TAR Veneto Sez. II n. 38 del  12 gennaio 2021
Ambiente in genere.Autorizzazione ambientale e capacità produttiva dell'impianto

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali, infatti, occorre la verifica dell’impatto dell’attività produttiva (anche con riguardo all’aumento della sua capacità produttiva) sulle matrici ambientali.Per tale ragione, la Provincia, in sede di rilascio dell’AIA, è certamente competente a valutare anche la capacità produttiva dell’impianto,  essendo  evidente  come  il  suddetto  dato  costituisca  uno  degli  elementi  che  possono  dare  origine all’inquinamento.  Pertanto,  ove  ciò  si  renda  necessario  per  la  tutela  dell’ambiente,  anche  la  capacità  produttiva dell’allevamento può essere oggetto di prescrizioni e limitazioni.


Pubblicato il 12/01/2021

N. 00038/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2019, proposto da
Azienda Agricola L’Aia di Pacchin Savino e Carlo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Vicenza, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagrazia Romeo in Mestre, viale Ancona 17;
Comune di Agugliaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;

per l'annullamento

della determinazione della Provincia di Vicenza n. 1412 del 25 settembre 2019, avente ad oggetto "procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio di un impianto di allevamento avicolo di polli da carne - riesame. Installazione: Azienda agricola L'Aia di Pacchin Savino e Carlo s.s.. Ubicazione: sede legale e operativa in comune di Agugliaro, via Marconi n. 2. Autorizzazione n. 11/2019", nella parte in cui autorizza l'allevamento "per accasamenti non superiori a 45000 capi per ciclo di allevamento"; - delle note prot. 58665 del 7 settembre 2018, prot. 8526 del 12 febbraio 2019 e prot. 32792 del 13 giugno 2019 del Comune di Agugliaro richiamate nella determinazione impugnata; - della nota del Comune di Agugliaro prot. 182 dell'11 gennaio 2019; - dell’autorizzazione integrata ambientale dalla Provincia di Vicenza, n. 11/2019 nella parte in cui limita la potenzialità dell'allevamento in "45000 capi per ciclo"; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza e di Comune di Agugliaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente svolge da molti anni l’attività di allevamento intensivo di polli nel Comune di Agugliaro, sulla base di autorizzazioni ambientali provvisorie.

Deduce di aver ricevuto, in data 15 gennaio 2019, la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale.

Il procedimento ha visto coinvolta anche l’ARPAV e il Comune di Agugliaro e si è concluso con la determinazione n. 1412 del 25 settembre 2019 con cui l’azienda è stata autorizzata allo svolgimento dell’attività “per accasamenti non superiori a 45.000 capi per ciclo di allevamento”.

Tale limitazione è stata inserita su richiesta del Comune di Agugliaro e, ad avviso della ricorrente, è illegittima, essendo in contrasto con le norme del D.Lgs. 152/06, nonché con il principio di tutela dell’affidamento. L’azienda, secondo quanto afferma la ricorrente, sarebbe attualmente autorizzata ad allevare un quantitativo massimo di capi corrispondente a 39 Kg di pollame al metro quadrato, in forza del provvedimento della ULS Veneto n. 6 del 28 aprile 2011.

La previsione, inoltre, s’inscriverebbe nel contesto di un risalente contenzioso che vede contrapposta la società al Comune di Agugliaro, il quale starebbe tentando, con provvedimenti di varia natura, di delocalizzare l’allevamento.

Con il ricorso all’esame, la società impugna l’AUA nella parte in cui prevede la limitazione a 45.000 capi per ciclo di allevamento.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29-ter D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D. Lgs. n. 181 del 27 settembre 2010, anche in relazione all’art. 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge regionale del Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 in relazione alle competenze della Provincia. Violazione di legge per incompetenza della Provincia rispetto alla limitazione dei capi da allevare. Eccesso di potere per violazione della autorizzazione in deroga rilasciata dalla ULL n. 6 della Regione Veneto in data 28 aprile 2011, mai revocata né modificata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, omessa motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza ed incoerenza con le fonti normative. Sviamento.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 41 della Costituzione, al D. Lgs. n. 152/2006, al D. Lgs. n. 181 del 27 settembre 2010 ed alla L.R. 33 del 16 aprile 1985. Eccesso di potere per violazione della autorizzazione in deroga rilasciata dalla ULL n. 6 della Regione Veneto in data 28 aprile 2011, mai revocata né modificata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, omessa motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà con la autorizzazione dell’ULS. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Sviamento.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 181 del 27 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione della autorizzazione in deroga rilasciata dalla ULL n. 6 della Regione Veneto in data 28 aprile 2011, mai modificata. Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2117 del 4 aprile 2011. Violazione e falsa applicazione del principio del tempus regit actum.

Con il quarto motivo, la violazione dell’art. 41 della Costituzione e del principio di affidamento anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede e correttezza che devono informare anche l’azione della pubblica amministrazione. Sviamento.

Ha, inoltre, proposto domanda di risarcimento del danno.

Si sono costituiti la Provincia di Vicenza e il Comune di Agugliaro che hanno contestato nel merito il ricorso avversario.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 46 del 30 gennaio 2020.

All’udienza pubblica del 29 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di doversi discostare in parte dalla decisione cautelare con la quale la domanda di sospensiva è stata accolta sul presupposto della fondatezza del primo motivo di ricorso sotto il profilo della violazione dell’articolo 3 D.Lgs. n. 181 del 27 settembre 2010.

2. Ad un maggiore approfondimento, risultano parzialmente fondati il primo motivo di ricorso in relazione ai vizi di difetto di motivazione ed istruttoria e di violazione dell’articolo 29-ter D.Lgs. n. 152 del 2006 ed il secondo motivo.

E’, infatti, corretto quanto affermano le resistenti in merito alla indipendenza delle valutazioni sottese al rilascio dell’autorizzazione ambientale rispetto a quelle preordinate ai provvedimenti di cui al D.lgs. 181 del 2010. Tale normativa, infatti, definisce le norme minime per la protezione di polli allevati e mira alla tutela della salute e delle condizioni di benessere degli animali. Il quantitativo di pollame per metro quadrato risponde a tale finalità e, pertanto, l’autorizzazione in deroga rilasciata alla ditta ai sensi dell’articolo 3, comma 4, D.Lgs. 181/2010, non è sufficiente a legittimare, sotto il profilo ambientale, la capacità produttiva dell’allevamento.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali, infatti, occorre la verifica dell’impatto dell’attività produttiva (anche con riguardo all’aumento della sua capacità produttiva) sulle matrici ambientali.

Per tale ragione, la Provincia, in sede di rilascio dell’AIA, è certamente competente a valutare anche la capacità produttiva dell’impianto, essendo evidente come il suddetto dato costituisca uno degli elementi che possono dare origine all’inquinamento. Pertanto, ove ciò si renda necessario per la tutela dell’ambiente, anche la capacità produttiva dell’allevamento può essere oggetto di prescrizioni e limitazioni.

Tuttavia, nella specie, risulta da quanto riportato dalla stessa Provincia che la limitazione alla capacità produttiva dell’impianto sia stata imposta per ragioni estranee a quelle ambientali. In base alla documentazione depositata agli atti risulta che la prescrizione è stata imposta sulla base dei pareri espressi dal Comune di Agugliaro, il quale ha rappresentato, a più riprese, l’esistenza di vari abusi edilizi sui capannoni dell’allevamento (cfr. messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2018 del comune di Agugliaro diretto alla Provincia) ed ha, inoltre, affermato che la potenzialità produttiva autorizzata, sotto il profilo edilizio, consentirebbe l’allevamento di non più di 45.000 capi.

Tuttavia tali elementi non sono sufficienti a sostenere una limitazione della capacità produttiva dell’impresa.

Infatti, gli abusi cui si fa riferimento sono stati oggetto di un contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2117 del 4 aprile 2011 che ha annullato le sanzioni demolitorie irrogate dal Comune, sia in ragione della non configurabilità dei presupposti della sanzione più radicale (essi non integrano variazioni essenziali), sia in ragione della insussistenza delle contestate violazioni della normativa in materia di distanze.

Gli elementi che sostengono la prescrizione inserita nell’AIA, comunque, attengono a valutazioni che di per sé non rivestono rilevanza ambientale e ciò benchè lo stesso provvedimento impugnato affermi che “non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia dell’installazione e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l’autorizzazione dell’intervento”.

La prescrizione, pertanto, è illegittima, essendo mancata un’adeguata istruttoria sulle necessità sotto il profilo ambientale, dell’introdotta limitazione della capacità produttiva dell’impianto, che in precedenza non risulta essere mai stata imposta.

Nessuna rilevanza, infatti, può avere la mera indicazione nelle precedenti autorizzazioni della capacità produttiva pari a 45.000 capi. Essa, infatti, è contenuta in parti del provvedimento che riproducono i dati indicati dalla stessa ditta richiedente e non in specifiche prescrizioni, sorrette da esigenze ambientali.

3. La prescrizione relativa al numero massimo di capi da allevare è, pertanto, da annullare. L’amministrazione è tenuta, pertanto, a rinnovare il procedimento, valutando se sotto il profilo ambientale risultino ragioni per limitare la capacità produttiva dell’impianto.

4. La domanda risarcitoria è, invece, da rigettare, non risultando né allegato né provato il danno derivante dal provvedimento impugnato, il cui verificarsi è stato, peraltro, espressamente escluso dalla stessa ricorrente nella memoria dimessa in vista dell’udienza pubblica.

5. Il ricorso, pertanto, è accolto e, per l’effetto, il provvedimento è annullato in parte qua, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti. Condanna la Provincia di Vicenza e il Comune di Agugliaro in parti uguali al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 19 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Daria Valletta, Referendario

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore