TAR Lazio (RM), Sez. II, n. 2372, del 6 marzo 2013
Ambiente in genere.E’ legittima l’intesa data dalla Regione per la realizzazione di una centrale termoelettrica turbogas, nonostante parere sfavorevole del Comune e della Provincia in ragione del notevole impatto ambientale

Il riconoscimento a favore della Regione di un pregnante potere di interdizione in materia di realizzazione di nuove centrali termoelettriche, attraverso il meccanismo istituzionale dell’intesa “forte”, esige che l’esercizio di tale potestà, altamente discrezionale, avvenga nel rispetto degli obblighi procedimentali sanciti dalla l. n. 241/90, e che, dunque, la Regione svolga una compiuta istruttoria e fornisca una motivazione chiara e controllabile delle proprie decisioni, affinché il diniego all’intesa non si trasformi, nei fatti, in un atto politico insindacabile da parte del giudice amministrativo. L’intesa di natura “forte”, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, è comunque espressione di un ampio potere discrezionale politico-amministrativo della Giunta regionale, con correlativa attenuazione dell’onere motivazionale, salvo il caso del rifiuto dell’intesa, il quale deve essere espresso con provvedimento motivato dal quale risultino “in modo chiaro e dettagliato” le ragioni del dissenso. L’intesa regionale deve essere espressa in un’ottica di leale collaborazione con lo Stato e non già ai fini della valorizzazione esclusiva di interessi settoriali e strettamente locali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 02372/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01881/2011 REG.RIC.

N. 09000/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Verrusio (studio prof. Antonio Palma) in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Salute, rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano, ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria D’Elia, con la quale domicilia in Roma, alla via Poli, n. 29;

nei confronti di

Luminosa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, prof. Angelo Clarizia, Enrico Soprano, con domicilio eletto presso lo studio Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; 
Edison Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99; 
Terna s.p.a., n.c.;

 

sul ricorso numero di registro generale 9000 del 2012, proposto da: 
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Verrusio (studio prof. Antonio Palma) in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Salute, rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano, ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria D’Elia, con la quale domicilia in Roma, alla via Poli, n. 29;

nei confronti di

Luminosa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, prof. Angelo Clarizia, Enrico Soprano, con domicilio eletto presso lo studio Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; 
Edison Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;
Terna s.p.a. n.c.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1881 del 2011:

A) del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia (emesso dal Direttore Generale per l’Energia Nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica) n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010, di autorizzazione unica in favore della società Luminosa s.r.l. alla realizzazione nel Comune di Benevento, all'interno dell'agglomerato industriale ASI di Ponte Valentino, di una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e potenza elettrica pari a circa 385 MW, oltre ad un gasdotto e alle opere elettriche di collegamento della centrale alle rispettive reti, e di tutti i relativi atti presupposti, coordinati e conseguenti, anche di altre amministrazioni, ivi compresi quelli di seguito espressamente indicati;

B) della delibera della Giunta Regionale della Campania, n. 691 dell’8 ottobre 2010, pubblicata nel BURC n. 70 del 25 ottobre 2010, e delle note del competente settore regionale (“Regolazione dei mercati”), ivi indicate e recepite, - ma ignorate – e per la quali si riserva la proposizione di motivi aggiunti – prot.gen. n. 1048219 del 2.12.2010, note prot. 3450001 del 20.4.2010 e 803480 del 6.10.2010;

C) della lettera del 20 dicembre 2010, prot.n DA – 2010 – 0030822 del Ministero dell’Ambiente, ignorata nel contenuto integrale, con la quale il detto Ministero ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico il parere della Commissione VIA – VAS n. 623 del 17 dicembre 2010, parimenti ignorato, con il quale la medesima Commissione “ritiene confermata la validità del giudizio favorevole, con prescrizioni, di compatibilità...trasposto nel parere allegato al dec. 2008/000708 del 1° agosto 2008”, nonché ritiene che sia venuta meno la condizione indicata al punto 1 del quadro prescrittivo del succitato decreto di compatibilità ambientale, essendo mutate le condizioni di fattibilità previste inizialmente dalla delibera di G.R. 35336/2003, sostituita dalle disposizioni contenute nel PEAR, nonché di quest’ultimo parte della detta Commissione, ignorato nel contenuto integrale;

D) della nota n. 0024612 del 21.12.2010, del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si è riscontrato negativamente la richiesta di ulteriore convocazione della Conferenza di servizi;

E) della nota prot. n. 0021184 del 12 novembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie rinnovabili e l’Efficienza energetica, Divisione II – Produzione elettrica, con cui, in relazione alla Conferenza di Servizi in corso ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, si è comunicata e allegata copia della nota del 10 novembre 2010, prot. DVA – 2010 – 0027156, della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale il Dirigente firmatario ha ritenuto essere venuta meno la condizione n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA; che si è acquisita la deliberazione della G.R. della Campania, n. 691/2010; che in base ai detti atti sarebbe stata superata la condizione pregiudiziale contenuta nel DEC VIA n. DEC – DSA – 2008 – 0000708 del 1° agosto 2008; e pertanto si è determinato di non “procedere alla convocazione di una ulteriore riunione della conferenza di servizi”, e si è comunicato che “sono in corso di predisposizione i necessari atti per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della l. n. 55/2002, relativa alla realizzazione della centrale in oggetto”;

F) della detta nota del 10 novembre 2010, prot. DVA – 2010 – 0027156 della Direzione Generale per la Salvaguardia ambientale del MATTM, con la quale il dirigente ha ritenuto “venir meno” la condizione n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA;

G) del verbale e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 1° febbraio 2011, tenutasi sotto la direzione del MATTM relativa al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della centrale termoelettrica, con le quali, pur confermandosi la necessità delle prescrizioni vigenti, contenute nel decreto di compatibilità ambientale del 1° agosto 2008, n. 708, e nonostante la netta opposizione motivata della Provincia di Benevento e del Comune di Benevento “ci si è espressi favorevolmente in merito al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della centrale termoelettrica Luminosa s.r.l., alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC, trasmesso il 13 gennaio 2011”;

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, coordinato, ivi compreso ogni atto richiamato dai detti provvedimenti, e per ogni ulteriore conseguenza e statuizione di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio;

nonché per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti (dep. 8.11.2011):

1) provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. DVA – DEC – 2011 – 0000421 del 26 luglio 2011, di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della centrale turbogas a ciclo combinato della società Luminosa s.r.l., sita in Benevento, nonché del verbale del 1 febbraio 2001 della Conferenza di Servizi, ex art. 10, comma 5, d.lgs. n. 59/2005, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, coordinato, ivi compreso il parere istruttorio conclusivo dell’apposita Commissione, allegato al decreto AIA del 26 luglio 2011, e dei piano di monitoraggio e controllo dell’ISPRA allegato sempre al detto decreto, entrambi conosciuti con il decreto; nonché per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

nonché ancora per l’annullamento dei seguenti atti impugnati con ulteriori motivi aggiunti (dep. 14.11.2012):

1) del sopravvenuto decreto n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012, del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, Divisione II, Produzione Elettrica, con il quale è confermato il decreto 55/04/2010, di autorizzazione unica alla realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o, comunque, coordinato;

quanto al ricorso n. 9000 del 2012, per l’annullamento:

A) della nota prot. n. 0021184 del 12/11/10 con la quale Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla Conferenza di Servizi in corso per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della l. n. 55/2002, per la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica, proposta dalla società Luminosa s.r.l., da ubicarsi nel Comune di Benevento, ha comunicato e allegato la nota del 10 novembre 2010, prot. DVA – 2010 – 0027156 della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATTM con la quale è stata ritenuta essere venuta meno la condizione n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA; che si è acquisita la deliberazione della G.R. della Campania n. 691/2010; che in base ai detti atti sarebbe stata superata la condizione pregiudiziale contenuta nel DEC VIA n. DEC-DSA- 2008- 0000708 del 1 agosto 2008; e pertanto si è determinato di non procedere alla convocazione di una ulteriore riunione della Conferenza di Servizi, comunicandosi, altresì che “sono in corso di predisposizione i necessari atti per il rilascio dell’autorizzazione unica”;

B) della nota del 10 novembre 2010 prot. DVA – 2010 – 0027156 della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATTM;

C) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 691 dell’8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 70 del 25 ottobre 2010, e delle note del competente settore regionale (“Regolazione mercati”), ivi indicate e recepite – ma ignorate, e per le quali si riserva la proposizione di motivi aggiunti; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque coordinato, ivi compreso ogni atto richiamato dai detti provvedimenti, e, per ogni ulteriore conseguenza e statuizione di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

 

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Salute, della Regione Campania, di Luminosa Srl e di Edison Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2013 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

1. La controversia in esame concerne il procedimento avviato dalla società Luminosa s.r.l. per il rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’autorizzazione unica ai sensi del d.l. 7.2.2002, n. 7, conv. con modifiche in l. 9.4.2002, n. 55, per la realizzazione di una centrale termoelettrica turbogas di una potenza termica pari a 680 MW e una potenza elettrica pari a 385 MW elettrici, oltre ad un gasdotto e al collegamento alle reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.

Nell’ambito di tale procedimento è stato adottato, il 1° agosto 2008, il parere favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, espresso di concerto tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La prescrizione n. 1 alla VIA risulta così testualmente formulata: “il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è condizionato all’esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea interna individuata dalla D.G.R. n. 3533 del 5.12.2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in caso di rilascio dell’autorizzazione indicata”.

In precedenza, infatti, la Edison s.p.a., aveva richiesto al MISE analoga autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di altra centrale termoelettrica nel territorio del Comune di Flumeri (quale intervento peraltro già previsto nella programmazione regionale), ricadente nella medesima macroarea in cui è inserito anche il territorio del Comune di Benevento.

Tale procedimento (sostengono i ricorrenti), alla data di adozione del decreto di VIA era già in avanzata fase di definizione, di talché, proseguono, il procedimento relativo all’istanza di Luminosa avrebbe dovuto arrestarsi.

E’ invece accaduto che il MISE abbia dato impulso all’attività della Conferenza di servizi, mediante la convocazione di plurime riunioni in cui il Comune e la Provincia di Benevento hanno sempre espresso parere sfavorevole in ragione del notevole impatto ambientale della centrale.

La suddetta Conferenza di servizi è stata poi sospesa, il 16.12.1999, per consentire l’acquisizione dell’intesa della Regione Campania, sull’assunto che la Conferenza medesima sarebbe stata nuovamente convocata prima dell’adozione di qualsivoglia provvedimento definitivo di autorizzazione.

Successivamente, il Ministero dell’Ambiente ha convocato, per il giorno 21.10.2010, la Conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sia per l’impianto Edison (da insediare in Flumeri), che per l’impianto di Luminosa.

In tale occasione, il Comune e la Provincia hanno manifestato, ancora una volta, la propria contrarietà alla realizzazione della centrale termoelettrica nel proprio territorio.

Nel frattempo, la Regione Campania, con delibera di G.R. n. 691 dell’8.10.2010, pubblicata sul BURC del 25.10.2010, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta, demandando all’Organo ministeriale la valutazione degli altre presupposti per l’effettiva emanazione del provvedimento autorizzativo.

Successivamente, con nota prot. n. 0021184 del 12.11.2010, il MISE, ex abrupto, ha comunicato alle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi che, essendo stata acquisita l’intesa regionale, ed essendo stata, altresì, “superata la condizione pregiudiziale” contenuta nel decreto VIA del 1° agosto 2008, non sarebbe stato necessario procedere ad una ulteriore convocazione della Conferenza di Servizi.

Su tale presupposto, è stato adottato il provvedimento di autorizzazione unica n. 55/04/2010 del 21.12.2010, mentre, in data 1.2.2011, si concludeva anche la Conferenza di Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale.

La Provincia precisa di avere già impugnato, innanzi al TAR Campania, per mera finalità tuzioristica, l’atto di intesa regionale.

Reitera, peraltro, anche siffatta impugnativa, in considerazione del fatto che l’intesa costituisce un atto interno, o, comunque è un elemento della fattispecie complessa che si concretizza con il rilascio dell’autorizzazione unica.

Avverso gli atti menzionati, con il ricorso principale, la Provincia di Benevento deduce:

1) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DELL’8 OTTOBRE 2010; ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DI TUTTI I SUCCESSIVI ATTI E PROVVEDIMENTI, IVI COMPRESI L’AUTORIZZAZIONE UNICA N. 55/04/2011 E LA DELIBERAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 1° FEBBRAIO 2011 PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE PER IL RILASCIO DELL’A.IA, PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 962 DEL 30 MAGGIO 2008, DELL’ALLEGATO PASER E DELLE ALLEGATE LINEE STRATEGICHE PER IL PEAR, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 475 DEL 18 MARZO 2009 DI ADOZIONE DEL PEAR 2009 E DELLE REGOLE POSTE DAL DETTO PEAR ADOTTATO. ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI.

L’intesa regionale reca una motivazione soltanto apparente, oltre a porsi in contrasto sia con gli strumenti di programmazione in ambito regionale già approvati (D.G.R. 4818/02, D.G.R. 3533/03, D.G.R. 962/08), sia con le linee guida di cui al PEAR adottato con D.G.R. n. 475/09.

In particolare, anche se le linee di indirizzo strategico del PEAR 2008 ammettono la possibilità di valutare, in futuro, altre proposte di insediamento di centrali termoelettriche, rispetto a quelle espressamente programmate, tale valutazione deve essere fatta in concreto.

L’obiettivo strategico è di giungere al pareggio ma con subordinazione alla contemporanea riduzione delle emissioni di CO2 e alla progressiva emancipazione dai combustibili fossili.

In particolare, con la deliberazione di G.R. n. 962/08, è stato approvato il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, recante le “Linee di Indirizzo Strategico” della programmazione generale nel settore della Energia Elettrica, stabilendo le priorità degli interventi da realizzare, nonché i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione.

Con delibera di G.R. n. 475/09 è stato adottato il nuovo Piano Energetico regionale (attualmente in fase di approvazione).

La Provincia di Benevento reputa che l’intesa data dalla Regione Campania sia manifestamente illegittima, in particolare non essendo vero quanto asserito dalla Giunta, circa la sostituzione delle indicazioni programmatiche antecedenti al 2008. Esse, al contrario, risultano valorizzate dallo stesso PEAR 2008 (in particolare, alla pag. 51), secondo cui “la realizzazione delle centrali termoelettriche attualmente previste non lascerebbe spazio a nuove iniziative analoghe sul territorio”. Inoltre, stando al Piano vigente le centrali termoelettriche “già approvate e non ancora realizzate (Salerno e Orta di Atella), con l’aggiunta di quella di Flumeri (in procedura di autorizzazione)” sono considerate “largamente sufficienti all’azzeramento del deficit elettrico regionale, anche grazie allo sviluppo molto sostenuto delle fonti rinnovabili per le quali si prevede un incremento, al 2013, rispetto al 2006, di oltre il 400% in termini di energia prodotta con una potenza installata più che triplicata”.

La delibera stessa prende atto delle criticità di cantierabilità per alcuni interventi autorizzati (Salerno e Orta di Atella), nonché dello stallo nella conclusione di altri procedimenti autorizzatori (ad esempio, Flumeri e Presenzano quale delocalizzazione di parte di quanto previsto ad Orta di Atella), ritenendo pertanto possibile che “in futuro, siano valutate altre proposte di insediamento di centrali termolettriche a gas naturale”, con la precisazione che tali proposte “saranno analizzate, caso per caso, solo se necessarie al conseguimento degli obiettivi di piano (riduzione delle emissioni, pareggio del bilancio elettrico) e coerentemente con le priorità attribuite agli interventi di contenimento della domanda ed alla diversificazione delle fonti attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di cogenerazione”.

In base agli atti di programmazione regionale, è pertanto possibile procedere alla valutazione di nuove iniziative solo in sostituzione, e non in aggiunta degli impianti già programmati, e per di più a condizione che venga caso per caso valutata la necessità di tali iniziative ai fini del conseguimento degli obiettivi di piano.

Nella Tabella 5.2.del PEAR 2008 (Scenari di previsione al 2013), non figura, comunque, la centrale di Luminosa.

Essa non è prevista neanche dal PEAR/09, adottato con delibera n. 475/09, nel quale, ancora, si afferma chiaramente che “la realizzazione degli interventi di potenziamento del parco termoelettrico regionale attualmente programmati, unitamente a quelli relativo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sarebbe più che sufficiente ad assicurare l’azzeramento del deficit elettrico regionale entro il 2012/2013 [...]”.

L’ipotesi “Luminosa” non è mai stata presa in considerazione dalle Linee di Indirizzo Strategico Regionali e, comunque, non vi sarebbero attualmente quelle criticità che avevano fatto ipotizzare la possibilità di altre proposte di insediamento di centrali termoelettriche a gas naturale, oltre a quelle già programmate.

Nella macroarea interna di Avellino e Benevento, figura soltanto l’impianto di Flumeri.

Il PEAR 2009 non attesta l’esistenza di criticità relative agli interventi già autorizzati, ovvero a quelli in corso di realizzazione.

Non è dato quindi comprendere i presupposti su cui la Regione ha dato la propria intesa relativamente ad una centrale che, sulla base delle linee programmatiche adottate, non poteva essere autorizzata.

2) ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA (REGISTRO UFFICIALE) PROT. N. 0021184 DEL 12 NOVEMBRE 2010 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA, DELL’IMPATTO AMBIENTALE VIA – VAS N. 623 DEL 17 DICEMBRE 2010, DELLA LETTERA DEL 20 DICEMBRE 2010 PROT. N. DA – 2010 – 0030822 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, NONCHÉ, IN VIA DIRETTA E/O DERIVATA DEL DECRETO N. 55/04/2010 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DELL’1.2.2010, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 962 DEL 30 MAGGIO 2008, DELL’ALLEGATO PASER E DELL’ALLEGATO PEAR. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 475 DEL 18 MARZO 2009, DI ADOZIONE DEL PEAR 2009 E DELLE REGOLE POSTE DAL PEAR ADOTTATO, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI.

La delibera di Giunta non tiene conto del fatto che il decreto VIA ha condizionato la realizzazione della centrale Luminosa all’esito negativo del processo autorizzativo per la centrale di Flumeri.

A loro volta, nonostante la programmazione attuale delle linee strategiche del PEAR e soprattutto il PEAR adottato, vietino ogni nuovo impianto oltre quelli già previsti, il Ministero dell’Ambiente e la Commissione VIA hanno ritenuto superata tale condizione in ragione di una lettura erronea dell’attuale quadro di programmazione regionale. Prova ne è il fatto che il procedimento di autorizzazione per l’impianto di Flumeri è in corso e non è definitivamente esaurito.

3) VIZI PROCEDIMENTALI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEALTÀ ISTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E SS. L. N. 241/90 E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI.

L’espressione dell’intesa regionale avrebbe imposto una riconvocazione della Conferenza di Servizi al fine di consentire un’ampia discussione sulla correttezza e validità della stessa.

Allo stesso modo, avrebbero dovuto formare oggetto di discussione le summenzionate note del Ministero dell’Ambiente e della Commissione VIA – VAS.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 – QUINQUIES L. N. 241/90. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E, IN PARTICOLARE, DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS. ERRORE NEI PRESUPPOSTI.

Con nota prot. n. DVA – 2010 – 0027156 la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATT ha ritenuto che, per effetto dell’intesa regionale, fosse venuta meno la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo VIA. Lo stesso giudizio è stato espresso dalla Commissione VIA – VAS.

In tal modo, si sarebbe modificato il decreto VIA, da parte di Organi incompetenti e senza osservare la procedura prescritta per l’adozione di un provvedimento siffatto.

7) ILLEGITTIMITÀ DELLA DETERMINAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE DEL 1° FEBBRAIO 2011.

La Conferenza di servizi in rubrica è viziata in via derivata dall’illegittimità del decreto di autorizzazione unica.

8) ERRORE NEI PRESUPPOSTI. MANCATO RILIEVO DELLE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

Le risultanze della medesima Conferenza prescrivono solo l’osservanza della condizioni della Commissione istruttoria IPPC, senza considerare la necessità, fatta rilevare dal Ministero della Salute, della piena osservanza della prescrizione contenuta nella VIA per l’abbattimento almeno del 50% delle emissioni degli impianti di combustione presenti nell’area.

9) ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI.

Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero della Salute, la Regione Campania, la società Luminosa s.r.l..

Inizialmente, la società Edison si è costituita in adesione alle richieste della Provincia ricorrente, sottolineando, peraltro, esclusivamente il proprio interesse a non vedere compromessa la sua legittima aspettativa alla realizzazione e all’esercizio della centrale di Flumeri per effetto delle autorizzazioni accordata alla Luminosa.

Con motivi aggiunti depositati l’8.11.2011, la Provincia di Benevento ha impugnato il sopravvenuto provvedimento di autorizzazione integrata ambientale in favore di Luminosa.

Ha in particolare dedotto:

1) ERRORE NEI PRESUPPOSTI:

Come già evidenziato nel ricorso principale, le note del Ministero dell’Ambiente e della Commissione VIA - VAS con cui è stato affermato il superamento della condizione n. 1 apposta al decreto VIA non hanno forza provvedimentale e, comunque, non potevano legittimamente rimuovere tale condizione. Ne consegue l’illegittimità anche del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, adottato sull’erroneo assunto del superamento della condizione.

2) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA;

3) ERRONEA ISTRUTTORIA. OMESSA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI DI FATTO RILEVANTI.

Non è stata valutata l’incidenza dell’impatto ambientale anche con riferimento alla realizzazione della centrale di Flumeri, localizzata nella stessa macroarea interna.

4) ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. SVIAMENTO DI POTERE.

Il Ministero della Salute, pur esprimendo parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2001, ha comunque ribadito la necessità di rispettare le prescrizioni contenute nel decreto VIA;

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 2421/90. OMESSA SERIA EFFETTIVA VALUTAZIONE DI QUANTO OPPOSTO IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI E DEGLI OSTACOLI NORMATIVI SEGNALATI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PTR CAMPANIA, DEL PTCP, DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, DEL PASER E DEL PAER VIGENTE E ADOTTATO, DEL PIANO DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, OMESSE VALUTAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI SEGNALATI NEL PARERE ISTRUTTORIO IPPC. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER ALTRE FIGURE SINTOMATICHE.

Il parere della Commissione IPPC è stato espresso su dati risalenti al 2004.

Le linee guida per il paesaggio del PTR escludono per il Sannio una qualsiasi possibilità di centrali termoelettriche.

L’intervento è in contrasto con il PASER, il PEAR e il piano energetico ambientale della Provincia di Benevento, risalente al 2004; tale ultimo piano vieta, in analogia con l’art. 108, comma e), delle NTA del PTCP, l’esercizio di nuove centrali termoelettriche.

Luminosa non ha neppure ipotizzato un piano di dismissione del sito al termine delle attività che preveda le indispensabili attività di bonifica e ripristino ambientale.

Con motivi aggiunti del 16.11.2012, è stato impugnato il decreto n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con esso, il Ministero ha preso atto della rinuncia della Società Edison a proseguire nell’iter autorizzativo della centrale di Flumeri.

L’archiviazione di tale procedimento, secondo il Ministero, “permette di considerare superata la condizione n. 1 di cui al decreto di compatibilità ambientale n. DSA – DEC – 2008 – 00000708 del 1° agosto 2008, prescindendo da quanto argomentato, al riguardo, nelle due menzionate lettere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. – 2010 – 0027156 del 10 novembre 2010 e prot. n. DVA – 2010 – 0039822 del 20 dicembre 2010”.

Sulla base di tali presupposti, ha quindi “confermato”, il decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Avverso siffatta determinazione, la Provincia di Benevento (premesso di ritenere che la stessa non sia idonea a “sanare” l’illegittimità dell’autorizzazione unica) ha quindi dedotto:

1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM.

La sopravvenuta archiviazione del procedimento relativo alla centrale di Flumeri non è idonea a convalidare l’autorizzazione unica all’epoca rilasciata, in quanto illegittima in ragione del principio evidenziato in rubrica. L’autorizzazione unica era e rimane illegittima per i motivi già in precedenza dedotti, come pure rimane illegittima l’intesa regionale.

2) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE D.L. N. 7/2002 (CONV. IN L. N. 55/2002). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. INCOMPETENZA.

Il provvedimento impugnato è un atto nuovo per cui si sarebbe dovuto rinnovare il procedimento ab initio a mezzo di Conferenza di servizi, soprattutto in considerazione del lasso di tempo trascorso, nonché del fatto che la Conferenza medesima non si è mai definitivamente pronunziata.

In particolare, la Provincia di Benevento sottolinea che né l’intesa regionale, né il parere reso dal Ministero della Salute nel corso della parallela Conferenza di Servizi propedeutica al rilascio dell’AIA, sono mai stati portati all’attenzione della prima.

I termini per il compimento dell’istruttoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, fissati in 180 giorni, son previsti al fine di tutelare la congruenza e pertinenza dell’istruttoria medesima e delle valutazioni in relazione al contesto di attualità.

La Provincia, quindi, si duole della riapertura del procedimento ogni oltre termine.

Avrebbe dovuto valutarsi, all’attualità, la coerenza dell’impianto Luminosa con la programmazione energetica regionale (in particolare accertando l’impossibilità definitiva di realizzazione degli impianti già programmati e, comunque, l’assoluta necessità del nuovo insediamento).

Quantomeno, era necessaria una comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di tutte le amministrazioni interessate che avevano già preso parte alla Conferenza.

4) VIOLAZIONE DEL D.L. N. 7/2002. OMESSA INTESA REGIONALE.

Allo stesso modo, avrebbe dovuto essere acquisita una nuova intesa regionale.

5) SVIAMENTO.

Nelle more del presente processo, sono state apportate modifiche al PUC del Comune di Benevento e al Piano ASI. Non vi più alcun gradimento delle imprese ivi insediate, così come sostanzialmente richiesto dalla prescrizione n. 2 al decreto VIA.

La Provincia ha adottato il nuovo PTCP in data 29 maggio 2012, prescrivendo, all’art. 86 delle NTA, relativamente al Settore delle produzione di energia, precise verifiche circa il cumulo con le emissioni da altre sorgenti inquinanti, che l’energia prodotta venga utilizzata nel bacino territoriale in cui è previsto l’insediamento, che siano impiegate tecnologie ad alto rendimento.

Resistono ai motivi aggiunti le amministrazioni statali intimate e la società Luminosa.

La Provincia di Benevento, a seguito di una pronuncia declinatoria della competenza da parte del TAR Campania (ordinanza n. 4244/2012), ha poi riassunto innanzi a questo TAR il giudizio ivi incardinato per conseguire l’annullamento dell’intesa regionale espressa con delibera di G.R. n. 691/2010, nonché le note con cui il Ministero dello Sviluppo Economico si è determinato a non procedere ad una ulteriore riunione della Conferenza di servizi, sia in ragione dell’intesa espressa dalla Regione Campania, sia in relazione alla posizione assunta dal Ministero dell’Ambiente in ordine al superamento della condizione n. 1 apposta al decreto VIA.

Ha dedotto, al riguardo, le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI LEALTÀ ISTITUZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E SS L. N. 241/90 E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 – QUINQUIES L. N. 241/90, INCOMPETENZA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS. ERRORE NEI PRESUPPOSTI.

3) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.R. N. 962 DEL 30 MAGGIO 2008, DELL’ALLEGATO PASER E DELL’ALLEGATO PEAR. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 475 DEL 18 MARZO 2009, DI ADOZIONE DEL PEAR 2009, E DELLE REGOLE POSTE DAL DETTO PEAR ADOTTATO.

4) ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI.

Le censure riproducono quelle sostanzialmente articolate, avverso gli stessi atti, con il ricorso principale iscritto al n. 1881/2011.

Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero della Salute, la Regione Campania, la società Luminosa.

I ricorsi, e i motivi aggiunti, sono stati trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013.

DIRITTO

1. In via preliminare, è necessario procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Occorre poi dare conto degli sviluppi della vicenda sottoposta all’esame del Collegio, intervenuti nelle more del giudizio.

E’ infatti accaduto che, con sentenza n. 5327 del 12 giugno 2012, resa su ricorso promosso dal WWF, la Sezione abbia annullato il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale del 26 luglio 2011, con il quale la società Luminosa è stata autorizzata all’esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Benevento.

Tale circostanza, come è evidente, ha fatto venir meno l’oggetto di parte del ricorso n. 1881/2011 e dei motivi aggiunti depositati l’8.11.2011, di talché le predette impugnative debbono essere dichiarate improcedibili.

L’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale, è avvenuto sulla base delle seguenti considerazioni.

Il Ministero dell’Ambiente aveva ritenuto di potere rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale sulla scorta di due pareri resi, rispettivamente, dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MATTM e dalla Commissione VIA.

In particolare, con nota prot. n. DVA – 2010- 27156 10.11.2010, su esplicita richiesta del MISE, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MATTM, aveva rappresentato che “il condizionamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al dec 2008/708 del 1.8.2008 per la centrale proposta dalla società Luminosa all’esito negativo della proceduraautorizzativa della centrale termolettrica localizzata nella medesima macroarea, derivava unicamente dalle determinazioni e vincoli contenute nella DGR 3533/03 concernente ‘Le linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico’”.

Il Ministero aveva poi fatto riferimento alla DGR Campania n. 691/2010 (di espressione dell’ intesa prevista dall’art. 1, comma 2, del più volte cit. d.l. n. 7/2002) per rilevare come la predetta delibera richiami la precedente DGR n. 962 del 30 maggio 2008 (BURC 27.10.2008) di approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico regionale (PASER) e specificamente dell’Allegato “Piano Energetico Ambientale Regione Campania (PEAR) – Linee di indirizzo strategico”, in cui sono definiti gli obiettivi delle future politiche regionali e di riduzione delle emissioni al 2013 e al 2020.

Il MATTM aveva valorizzato in particolare la pag. 51 del PEAR là dove si considera la possibilità di valutare, in futuro, “altre proposte di centrali termoelettriche a gas naturale” in quanto da valutare caso per caso “solo se necessarie al conseguimento degli obiettivi di piano [...]”.

Aveva valorizzato, altresì, la DGR n. 691/2010, là dove dà atto di “evidenti criticità relative alla cantierabilità di alcuni interventi già autorizzati” nonché dello “stallo” relativo alla conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione.

La Direzione aveva concluso affermando di ritenere che “è venuta meno la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA, risultando la medesima privata dell’efficacia che avrebbe potuto avere qualora le determinazioni regionali fossero rimaste nella rappresentazione data dalla DGR 3533/2003”.

Di tenore analogo il parere reso dalla Commissione VIA – VAS, secondo cui sarebbe venuta meno “la condizione n. 1 del quadro prescrittivo del succitato decreto di compatibilità ambientale, essendo mutate le condizioni di fattibilità previste inizialmente dalla DGR 3533/2003, sostituita dalle disposizioni contenute nel PEAR”.

La Sezione ha ritenuto che, con i pareri testé riportati, né il Ministero dell’Ambiente né la Commissione Via, abbiano adottato “provvedimenti”, bensì abbiano espresso un giudizio circa la perdurante efficacia della condizione n. 1 apposta al decreto VIA risalente al 2008.

Tale giudizio è stato poi assunto, sia nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica, che nell’ambito del procedimento di AIA, quale antecedente, per così dire, logico – giuridico, al fine di affermare la sopravvenuta inefficacia della condizione n. 1 apposta al decreto VIA.

Nel merito, sia la nota del MATTM, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, prot. DVA – 2010 – 27156 del 10.11.2010, che il parere della Commissione VIA VAS n. 623 del 17.12.2010, non sono però atti idonei a modificare il decreto di compatibilità ambientale reso nel 2008.

La Sezione ha in particolare osservato che, essi, del resto, non si qualificano nemmeno come tali ma recano, come già accennato, una mera “interpretazione” in ordine alla perdurante efficacia della condizione n.1, basata su due presupposti essenziali che possono essere così sintetizzati:

1) la condizione deriverebbe esclusivamente dal contenuto della programmazione e del bilancio energetico della Regione Campania, all’epoca vigenti (D.G.R. n. 3533 del 5.12.2003);

2) la modifica di tale bilancio, e delle linee di indirizzo strategico delle programmazione regionale (recate dalla D.G.R. n. 962/2008), avrebbe determinato l’alterazione del quadro fattuale sotteso alle originarie valutazioni contenute nella VIA, con la conseguenza che la condizione stessa sarebbe, per ciò solo, venuta meno.

Di fatto, secondo la Direzione Generale e la Commissione VIA – VAS, le centrali Edison e Luminosa sarebbero state localizzabili e realizzabili all’interno della stessa macroarea interna in quanto necessarie al raggiungimento del bilancio energetico regionale, e, comunque, con esso compatibili.

La Sezione non ha condiviso l’interpretazione del Ministero, rilevando, in primo luogo, come sarebbe risultato alquanto singolare che, nell’ambito di un procedimento di VIA, propedeutico alla realizzazione di un’opera di interesse nazionale, la programmazione regionale fosse stata considerata vincolante come tale, e cioè indipendentemente da una qualsivoglia valutazione di sostenibilità ambientale in rapporto alla natura, dimensione e ubicazione delle opere previste (essendo questo lo scopo della VIA).

Il richiamo a tale programmazione, contenuto in un procedimento di VIA, doveva quindi necessariamente possedere un significato diverso dal passivo recepimento degli indirizzi di politica energetica regionale.

La Sezione ha quindi tratto la conclusione che la circostanza che il decreto VIA, pur favorevole, fosse stato condizionato all’esito negativo della procedura autorizzativa per la centrale di Flumeri, significava semplicemente che la valutazione dell’impatto ambientale della centrale Luminosa era avvenuta con l’esplicita esclusione di un rilevante presupposto di fatto, e cioè la possibile realizzazione, all’interno della stessa macroarea interna, di altra centrale avente caratteristiche analoghe.

La condizione n. 1 non rappresentava, pertanto, una mera verifica di coerenza con il fabbisogno energetico regionale, ma costituiva a ben vedere, l’ “in sé” del giudizio di compatibilità ambientale.

Le due centrali erano state considerate alternative, di talché è stato condiviso il rilievo secondo cui la condizione n. 1 potesse essere revocata e/o modificata esclusivamente attraverso la rinnovazione del procedimento di VIA.

In particolare, la Sezione ha osservato che “Ammesso infatti che, oggi, la politica energetica regionale consenta e/o imponga, ai fini dell’equilibrio energetico regionale, la realizzazione di entrambi gli impianti, è un fatto che la sostenibilità ambientale di ciascuno di essi sia stata valutata senza considerare l’altro”.

Ha quindi concluso che “In definitiva, quale che sia il rilievo della pianificazione energetica regionale, il Ministero dell’Ambiente, e la Commissione VIA, non potevano limitarsi a prendere atto del mutamento di tali indirizzi, ma dovevano promuovere la rinnovazione del giudizio di VIA della centrale di Luminosa al fine di considerarne espressamente l’interazione con la centrale di Flumeri.

Ne consegue che, allo stato, la condizione n.1 apposta alla VIA:

- non si è realizzata, poiché il procedimento di autorizzazione della centrale di Flumeri è ancora in itinere;

- è tuttora vigente, occorrendo che, ai fini della modifica e/o revoca della condizione medesima, venga rinnovato il procedimento di VIA, attraverso l’espressa inclusione, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, della centrale di Flumeri, in quanto localizzata nella stessa macroarea interna.”.

Poco tempo dopo la pubblicazione della sentenza n. 5327/2012, la società Edison ha formalmente rinunciato alla realizzazione della centrale di Flumeri.

Il Ministero dello Sviluppo economico, sull’assunto che la prefata sentenza “sviluppa considerazioni che possono essere riportate” anche all’autorizzazione unica dallo stesso rilasciata, e che “l’archiviazione del procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione della centrale termoelettrica di Flumeri (AV), permette di considerare superata la condizione di cui alla prescrizione n. 1 del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2008-0000708 del 1° agosto 2008”, ha quindi confermato “l’esito e le condizioni di cui al citato decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010”.

I secondi motivi aggiunti depositati il 14.11.2012 nel ricorso n.1881/2011, vertono sulla determinazione testé sintetizzata.

Sull’effettiva natura di tale provvedimento, le parti hanno variamente argomentato.

A parere del Collegio, si tratta di un atto che presenta talune delle caratteristiche proprie sia della “convalida”, sia della “conferma”, rispettivamente evocate.

Infatti, l’autorizzazione unica adottata con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010, era, in origine, indubbiamente illegittima, per le stesse ragioni evidenziate dalla Sezione, nella cit. sentenza n. 5327/2012, relativamente al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Posto infatti che, secondo quanto chiaramente prescritto dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 7/2002, “l’esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”, il Ministero non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione unica prima che la condizione n. 1 si fosse effettivamente verificata, attribuendo così piena efficacia al decreto di VIA.

Il vizio originario dunque, in assenza di un mutamento della situazione fattuale, avrebbe potuto essere espunto soltanto attraverso la rinnovazione del procedimento di VIA, secondo le indicazioni conformative date dalla Sezione.

Nel caso di specie, è tuttavia intervenuta una circostanza che ha modificato il quadro fattuale sotteso al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.

Infatti, con la rinuncia, da parte della società Edison, all’impianto di Flumeri, la condizione n.1 apposta all’originario decreto VIA, si è pienamente verificata, spianando così la strada al prosieguo di quello stesso iter autorizzatorio che, in precedenza, il MISE aveva prematuramente concluso.

Quest’ultimo, in sostanza, ha preso atto del fatto che la determinazione n. 55/04/2010, all’epoca della sua adozione, era effettivamente viziata dall’inefficacia del decreto di VIA, ma ha contemporaneamente dato rilievo alla circostanza sopravvenuta rappresentata dalla rinuncia all’impianto di Flumeri.

La riadozione dell’atto di autorizzazione è peraltro avvenuta sulla scorta di tutta l’attività istruttoria in precedenza compiuta, che è stata, pertanto, integralmente confermata, unitamente a “tutte le prescrizioni e indicazioni formulate” con il precedente decreto (art. 2, d.d.55/05/2012).

Sul piano processuale, tale effetto “confermativo” comporta che il ricorso n. 1881/2011, e i precedenti motivi aggiunti, debbono essere dichiarati improcedibili (oltre che nella parte relativa all’impugnativa dell’AIA), solo relativamente ai motivi incentrati sulla condizione n. 1 apposta al decreto VIA, che risulta (oggi sì) effettivamente superata dall’intervenuta archiviazione del procedimento autorizzativo dell’impianto di Flumeri.

2. Ciò posto, è possibile passare all’esame dei ricorsi e dei motivi aggiunti.

Al fine di un più compiuto esame delle censure svolte avverso il rilascio dell’autorizzazione unica e l’espressione dell’intesa regionale (contenute sia nel ricorso principale che nel ricorso in riassunzione n. 9000/2012), giova sintetizzare il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 1 d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2002, n. 55, nel testo integrato prima dall’art. 3 d.l. n. 25/2003 e dall’ art. 27, l. 23 luglio 2009, n. 99:

“1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’immissione in rete dell’energia prodotta sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata .

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'àmbito del procedimento unico di cui al comma 2.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.

5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione”.

Il complesso delle regole testé riportate ha dunque previsto un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti d'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in sostituzione delle autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente.

La disciplina in esame ha trovato conferma da parte del Giudice delle leggi (Corte cost., 13 gennaio 2004 n. 6).

La Corte Costituzionale ha giustificato la scelta di concentrare in capo allo Stato funzioni amministrative in una materia di competenza concorrente, al fine di assicurarne, ai sensi dell’art. 118 Cost., l’esercizio unitario.

L'eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali è quindi da porsi in relazione con la necessità di evitare il pericolo dell'interruzione della fornitura d'energia elettrica su tutto il territorio della Repubblica, risultando salvaguardato il ruolo di tali amministrazioni dalle modalità collaborative e di partecipazione contestualmente previste (per una approfondita ricostruzione, cfr. TAR Lazio, sez. II, 8 settembre 2010, n. 32176).

Peraltro, il riconoscimento a favore della Regione di un pregnante potere di interdizione in materia di realizzazione di nuove centrali termoelettriche, attraverso il meccanismo istituzionale dell’intesa “forte”, esige che l’esercizio di tale potestà, altamente discrezionale, avvenga nel rispetto degli obblighi procedimentali sanciti dalla l. n. 241/90, e che, dunque, la Regione svolga una compiuta istruttoria e fornisca una motivazione chiara e controllabile delle proprie decisioni, affinché il diniego all’intesa non si trasformi, nei fatti, in un atto politico insindacabile da parte del giudice amministrativo (TAR Bari, sez. I^, 24 settembre 2009, n. 2102).

In tal senso, con la cit. l. 23 luglio 2009, n. 99, l’art. 1, comma 2, del d.l. 7/2002, è stato integrato con l’aggiunta dell’espressa previsione per cui «L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».

2.2. Nel caso di specie, la Provincia di Benevento ha criticato l’intesa espressa dalla Giunta della Regione Campania, per avere quest’ultima, a suo dire, disatteso gli indirizzi della programmazione energetica regionale, in precedenza approvati e, comunque, per essersi espressa in favore di un nuovo insediamento senza verificarne l’effettiva necessità ai fini dell’azzeramento del deficit energetico regionale.

In primo luogo, circa la rilevanza della programmazione energetica regionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica statale, come già fatto rilevare con la cit. sentenza n. 5327/2012, deve ribadirsi che non esiste alcuna norma che subordini il rilascio dell’autorizzazione statale in esame, all’esistenza di una conforme pianificazione regionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7387; id., sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 561).

Pertanto, la circostanza che la centrale Luminosa non fosse espressamente contemplata dal PEAR 2008, ovvero dal PEAR 2009 (all’epoca solo adottato), non poteva determinare un automatico effetto preclusivo ai fini dell’espressione dell’intesa da parte della Regione Campania.

L’autorizzazione di cui si verte riguarda un’opera di rilievo nazionale, per cui la valutazione che la Regione è chiamata ad operare non si pone in stretta attuazione della programmazione regionale, ma riguarda la “compatibilità” del relativo progetto con siffatta programmazione.

Diversamente opinando, verrebbero frustrate quelle stesse esigenze unitarie che, secondo la Corte Costituzionale, hanno imposto la concentrazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione delle centrali.

L’intesa (di natura “forte”, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale), è comunque espressione di un ampio potere discrezionale politico – amministrativo della Giunta regionale, con correlativa attenuazione dell’onere motivazionale (Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2001, n. 910), salvo il caso del rifiuto dell’intesa, il quale deve essere espresso con provvedimento motivato dal quale risultino “in modo chiaro e dettagliato” le ragioni del dissenso.

Tale previsione normativa conferma il rilievo, in precedenza evidenziato, secondo cui l’intesa regionale, deve essere espressa in un’ottica di leale collaborazione con lo Stato e non già ai fini della valorizzazione esclusiva di interessi settoriali e strettamente locali.

Nella fattispecie, peraltro, come già fatto rilevare dalla Sezione nella sentenza n. 5327/2012, le Linee di indirizzo strategico del PEAR 2008 non appaiono molto dissimili, per quanto di interesse nella presente controversia, dalle Linee Guida “in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico” di cui alla DGR 4818/02, ovvero dalle Linee Guida, risalenti al 2003, espressamente elaborate dalla Regione Campania “per la formulazione dell’intesa di cui alla l. n. 55/02”.

Si legge in particolare, alla pag. 51 della delibera n. 962/2008 che “I dati evidenziano chiaramente come nelle ipotesi precisate le centrali termoelettriche già autorizzate e non ancora realizzate (Salerno e Orta di Atella (CE)) con l’aggiunta di quella di Flumeri (AV) (in procedura di autorizzazione ex DPCM27/12/1988) siano largamente sufficienti all’azzeramento del deficit elettrico regionale, anche grazie allo sviluppo molto sostenuto delle fonti rinnovabili per le quali si prevede un incremento, al 2013, rispetto al 2006, di oltre il 400%, in termini di energia prodotta con una potenza installata più che triplicata. Sulla scorta del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi, nonché allo stato dei procedimenti autorizzativi, emergono da un lato delle criticità di cantierabilità per alcuni interventi autorizzati (Salerno e Orta di Atella) e, dall’altro, uno stallo nella conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione (ad esempio Flumeri e Presenzano (CE) quale delocalizzazione di quanto previsto ad Orta di Atella).

E’ pertanto possibile che, in futuro, siano valutate altre proposte di insediamento di centrali termoelettriche a gas naturale. In questa congiuntura tali proposte saranno analizzate caso per caso, solo se necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di piano (riduzione delle emissioni, pareggio del bilancio elettrico) e coerentemente con le priorità attribuite agli interventi di contenimento della domanda e alla diversificazione delle fonti attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione.

Si deve pertanto concludere che, sulla scorta del bilancio, degli scenari previsionali e degli obiettivi delle presente Linee di indirizzo e in coerenza con gli stessi obiettivi di sviluppo del parco termoelettrico regionale a suo tempo indicati nelle Linee Guida regionali del 2002 – i quali prevedevano l’installazione di centrali termolettriche a fonte fossile (gas naturale) di tipo convenzionale solo nella misura necessaria a compensare il deficit elettrico regionale – la realizzazione delle centrali già attualmente previste non lascerebbe spazio a nuove iniziative analoghe sul territorio”.

Risulta pertanto che, dal punto di vista degli indirizzi di politica energetica regionale, tra il 2003 e il 2008, non sia intervenuta alcuna radicale evoluzione, ma vi sia, invece, una sostanziale continuità, in particolare nella riaffermazione del principio secondo cui nuove centrali termoelettriche di tipo convenzionale sarebbero state autorizzate solo nella misura necessaria a compensare il deficit elettrico regionale.

In tale ottica, la DGR 962/2008, “sulla scorta del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi” nonché “allo stato dei procedimenti autorizzativi” ha espressamente previsto la possibilità di valutate altre proposte di insediamento di centrali termoelettriche a gas naturale, oltre quelle espressamente programmate, proprio al fine di conseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio.

Anche nella vigenza della cit. D.G.R. n. 3533/03, in occasione del parere reso ai fini del decreto VIA, la Regione Campania, con nota del 26.2.2008, aveva affermato “la possibilità dal punto di vista strettamente energetico, di potere valutare altre iniziative al fine del conseguimento della riduzione del deficit energetico regionale”.

E’ infatti logico che, sebbene non esplicitati, anche nella programmazione risalente al 2002/2003, fossero presenti elementi di dinamicità, essendo ovvio che indicazioni di natura programmatica, debbano essere sviluppate “con la necessaria flessibilità richiesta dalle singole e specifiche congiunture e condizioni operative” (così, esplicitamente, la D.G.R. n. 475/2009, recante la proposta di Piano Energetico Regionale 2009).

La citata nota del 26.2.2008, viene poi richiamata anche nel contesto della delibera n. 691/2010, unitamente al “monitoraggio regionale effettuato sullo stato dei procedimenti autorizzativi in corso”, alle “evidenti criticità relative alla cantierabilità di alcuni interventi già autorizzati” nonché allo “stallo” della conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione.

L’esistenza di tali criticità, all’epoca di espressione dell’intesa regionale, è confermata dal rapporto semestrale maggio 2010 - dicembre 2010, sull’andamento delle autorizzazioni, redatto dal MISE (versato in atti dalla società Luminosa – all. 9 alla produzione del 29 febbraio 2012), dal quale si evince che gli impianti originariamente considerati nel bilancio produttivo della Regione (Orta di Atella, Presenzano, Flumeri), erano all’epoca connotati da molteplici fattori di incertezza realizzativa, mentre un altro (Salerno) avrebbe di lì a poco formato oggetto di rinuncia .

In punto di fatto, la miglior prova dell’effettiva esistenza delle difficoltà operative rilevate dalla Giunta della Regione Campania, è rappresentata proprio dal caso di specie, in cui anche il progetto relativo all’impianto di Flumeri (ancora in itinere al momento dell’espressione dell’intesa), è stato poi definitivamente archiviato dal MISE in seguito alla rinuncia della società proponente.

2.3 Un ulteriore gruppo di censure (riprese anche nel ricorso n. 9000/2012) è riferito al decreto di valutazione di impatto ambientale, risalente al 2008, e si fonda sull’argomentazione secondo cui la nota della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (risalente al 12.11.2010), e il successivo parere della Commissione VIA – VAS del 17 dicembre 2012, con cui l’amministrazione esprimeva il parere che la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA n. 708 del 1° agosto 2008 fosse ormai superata, avrebbero modificato il decreto VIA.

Le censure sono destituite di fondamento, per le ragioni già espresse dalla Sezione con la cit. sentenza n. 5327/2012 (sulle quali cfr., sopra, il par. 1).

2.3.1. Quanto poi all’argomento fondato sulla pretesa necessità, di riconvocare la Conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell’autorizzazione unica, al fine di discutere della “correttezza” e “validità” dell’intesa espressa dalla Regione, esso appare destituito di fondamento, ove si consideri che, a differenza dell’apporto istruttorio dato, nell’ambito della Conferenza di Servizi, dalle “amministrazioni locali interessate”, l’intesa espressa dalla Regione ha valenza decisoria in quanto facente parte di un atto complesso, e si pone sullo stesso piano, dal punto di vista volitivo – provvedimentale, dell’assenso espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Non si vede, pertanto, come l’intesa espressa dalla Regione avrebbe potuto essere messa in discussione da amministrazioni prive di competenze decisorie, ovvero dallo stesso MISE.

3. Le residue censure del ricorso principale e i primi motivi aggiunti, vertono sull’AIA e sono, come già evidenziato, divenute improcedibili per effetto del pregresso annullamento in sede giurisdizionale di tale atto.

4. I secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1881/2011 vertono sulla determinazione di “conferma” dell’autorizzazione unica, adottata dal MISE il 23 luglio 2012.

Al riguardo, se può condividersi, come già accennato, l’assunto della Provincia di Benevento, secondo cui tale provvedimento non corrisponde pienamente al paradigma della convalida (che si sostituisce all’atto originariamente viziato, con effetti ex tunc), deve tuttavia escludersi che, così come preteso dalla ricorrente, il Ministero fosse tenuto a riattivare il procedimento ab initio, attraverso la riconvocazione della Conferenza di Servizi ovvero, attraverso la rinnovazione della stessa intesa regionale.

Non è infatti stata allegata circostanza alcuna dalla quale possa fondatamente desumersi che tutta l’istruttoria compiuta tra il 2008 e 2010 (quale cristallizzata nel decreto di compatibilità ambientale, nell’intesa regionale e nelle risultanze della Conferenza di Servizi) non sia più attuale.

In particolare, è rimasta su un piano estremamente generico l’argomentazione relativa al preteso mutamento del quadro programmatorio ambientale, non avendo la Provincia individuato con precisione alcuna disposizione (del PUC del Comune di Benevento, ovvero del Piano ASI), dalla quale possa evincersi una radicale differenza tra la situazione attuale e quella esaminata, nel 2008, ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Sicuramente, tale rilievo non può essere esplicato da una previsione, quale l’invocato art. 86 del PTCP di Benevento, nella parte in cui esprime linee di politica energetica (si veda, esempio, la previsione secondo cui l’energia prodotta deve essere utilizzata nel bacino territoriale in cui è previsto l’insediamento) chiaramente inapplicabili ad un’opera destinata a soddisfare il fabbisogno della rete energetica nazionale, e non meri interessi locali.

4.1. La Provincia ha poi lamentato il superamento del termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 1, comma 2, ultima parte d.l. n. 7/2002 (“L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale”).

Reputa il Collegio che la censura sia destituita di fondamento.

In primo luogo, nessuna delle espressioni contenute nella disposizione testé riportata, induce a ritenere che il termine di 180 giorni sia di tipo perentorio, e non già, semplicemente, acceleratorio, con conseguente conservazione del potere di provvedere, da parte dell’amministrazione, anche dopo il suo superamento.

Come ancora di recente evidenziato dal Consiglio di Stato “la semplice maturazione del termine di conclusione del procedimento, in difetto di previsione normativa del relativo carattere perentorio”, non può di per sé comportare l’illegittimità dell’atto adottato dopo la scadenza del termine, “potendo in ipotesi tutt'al più rilevare, in presenza dei relativi presupposti anche soggettivi, sub specie di fatto costitutivo di un'eventuale pretesa risarcitoria da ritardo”, e, comunque, quale circostanza idonea a determinare il silenzio – inadempimento dell’amministrazione (Cons. St., sez. VI, 25.10.2012, n. 5473).

Il termine è cioè previsto essenzialmente al fine di conseguire il rapido esame del progetto, in quanto funzionale al completamento della rete elettrica nazionale.

Va ulteriormente ribadito che, nel caso di specie, sia con riferimento alla determinazione originaria, che alla successiva conferma, non è stata comunque data prova alcuna del carattere, non più attuale, dell’istruttoria compiuta (in particolare, della valutazione di impatto ambientale, dell’intesa regionale e delle risultanze della Conferenza di Servizi),

In particolare, per quanto si riferisce alla valutazione di impatto ambientale, va evidenziato che, sebbene ai sensi dell’art. 26, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo sostituito dal correttivo di cui dall’art. 1, comma 3,d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale [...]”, tuttavia, alla stregua della integrazione apportata dal comma 21-quinquies dell’art. 23, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, “I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (comma 6).

Nel caso in esame, pertanto, il decreto VIA, risalente al 1° agosto 2008, non soggiace nemmeno a termine di decadenza, con la conseguenza che l’eventuale necessità di aggiornamento del progetto (vuoi dal punto di vista del fabbisogno energetico, vuoi dal punto di vista ambientale), andava adeguatamente provata.

4.2. L’ultimo, residuo ordine di censure evoca la prescrizione n. 2 del decreto VIA, secondo cui “dovrà essere attuata la fornitura di energia sotto forma di calore e/o vapore agli impianti industriali presenti nella medesima area industriale, per una potenza pari ad almeno 20 MWt, ovvero in grado di evitare almeno il 50% delle emissioni attuali dovute agli impianti di combustione per la produzione di calore e/o vapore attualmente in uso”. Inoltre “Il relativo piano di attuazione che comprenda l’indicazione specifica degli impianti esistenti le cui emissioni potranno essere evitate ed i relativi accordi sottoscritti con i diversi utilizzatori dovrà pervenire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prima dei lavori di costruzione della centrale”.

Il MISE non avrebbe tenuto conto della irrealizzabilità di siffatta prescrizione, per effetto dell’indisponibilità manifestata dal Consorzio ASI e dalla imprese consorziate ad addivenire ad un accordo con la società Luminosa.

Una piana lettura della prescrizione n. 2 del decreto VIA evidenzia tuttavia che, con essa, il MATTM non ha inteso condizionare il prosieguo dell’iterautorizzatorio, quanto il vero e proprio inizio dei lavori.

Deve dunque convenirsi con la controinteressata che l’adempimento della prescrizione costituisce non già un requisito di ammissibilità del progetto, ma, semmai, di efficacia dell’autorizzazione unica, in quanto le prescrizioni del decreto VIA ne costituiscono parte integrante.

In punto di fatto, va poi rilevato che, dell’asserita indisponibilità del Consorzio ASI e delle imprese consorziate, ad addivenire ad un accordo con Luminosa, non vi è certezza alcuna, trattandosi di una situazione ancora in fieri, che dovrà essere compiutamente verificata prima dell’effettivo inizio dei lavori della centrale.

5. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso n. 1881/2011, deve essere in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti depositati in data 8.11.2011 sono improcedibili, mentre i motivi aggiunti depositati il 14.11.2012 debbono essere respinti.

Deve essere respinto, altresì, anche il ricorso n. 9000/2012.

Sembra tuttavia equo, in considerazione del carattere sensibile degli interessi coinvolti, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in premessa, così provvede;

1) relativamente al ricorso n. 1881/2012, in parte respinge e, per il resto, dichiara improcedibile il ricorso principale; dichiara improcedibili i motivi aggiunti dell’8.11.2011; respinge i motivi aggiunti del 14.11.2012;

2) respinge il ricorso n. 9000/2012.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)