185, nel senso di recuperare la definizione
comunitaria di scarico o - qualora si intendesse mantenere l'attuale
definizione - di precisare che il convogliamento è richiesto all'uscita dallo
stabilimento e non dall'impianto, in modo da mantenere la gestione dei reflui
liquidi, trattabili all'interno dello stabilimento,
nell'ambito della disciplina degli scarichi idrici industriali;
12) al citato articolo 1, comma 22, sostitutivo dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si valuti inoltre l'opportunità di inserire, dopo
il comma 1 dello stesso articolo 185, un ulteriore comma che preveda che resti
ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme
sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo
umano, in quanto costituente disciplina organica e autonoma nell'ambito del
campo di applicazione ivi indicato;
13) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 185, si valuti
l'opportunità di esplicitare la non applicabilità del regime giuridico dei
rifiuti ai «prodotti recuperati» come definiti dalla lettera bb), del
nuovo testo dell'articolo 183;
14) all'articolo 1, dopo il comma 22, considerata in particolare l'urgenza del
problema della gestione e dello smaltimento dei consumabili esausti, valuti il
Governo l'opportunità di inserire un ulteriore comma che introduca un nuovo
articolo 185-bis all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006,
finalizzato a chiarire che le disposizioni di cui alla parte IV dello stesso
decreto non si applicano al trasporto dei consumabili esausti (quali cartucce
toner, cartucce inet, cartucce nastro) veicolati dagli utilizzatori tramite
vettori ordinari di consegna, a condizione che siano conferiti direttamente in
impianti autorizzati per le operazioni di recupero descritte dalle voci R2, R4,
R5 dell'allegato C alla parte IV dello stesso decreto, e che siano trasportati
in contenitori che garantiscano la non dispersione del contenuto;
15) all'articolo 1, comma 23, sostitutivo dell'articolo 186, in materia di terre e
rocce da scavo, si valuti l'opportunità di specificare il termine per
l'emanazione del decreto ivi previsto, nonché la disciplina transitoria
applicabile;
16) all'articolo 1, comma 26, nel condividere il contenuto delle modifiche
proposte all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152
del 2006, si raccomanda altresì di precisare che ai rifiuti assimilati, entro
un anno, si applichi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa col Ministero dello
sviluppo economico, siano definiti, entro novanta giorni, i criteri per
l'assimilabilità ai rifiuti urbani; allo stesso tempo, appare opportuno anche
indicare, nell'ambito del medesimo testo, che possono essere assimilati ai
rifiuti urbani esclusivamente i rifiuti speciali per i quali sia stata
accertata, a seguito di apposita verifica condotta dall'autorità competente per
la gestione dei rifiuti, l'inesistenza nel territorio di competenza, ovvero
l'insufficienza rispetto al fabbisogno di raccolta e di recupero, di attività
svolte da imprese private connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti
oggetto di assimilazione, mentre non possono comunque essere assimilati ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i
magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli
uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei
lavoratori o comunque aperti al pubblico;
17) all'articolo 1, dopo il comma 27, si valuti l'opportunità di inserire un
ulteriore comma, finalizzato ad introdurre modifiche all'articolo 200 del
decreto legislativo n. 152 del 2006,
in materia di servizio di gestione integrata dei
rifiuti, affinché al comma 1, dopo le parole «denominati ATO», siano aggiunte
le seguenti: «su base provinciale o per accorpamenti di piccole province», e,
alla lettera a), siano soppresse le parole: «attraverso un servizio di
gestione integrata dei rifiuti»;
18) sempre all'articolo 1, dopo il comma 27, si valuti altresì l'opportunità di
inserire un ulteriore comma, finalizzato ad introdurre modifiche all'articolo
201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di servizio di gestione
integrata dei rifiuti, nel senso di sopprimere i commi 4 e 5
e di sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. L'Autorità d'ambito
costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato, da parte dei
comuni di ciascun ambito territoriale, delle loro funzioni in materia di
gestione dei rifiuti urbani. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente
tutti i comuni del territorio corrispondente. 2. Le regioni e le province
autonome disciplinano, sentiti i comuni interessati, le modalità e le forme di
organizzazione delle Autorità d'ambito, presso la provincia territorialmente
competente o, nel caso di accorpamento di piccole province, presso una di
queste. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle Autorità d'ambito
presso le province sono definite previa intesa con le province interessate»;
19) all'articolo 1, comma 29, sostitutivo dell'articolo 206 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si raccomanda di apportare le seguenti
modificazioni: in primo luogo, al comma 1, lettera b), dopo le parole
«processi produttivi» si propone di aggiungere le parole «e distributivi»,
mentre al comma 2, lettera b), si richiede di inserire, in fine, le
parole «con esclusione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti per i quali le modalità di ritiro e di
gestione siano stabiliti da norme vigenti»;
20) all'articolo 1, dopo il comma 29, andrebbe introdotto un ulteriore comma
recante modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che
disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti. A tale scopo, nel citato articolo 208, al comma 11,
lettera i), andrebbero soppresse le parole «per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico»; al comma 12
andrebbero aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le prescrizioni dell'autorizzazione
possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque
anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo
conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili»; il comma 13
andrebbe sostituito dal seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte IV del presente decreto, in caso
di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente
procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo
un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b)
alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente»; andrebbe, infine, soppresso il comma 17. Analoghe modifiche, in
quanto strettamente collegate alle modifiche proposte per l'articolo 208,
andrebbero peraltro riferite anche all'articolo 210 del decreto legislativo n.
152 del 2006, con specifico riferimento alla soppressione dell'inciso «per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico» dal comma 3, lettera f), nonché alla riscrittura del comma 4 e
all'abrogazione del comma 5;
21) all'articolo 1, comma 30, si valuti la possibile riscrittura dell'intero
articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'Albo
nazionale dei gestori ambientali, in modo da operare sulla base delle
indicazioni formulate in sede di Conferenza unificata, anche al fine di
favorire, soprattutto con riferimento al trasporto di materiali, la
semplificazione delle procedure e la soppressione di superflue disposizioni che
rischiano di assoggettare imprese che svolgono attività non inquinanti a
ulteriori - e, probabilmente, inutili - adempimenti formali;
22) considerato che, anche in tema di procedura semplificata, le modalità e le
condizioni di esercizio devono garantire che le operazioni di recupero non
pregiudichino la salute e l'ambiente, facendo sì che i
regolamenti attuativi abbiano un preciso vincolo normativo - di origine
comunitaria - al quale debbono attenersi, si verifichi la possibilità,
all'articolo 1, comma 32, di inserire un nuovo comma recante la modifica
dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di
aggiungere al comma 1, in
fine, le seguenti parole: «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 178, comma 2»;
23) all'articolo 1, dopo il comma 41, si verifichi il possibile inserimento di
un nuovo comma, modificativo dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152
del 2006, volto a rafforzare, eventualmente attraverso l'introduzione di un
comma 1-bis, l'esclusione (attualmente contenuta in un inciso del comma
1) dai materiali che rientrano nell'ambito dell'attività dei consorzi per il riciclaggio
dei rifiuti di beni in polietilene dei materiali e delle tubazioni in
polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e
acque, in quanto considerati beni durevoli; in proposito si auspica l'adozione
in tempi rapidi del decreto di cui al comma 2, al fine di ulteriormente
precisare e confermare tale esclusione;
24) con riferimento all'articolo 1, comma 44, che attraverso una novella
all'articolo 264, ripristina il tributo provinciale per le funzioni di tutela
ambientale, si individuino forme di un coordinamento tra tale disposizione e
l'articolo 238 istitutivo di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, eventualmente attraverso una novella a tale ultima disposizione;
25) all'articolo 1, dopo il comma 46, valuti il Governo l'opportunità di
prevedere - al fine di rafforzare la tutela del territorio e la sicurezza di
cittadini da possibili incidenti nell'ambito dell'attività di recupero e
riciclaggio di rifiuti derivanti dalla lavorazione di pneumatici - l'introduzione,
nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006, di specifiche disposizioni
per la fissazione di limiti massimi allo stoccaggio di scarti di pneumatici e
per l'introduzione dell'obbligo di copertura degli stessi, con materiale
ignifugo e impermeabile, in ogni fase di trasporto e di deposito ai fini dello
stoccaggio;
26) con riferimento - più in generale - alla questione dell'assetto dei
consorzi di recupero e riciclaggio, in coerenza con il recente documento
conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'industria del riciclo approvato dalla
Commissione, andrebbe valutata con attenzione la possibilità di affinare il
quadro degli strumenti esistenti all'interno del decreto legislativo n. 152 del
2006, anche mediante l'eventuale individuazione di ulteriori sedi di
composizione dei conflitti, quale - ad esempio - una sede di arbitrato pubblico
tra le parti in caso di contenzioso, che possa esaltare la capacità di un
soggetto istituzionale di fare emergere gli obiettivi di salvaguardia
ambientale e tutela della salute pubblica;
27) andrebbero, inoltre, verificate le possibili modifiche da apportare alle
norme del decreto legislativo n. 152 del 2006 che impongono ai consorzi di
riscrivere i propri statuti sulla base di specifici schemi contenuti in
appositi decreti ministeriali, trattandosi di una scelta difficilmente
comprensibile, tenuto conto del buon risultato degli statuti esistenti, per i
quali è peraltro opportunamente prevista l'approvazione ministeriale, anche nel
caso di loro successive modifiche;
28) valuti, inoltre, il Governo se non si rendano necessari interventi circa le
incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente
alla partecipazione degli amministratori dei consorzi di filiera al Consiglio
di Amministrazione del CONAI, tenuto conto che proprio questa partecipazione
ha, nel recente passato, favorito il pieno coinvolgimento dell'intero sistema
consortile nelle scelte; in questo ambito, si richiama anche la questione -
segnalata dagli operatori del settore del recupero - circa l'opportunità della
presenza delle rappresentanze delle associazioni dei recuperatori all'interno
degli organi direttivi dei consorzi stessi;
29) si verifichi la possibilità di introdurre nel testo un nuovo comma
modificativo dell'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del
2006, nel senso di inserire al citato comma 2, dopo la parola «comunitaria», i
seguenti periodi: «Il CONAI e i consorzi di cui all'articolo 223 del presente
decreto possono stipulare accordi e contratti di programma con le competenti
Autorità dei Paesi extracomunitari per l'adozione delle misure e della
documentazione necessaria a garantire e disciplinare la tracciabilità dei
rifiuti e dei materiali secondari esportati, nonché il loro riciclo e recupero
secondo le predette modalità. Tali accordi e contratti possono altresì avere ad
oggetto la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, nei Paesi
extracomunitari, di sistemi di gestione integrata e valorizzazione dei rifiuti,
nonché l'attuazione delle attività formative e di supporto necessarie a
diffondere la conoscenza di tali sistemi, incluse le misure volte a favorire la
promozione e diffusione dei beni e prodotti del riciclo. A tal fine, agli
accordi possono aderire gli enti nazionali e internazionali competenti in
materia di rapporti economici e commerciali»;
30) si segnala al Governo che un ulteriore aspetto da verificare - anche in
virtù degli elementi emersi nel corso della richiamata indagine conoscitiva
sull'industria del riciclo - riguarda l'eventuale valorizzazione di quelle
attività, connesse al ciclo di recupero dei materiali, che favoriscono il
risparmio energetico e, in particolare, la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, non sembrando da escludere la possibilità che, a seguito di una
verifica seria e analitica dei dati, si studi il possibile inserimento di tali
attività virtuose all'interno dei parametri per il riconoscimento delle
incentivazioni previste dalla normativa vigente per le fonti rinnovabili e,
nello specifico, per l'eventuale emissione di «certificati bianchi»;
31) si raccomanda al Governo di individuare, così come indicato nella
risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007, le modalità migliori
per assicurare la pronta presentazione di misure concrete per promuovere le
attività di riutilizzo, nel cui ambito inserire - tra l'altro - la modifica
della normativa relativa ai cosiddetti «acquisti verdi», di cui al decreto n.
203 del 2003 (che risulta ad oggi - di fatto - inapplicabile), rafforzando il
principio della tracciabilità delle singole filiere di prodotti provenienti
dalle attività di raccolta differenziata;
32) valuti, altresì, il Governo l'opportunità di coordinare - ove necessario -
i contenuti del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le disposizioni
previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (cosiddetto regolamento «REACH»),
che disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche;
33) considerato che la normativa vigente prevede l'obbligatoria assenza di
formaldeide e fenoli nelle materie prime secondarie in carta prodotte dalle
attività di recupero, con ciò rendendo - di fatto - impossibile il riutilizzo
della carta da macero, occorre fissare - sulla base delle indicazioni scientifiche
oggi disponibili e in applicazione del principio di precauzione - limiti
massimi di presenza di formaldeide nella carta recuperata, in grado di
escludere con assoluta certezza qualsiasi rischio per la salute umana e,
tuttavia, in una percentuale comunque superiore ai limiti di presenza di tale
sostanza previsti per la carta vergine; a tale scopo, valuti il Governo la
possibilità di introdurre anche una apposita modifica alla lettera b)
del punto 1.1.3 del Suballegato I, Allegato I, del decreto ministeriale 5
febbraio 1998;
34) sempre con riferimento al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998,
appare altresì opportuno provvedere alla correzione di un evidente errore
formale relativo al limite massimo di concentrazione di PCB consentito ai fini
dello svolgimento delle operazioni di rifiuti pericolosi in regime
semplificato, contenuto al punto 3.2.2 del Suballegato I, Allegato I, il quale
è fissato in 25 parti per miliardo, anziché - come
sembrerebbe corretto - in 25 parti per milione;
35) con riferimento a profili meramente formali, si segnala, inoltre, quanto
segue:
poiché i commi 1-7 intervengono sul medesimo articolo (articolo 74), siano accorpati in un unico comma con la formula, nell'alinea, «All'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni», seguita da più lettere e sia modificato l'ordine delle disposizioni secondo l'ordine delle lettere su cui intervengono le novelle. Analogo intervento sia operato anche per i commi 9-10 (che intervengono sull'articolo 108); per i commi 11 e 12 (che intervengono sull'articolo 124); per i commi 30 e 31 (che intervengono sull'articolo 212); per i commi 33-35 (che intervengono sull'articolo 215); per i commi 36-39 (che intervengono sull'articolo 216), nonché per i commi 40 e 41 (che intervengono sull'articolo 229);
con riferimento al comma 16, il comma aggiuntivo da esso introdotto, collocato dopo l'ultimo comma dell'articolo 177, sia numerato come «comma 3», piuttosto che come «comma 2-bis»; analogamente, il comma aggiuntivo introdotto dal comma 21 sia numerato come «comma 6», piuttosto che come «comma 5-bis»;
con riferimento al nuovo testo dell'articolo 186, introdotto dal comma 23, sia sostituito l'erroneo riferimento contenuto nel comma 3 all'attività analitica «di cui al comma 6» con quello, corretto al comma 5; analogamente nel comma 6 sia sostituito l'erroneo rinvio al comma 6, con quello corretto al comma 5.