Per estrarre il marmo è necessario che la cava sia autorizzata

di Stefano DELIPERI


Pronuncia di rilevante interesse, seppure in sede cautelare, da parte del T.A.R. Toscana in materia di attività estrattiva.
L’ordinanza T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 febbraio 2017, n. 94 interviene in uno dei numerosi contenziosi presenti riguardanti i siti estrattivi del marmo sulle Alpi Apuane.
L’attività estrattiva del marmo, com’è noto, è tanto remunerativa quanto fortemente impattante sul territorio e sul paesaggio, nonché sulle risorse naturali.   Assume, quindi, estrema importanza il rispetto rigoroso delle autorizzazioni amministrative per le cave e il relativo esercizio.
Nella fattispecie concreta, il contenzioso è nato dall’avvenuto accertamento di attività estrattiva condotta dalla Turba Cava Romana s.r.l. nella Cava Valsora Palazzolo in difformità rispetto al piano di coltivazione autorizzato e alla conseguente contestazione effettuata dal Comune di Massa (nota Settore 6, Ambiente, Attività produttive, Mobilità, Sport, Turismo prot. n. 1498 del 13 maggio 2016) e al successivo diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (note Settore 6, Ambiente, Attività produttive, Mobilità, Sport, Turismo prot. n. 27209 e 27210 del 12 gennaio 2017), a causa del parere negativo (verbale n. 22565 del 12 gennaio 2016 in sede di conferenza di servizi) emanato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca.
Nell’ambito della conferenza di servizi del 12 gennaio 2016 la Società estrattiva aveva presentato ai sensi dell’art. 64 della legge regionale Toscana n. 30/2015 un progetto di risistemazione ambientale comprendente attività estrattive.
Il parere negativo della Soprintendenza appare in via generale ampiamente giustificato, in quanto l’accertamento della compatibilità paesaggistica postumo è consentito (art. 167, comma 4°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) solo nei “casi eccezionali degli abusi minori ivi catalogati”, come da giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 1486).
Infatti, il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria è consentito solo
“a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
In nessun caso è consentito quando l’attività estrattiva non sia autorizzata, conducendo il Giudice amministrativo toscano ad affermare che “il ricorso principale appare infondato stante la necessità di munirsi del titolo abilitante all’escavazione, anche se effettuata per motivi di sicurezza”.
Il Collegio concede comunque la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, ma solo in quanto il diniego della Soprintendenza è stato motivato in modo troppo succinto e solo “a fini di un riesame da parte della Soprintendenza da effettuare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.  Una motivazione adeguata dovrebbe condurre a dissipare i residui dubbi in sede di udienza di discussione nel merito, già convocata per il 13 giugno 2017.
Da evidenziare è anche l’avvenuta sospensione dei lavori estrattivi non autorizzati e l’ordine di ripristino ambientale effettuato con ordinanza del Presidente del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane n. 2 del 3 giugno 2016 ai sensi dell’art. 64 della legge regionale Toscana n. 30/2015.
Urge, però, evidenziare una grave carenza della normativa regionale in materia di aree naturali protette in correlazione con quella estrattiva, alla luce della situazione esistente.
Si deve ricordare che gran parte del comparto estrattivo del marmo ricade nell’ambito del parco naturale regionale delle Alpi Apuane e che, ai sensi dell’art. 69 della legge regionale Toscana n. 30/2015, “l’ente parco svolge tutte le funzioni relative ad accertamenti, valutazioni, considerazioni, autorizzazioni, atti in proposito”.  Tuttavia, è previsto soltanto il potere di ordinare la sospensione dei lavori e il ripristino ambientale (art. 64 della legge regionale Toscana n. 30/2015), ma non è prevista la possibilità di revoca delle autorizzazioni in caso di accertata grave violazione delle prescrizioni autorizzative.
Per sua stessa natura, poi, la sospensione dei lavori non può che essere temporanea (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 823).
Potrebbe soccorrere la previsione di cui all’art. 21 della legge regionale Toscana n. 35/2015 sulle cave, che dispone (comma3°) l’adozione da parte del Comune territorialmente competente del provvedimento di decadenza dalla concessione estrattiva, qualora l’Impresa estrattiva non provveda alla sospensione dei lavori in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative o alla messa in sicurezza ovvero al rispristino ambientale (commi 1° e 2°).
Potrebbe anche applicarsi la disposizione generale sulla revoca degli atti amministrativi di cui all’art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i., ma nella realtà dei fatti questo non avviene.
A fronte di numerosi e reiterati casi di riscontrata grave violazione delle prescrizioni autorizzative da parte di Aziende estrattive del marmo sulle Alpi Apuane con gravissimi danni all’ambiente e alle risorse naturali (soprattutto al patrimonio idrico), non si registrano i conseguenti opportuni provvedimenti di revoca e chiusura dei relativi siti estrattivi.
De iure condendo è ormai improcrastinabile un intervento del Legislatore regionale che preveda l’obbligo di chiusura dell’attività estrattiva e del successivo ripristino ambientale (per quanto è possibile) in caso di riscontrate gravi violazioni di prescrizioni e limiti delle autorizzazioni alle attività estrattive del marmo.
dott. Stefano Deliperi




N. 00094/2017 REG. PROV. CAU.
N. 01193/2016 REG. RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Turba Giorgio in qualità di legale rappresentante dell’impresa Turba Cava Romana s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Buffoni e Piero Fillioley, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Masse 139;

contro

il Comune di Massa in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, 1;
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale del Comune di Massa, Settore 6, Ambiente, Attività produttive, Mobilità, Sport, Turismo n. 1498 del 13.05.2016, prot. n. 1387, notificata in data 19.05.2016, recante oggetto: "atto formale di accertamento e contestazione per l'esecuzione di lavori in difformità al piano di coltivazione autorizzato - Ditta: Turba Cava Romana S.r.l. - Cava: m 72 Valsora Palazzolo" nonché per la condanna al risarcimento di ogni danno subito e subendo
e con atto di motivi aggiunti del 30 gennaio 2017, della determinazione dirigenziale del Comune di Massa, Settore 6 Ambiente, Attività produttive, Mobilità, Sport, Turismo n. 1498 del 13.05.2016, prot. 1387, notificata in data 19.05.2016, recante oggetto "atto formale di accertamento e contestazione per l'esecuzione di lavori in difformità al piano di coltivazione autorizzato- Ditta: Turba Cava Romana s.r.l.- Cava M72 Valsora Palazzolo" dei seguenti provvedimenti:
- nota del Comune di Massa, Settore 6 Ambiente, attività Produttive, Mobilità, Sport e Turismo, prot. 27209 del 12.01.2017, notificato in pari data, con cui il Comune di Massa ha comunicato che, "a seguito di parere obbligatorio vincolante espresso con esito negativo dalla Soprintendenza di Lucca SA- BAP non può rilasciare la autorizzazione paesaggistica in sanatoria";
- nota del Comune di Massa, Settore 6 Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport e Turismo, prot. n. 27210 del 12.01.2017, notificato in pari data, recante la comunicazione del parere negativo della Soprintendenza su domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 d. lgs. 42 del 2004, la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata dalla società ai sensi dell'art. 23 comma 2 l.r. n. 35 del 2015 e l'ordine alla società di presentare, ai sensi dell'art. 167, commi 2 e 3, d. lgs. 42/2004, nel termine di 90 giorni un progetto di effettiva rimessione in pristino;
- nonché, per quanto occorrer possa, del parere negativo sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara nella Conferenza di Servizi del 12.01.2016, di cui al verbale pratica n. 22565;
- nonché per quanto occorrer possa, del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara nella Conferenza dei servizi del 12.01.2016, di cui al verbale pratica n. 22565 sul progetto di risistemazione ambientale presentato ai sensi dell'art. 64, l.r. n.30/2015 dalla società al Parco Regionale delle Alpi Apuane con richiesta di integrazione di un nuovo progetto di messa in pristino;
- nonché, ancora, per quanto occorrer possa, della nota del Parco Regionale delle Alpi Apuane prot. n. 3863 del 25.11.2016, notificata in pari data;
- nonché, infine, della nota del Comune di Massa del 29.11.2016, notificata in pari data;
del successivo verbale della Conferenza di servizi, pratica n. 22565 del 23.12.2016;
- nonché per la condanna dell'amministrazione comunale e del Ministero al risarcimento di ogni danno subito e subendo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa, del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- il ricorso principale appare infondato stante la necessità di munirsi del titolo abilitante all’escavazione, anche se effettuata per motivi di sicurezza;
- il parere espresso dalla Soprintendenza sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria formulata dalla ricorrente sembra carente di motivazione, come denunciato nei motivi primo e secondo del ricorso per motivi aggiunti, poiché nella conferenza dei servizi tenuta il 12 gennaio 2017 il suo rappresentante si è limitato a motivarlo con la mancanza “dei presupposti previsti dall’articolo 167, comma 4” del decreto legislativo 42/2004 e delle “condizioni rinvenibili nella giurisprudenza relativa e nella circolare ministeriali” senza aggiungere altro;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare in tali limiti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione, a fini di un riesame da parte della Soprintendenza da effettuare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 giugno 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari

Saverio Romano
 



IL SEGRETARIO

depositata il Segreteria il 16 febbraio 2017