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ULTIME MODIFICHE AL “DECRETO RONCHI” E AL “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO” (in vigore dal 12 gennaio 2005)

di Federico COLAUTTI

ULTIME MODIFICHE

a opera della

legge 15-12-2004 n. 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.

A cura di Federico Colautti - Comandante della Polizia Municipale di Vigonza (PD)

Salzano (VE), il 9 gennaio 2005

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Con la legge n. 308 del 15 dicembre 2004 di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, pubblicata nel S.O della G.U. n. 302. del 27 dicembre 2004 sono state apportate importanti modifiche al:

- Dlgs. n. 22/97 c.d. “decreto Ronchi” (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.);

- Dlgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

NOVITA’ - c.d. “Decreto Ronchi”

Relativamente al “decreto Ronchi”, al comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 308/2004, si prevede che in attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, siano individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti da scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, siano definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

Tutto ciò a circa un mese[1] dalla sentenza della Corte di Giustizia europea relativa alla verifica della “legittimità comunitaria” dell’articolo 14 della legge n. 178/02 di “interpretazione autentica della definizione di rifiuto” dalla quale “la nozione di rifiuto, ricavabile dall’art.1 della direttiva 75/442cit., avrebbe un contenuto specularmente opposto all’articolo 14 della legge italiana, in quanto ricomprenderebbe tutti i casi di esclusione del comma 2 di quest’ultimo.”[2]

Al di la dei diretti e limitati effetti nell’ordinamento interno italiano prodotti dalla sentenza in discorso, come illustrato dal Giampietro nell’articolo citato a nota 2, il Parlamento, in contrasto con la stessa, riafferma la validità dell’articolo 14 della legge n. 178/02 e specifica ulteriormente che sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti:

- i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali;

- i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo (esclusa la raccolta differenziata) che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate.

La legge inoltre specifica ulteriormente al comma 27, sempre in relazione ai rottami ferrosi e non, che gli stessi, provenienti dall’estero, sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie (MPS) derivanti da operazioni di recupero, se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

A tale fine, il comma 28 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti[3] alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi[4], per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica[5].

Le aziende estere interessate possono ottenere l’iscrizione al predetto Albo con mera comunicazione accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel paese di appartenenza.

Ciò detto, all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono state aggiunte le definizioni di cui alle lettere:

«q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami, scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo (esclusa la raccolta differenziata), che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;”

“q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;”

Le modifiche apportate dal comma 29 della legge al “decreto Ronchi”, interessano inoltre anche l’esclusione dall’ambito del decreto sui rifiuti previsto all'articolo 8. Infatti l’aggiunta della lettera «f-quinquies) esclude dalla disciplina relativa ai rifiuti il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi[6] utilizzato in co-combustione[7], in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici[8].

Va segnalata un’ulteriore novità: l’aggravamento delle condizioni esimenti la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 22/97, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento[9], ricondizionamento[10] e deposito preliminare[11] di rifiuti, con la previsione dell’aggiunta del comma 3-bis[12]. Infatti in questo, si prevede che tali esimenti debbano operare congiuntamente, quando il produttore-detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15[13]-[14], e quando abbia ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B[15].

Per ultimo, a mente della lettera d) del comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 308/04, l la data del 31 marzo, relativa alla trasmissione da parte dei Consorzi al Consorzio Nazionale degli Imballaggi dell’elenco degli associati ed una relazione sulla gestione[16], è stata portata al 31 maggio di ogni anno.

La questione della definizione del concetto di rifiuto, limitandolo e estrapolandone gli scarti di produzione definendoli Materie Prime Seconde, non è nuovo nel nostro ordinamento.

Questa vicenda era nata e non del tutto risolta anche con la normativa previdente (DPR n. 915/82 e art. 2 della legge 475/88). Vi è da osservare tuttavia che la questione aveva una sua ragion d’essere in considerazione che la normativa dell’epoca prendeva in esame unicamente l’attività di smaltimento dei rifiuti e non anche il recupero.

Ora l’attività di recupero è oggetto stesso della regolamentazione della gestione dei rifiuti, prevista dal Dlgs n. 22/97, pertanto non è giustificabile la pretesa d’esonero da questa, dei rifiuti recuperabili[17], in quanto ciò tradirebbe il motivo stesso per il quale si è prevista la regolamentazione o meglio il controllo sulla gestione del rifiuto, inteso come materiale di cui oggettivamente un processo produttivo non finalizza come prodotto, ma come scarto del prodotto medesimo di cui si “disfa” reimpiegandolo in altro luogo e processo.

In questa situazione si rischia che la tutela penale della regolamentazione della gestione dei rifiuti sia vanificata appellandosi all’ignoranza inevitabile della legge penale, così come sancita nella sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale, quando le norme penali non siano riconoscibili per numero eccessivo rispetto ai fini da tutelare, ovvero per oscurità del testo legislativo o per un atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari o amministrativi, gravemente caotico.


NOVITA’ - Codice dei beni culturali e del paesaggio

Relativamente al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 36 e seguenti della legge n. 308/04 hanno apportato alcune modifiche all’impianto sanzionatorio amministrativo e penale, rispettivamente degli articoli 167 e 181 posto a tutela dei beni del paesaggio.

Le modifiche apportate all’articolo 167 nella sostanza introducono, nel caso di applicazione della sanzione ripristinatoria non ottemperata da parte del trasgressore e quando l’autorità amministrativa non provveda d’ufficio entro decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, il potere sostitutivo da parte della Regione (Direttore regionale competente) che, previa diffida alla autorità comunale a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione, avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre la sostituzione del comma 4 dell’articolo 167 innova la destinazione dei proventi sanzionatori.

Le modifiche apportate all’articolo 181 tendono, da un lato ad inasprire le pene trasformando il reato da contravvenzione a delitto, e in alcuni casi e per altro verso a depenalizzare, su richiesta del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati[18], le condotte minori, quali:

a) i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato:

a.1) la creazione di superfici utili o volumi;

a.2) l’aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In sostanza una volta richiesta la verifica e accertata la compatibilità paesaggistica delle sole opere sopra descritte, le sanzioni penali di cui al comma 1 dell’articolo 181 non si applicano, fermo restando tuttavia l’applicazione delle sanzione amministrative dell’articolo 167 predetto.

Deve aggiungersi ancora che altra causa esimente la responsabilità penale con effetto estintivo del reato, viene prevista a favore del trasgressore solo a condizione che questi di proprio impulso provveda alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, prima che l’autorità amministrativa lo disponga d’ufficio e comunque prima che intervenga la sentenza di condanna.

La legge delega di cui si tratta prevede inoltre nella sostanza, a fronte delle modifiche sanzionatorie appena accennate, ai commi 37, 38 e 39, una limitata sanatoria per gli illeciti penali di cui all’articolo 181.

In sintesi, per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, potrà presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale, previo parere della soprintendenza, si pronuncerà sulla stessa.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, unicamente alle seguenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.

Ai sensi del comma 38 la destinazione delle somme riscosse per effetto della sanzione di cui al precedente lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del DL.vo n. 42/04; viceversa le somme previste dalla sanzione pecuniaria aggiuntiva della appena citata lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33[19] e al comma 36, lettera b[20]).


TESTO COORDINATO-AGGIORNATO

Decreto Ronchi

Articolo 6 ( Definizioni), DL.vo n. 22/97.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6) -------;

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate[21];

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34[22].

Articolo 8 Esclusioni, DL.vo n. 22/97

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;

d);

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;

f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del D.M. 18 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002[23].

1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

2. --------

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Articolo 10 Oneri dei produttori e dei detentori DL.vo n. 22/97

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.

3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio[24].

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TESTO COORDINATO-AGGIORNATO

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 167 del Dl.vo n. 42/04

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del DPR n. 380/01, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa[25].

4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione» sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti[26].


Articolo 181 DL.vo n. 42/04

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge n. 47/85.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi[27].

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001[28].

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni[29].

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1[30].

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.

Entrata in vigore 12 gennaio 2005

Articolo 1

Commi 1 – 12 omissis

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

«q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese,