ULTIME MODIFICHE
di Federico COLAUTTI
a
opera della
legge
15-12-2004 n. 308
Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
Pubblicata
nella G.U. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
A cura di Federico Colautti - Comandante della
Polizia Municipale di Vigonza (PD)
Salzano (VE), il
9 gennaio 2005
e-mail:
Con
la legge n. 308 del 15 dicembre 2004 di delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione, pubblicata
nel S.O della G.U. n. 302. del 27 dicembre 2004 sono state apportate importanti
modifiche al:
-
Dlgs.
n. 22/97 c.d. “decreto Ronchi”
(Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio.);
-
Dlgs.
n. 42/2004, Codice
dei beni culturali e del paesaggio.
NOVITA’ - c.d. “Decreto Ronchi”
Relativamente
al “decreto Ronchi”, al comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 308/2004,
si prevede che in attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che
disciplini in modo organico la materia, siano
individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti da
scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, siano
definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e
metallurgiche, nonché le modalità
affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a
quello dei rifiuti.
Tutto ciò a circa un
mese[1] dalla sentenza della Corte
di Giustizia europea relativa alla verifica della “legittimità comunitaria”
dell’articolo 14 della legge n. 178/02 di “interpretazione autentica della
definizione di rifiuto” dalla quale “la nozione di rifiuto, ricavabile
dall’art.1 della direttiva 75/442cit., avrebbe un contenuto specularmente
opposto all’articolo 14 della legge italiana, in quanto ricomprenderebbe tutti
i casi di esclusione del comma 2 di quest’ultimo.”[2]
Al di la dei diretti e
limitati effetti nell’ordinamento interno italiano prodotti dalla sentenza in
discorso, come illustrato dal
Giampietro nell’articolo citato a nota 2, il Parlamento, in contrasto con la
stessa, riafferma la validità dell’articolo 14 della legge n. 178/02 e
specifica ulteriormente che sono
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti:
-
i
rottami ferrosi e non ferrosi derivanti
da operazioni di recupero e rispondenti
a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e
internazionali;
-
i
rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli
produttivi o di consumo (esclusa la
raccolta differenziata) che possiedono in origine le medesime caratteristiche
riportate nelle specifiche sopra menzionate.
La legge inoltre
specifica ulteriormente al comma 27, sempre in relazione ai rottami ferrosi e
non, che gli stessi, provenienti dall’estero, sono riconosciuti a tutti gli
effetti come materie prime secondarie (MPS) derivanti da operazioni di recupero,
se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si
iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti.
A tale fine, il comma 28
prevede l’istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti[3]
alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che
effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi[4],
per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e
metallurgica[5].
Le aziende estere
interessate possono ottenere l’iscrizione al predetto Albo con mera
comunicazione accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e
norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel paese di
appartenenza.
Ciò detto, all'articolo
6, comma 1, dopo la lettera q) sono state aggiunte le definizioni di cui
alle lettere:
“«q-bis)
materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:
rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da
operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o
ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami, scarti di
lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di
consumo (esclusa la raccolta differenziata), che possiedono in origine le
medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;”
“q-ter)
organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:
l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da
terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre
imprese in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di singole parti
del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere
iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti
dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A
annesso al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;”
Le modifiche apportate
dal comma 29 della legge al “decreto Ronchi”, interessano inoltre anche
l’esclusione dall’ambito del decreto sui rifiuti previsto all'articolo 8.
Infatti l’aggiunta della lettera «f-quinquies) esclude dalla
disciplina relativa ai rifiuti il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e
speciali non pericolosi[6]
utilizzato in co-combustione[7],
in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici[8].
Va segnalata
un’ulteriore novità: l’aggravamento delle condizioni esimenti la
responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti di cui all’articolo 10
del Dlgs. n. 22/97, nel caso di
conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento[9],
ricondizionamento[10]
e deposito preliminare[11]
di rifiuti, con la previsione dell’aggiunta del comma 3-bis[12].
Infatti in questo, si prevede che tali esimenti debbano operare congiuntamente,
quando il produttore-detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo
15[13]-[14],
e quando abbia ricevuto il
certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che
effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B[15].
Per ultimo, a mente
della lettera d) del comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 308/04,
l la data del 31 marzo, relativa alla
trasmissione da parte dei Consorzi al Consorzio Nazionale degli Imballaggi
dell’elenco degli associati ed una
relazione sulla gestione[16], è stata portata al 31
maggio di ogni anno.
La questione della
definizione del concetto di rifiuto, limitandolo e estrapolandone gli scarti di
produzione definendoli Materie Prime Seconde, non è nuovo nel nostro
ordinamento.
Questa vicenda era nata
e non del tutto risolta anche con la normativa previdente (DPR n. 915/82 e art.
2 della legge 475/88). Vi è da osservare tuttavia che la questione aveva una
sua ragion d’essere in considerazione che la normativa dell’epoca prendeva
in esame unicamente l’attività di smaltimento dei rifiuti e non anche il
recupero.
Ora l’attività di
recupero è oggetto stesso della regolamentazione della gestione dei rifiuti,
prevista dal Dlgs n. 22/97, pertanto non è giustificabile la pretesa
d’esonero da questa, dei rifiuti recuperabili[17],
in quanto ciò tradirebbe il motivo stesso per il quale si è prevista la
regolamentazione o meglio il controllo sulla gestione del rifiuto, inteso come
materiale di cui oggettivamente un processo produttivo non finalizza come
prodotto, ma come scarto del prodotto medesimo di cui si “disfa”
reimpiegandolo in altro luogo e processo.
In questa situazione si
rischia che la tutela penale della regolamentazione della gestione dei rifiuti
sia vanificata appellandosi all’ignoranza inevitabile
della legge penale, così come sancita nella sentenza n. 364/88 della Corte
Costituzionale, quando le norme penali non siano riconoscibili per numero
eccessivo rispetto ai fini da tutelare, ovvero per oscurità del testo
legislativo o per un atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari o
amministrativi, gravemente caotico.
NOVITA’ -
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Relativamente al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, il comma 36 e seguenti della legge n. 308/04 hanno apportato alcune
modifiche all’impianto sanzionatorio amministrativo e penale, rispettivamente
degli articoli 167 e 181 posto a tutela dei beni del paesaggio.
Le modifiche apportate all’articolo 167
nella sostanza introducono, nel caso di
applicazione della sanzione ripristinatoria non ottemperata da parte del
trasgressore e quando l’autorità amministrativa non provveda d’ufficio
entro decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito,
il potere sostitutivo da parte della Regione (Direttore regionale competente)
che, previa diffida alla autorità comunale a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione,
avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre la
sostituzione del comma 4 dell’articolo 167 innova la destinazione dei proventi
sanzionatori.
Le modifiche apportate all’articolo 181
tendono, da un lato ad inasprire le pene trasformando il reato da
contravvenzione a delitto, e in alcuni casi e per altro verso a depenalizzare,
su richiesta del proprietario possessore o detentore
a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati[18],
le condotte minori, quali:
a)
i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato:
a.1)
la creazione di superfici utili o volumi;
a.2)
l’aumento di quelli legittimamente realizzati;
b)
l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) i
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In sostanza una volta richiesta la verifica e accertata la compatibilità paesaggistica delle sole opere sopra descritte, le sanzioni penali di cui al comma 1 dell’articolo 181 non si applicano, fermo restando tuttavia l’applicazione delle sanzione amministrative dell’articolo 167 predetto.
Deve aggiungersi ancora che altra causa esimente la responsabilità penale con effetto estintivo del reato, viene prevista a favore del trasgressore solo a condizione che questi di proprio impulso provveda alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, prima che l’autorità amministrativa lo disponga d’ufficio e comunque prima che intervenga la sentenza di condanna.
La legge delega di cui si tratta prevede inoltre nella sostanza, a fronte delle modifiche sanzionatorie appena accennate, ai commi 37, 38 e 39, una limitata sanatoria per gli illeciti penali di cui all’articolo 181.
In sintesi, per i lavori compiuti su beni paesaggistici
entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione
o in difformità da essa, il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, potrà
presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005, la domanda
di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla
gestione del vincolo, la quale, previo
parere della soprintendenza, si
pronuncerà sulla stessa.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica
dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione
eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo
181 del decreto legislativo n. 42 del
2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, unicamente alle
seguenti condizioni:
a) che
le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi
da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino
fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica,
ove vigenti, o, altrimenti, siano
giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b)
che i trasgressori abbiano previamente
pagato:
1) la
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
2) una
sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall'autorità amministrativa
competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra
un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
Ai sensi del comma 38 la
destinazione delle somme riscosse per effetto della sanzione di cui al
precedente lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto
dall'articolo 167 del DL.vo n.
42/04;
viceversa le somme previste dalla sanzione pecuniaria aggiuntiva della
appena citata lettera b), numero 2),
è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le
finalità di cui al comma 33[19] e al comma 36, lettera b[20]).
TESTO
COORDINATO-AGGIORNATO
Decreto Ronchi
Articolo 6 (
Definizioni), DL.vo n. 22/97.
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a)
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c)
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li
detiene;
d)
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e)
raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti
per il loro trasporto;
f)
raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee;
g)
smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h)
recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i)
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l)
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di
materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
m)
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati
non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi
devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non
pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in
deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non
pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non
supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il
deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori;
4) il deposito
temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere
rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6) -------;
n)
bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla
stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi
all'utilizzo previsto dell'area;
o)
messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo
della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p)
combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante
trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda
caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q)
composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in
particolare a definirne i gradi di qualità;
q-bis)
materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami
ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a
specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e
internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o
artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta
differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate
nelle specifiche sopra menzionate[21];
q-ter)
organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:
l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da
terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre
imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti
del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere
iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti
dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A
annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34[22].
Articolo 8
Esclusioni, DL.vo n. 22/97
1. Sono esclusi dal
campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di
legge:
a)
i rifiuti radioattivi;
b)
i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c)
le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli;
c-bis)
i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi
tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
d);
e)
le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f)
i materiali esplosivi in disuso;
f-bis)
le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da
siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai
limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter)
i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti
stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente,
provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
f-quater)
il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
f-quinquies)
il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come
descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato
in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g),
del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come
sostituita dall'articolo 1 del D.M.
18 marzo 2002 del Ministro delle attività
produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in
impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002[23].
1-bis. Non sono
in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle
lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
2. --------
3. --------
4. --------
_______________________________
Articolo 10 Oneri
dei produttori e dei detentori DL.vo n. 22/97
1. Gli oneri relativi
alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti
ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei
rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a)
autosmaltimento dei rifiuti;
b)
conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c)
conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d)
esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente
decreto.
3. La responsabilità
del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a)
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b)
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il
formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare
comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la
comunicazione deve essere effettuata alla regione.
3-bis. Nel caso di conferimento di
rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento,
ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai
punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori
dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi
ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b),
abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare
dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del
citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio[24].
____________________
TESTO
COORDINATO-AGGIORNATO
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 167 del Dl.vo n. 42/04
Ordine di rimessione in pristino o di
versamento di indennità pecuniaria.
1. In caso di violazione
degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il
trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla
tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei
beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o
al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato
e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata
previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di
rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di
inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non
provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità
competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione
avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del DPR n.
380/01, a seguito di apposita
convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa[25].
4. Le somme riscosse per effetto
dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38,
secondo periodo, della legge recante: «Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione» sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia
nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate
anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione
per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati,
ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti[26].
Articolo 181 DL.vo n.
42/04
Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformità da essa.
1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20
della legge n. 47/85.
1-bis. La pena è della reclusione da
uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a)
ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b)
ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi[27].
1-ter. Ferma restando l'applicazione
delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo
167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità
paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la
disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per
i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica,
che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento
di quelli legittimamente realizzati;
b) per
l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per
i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001[28].
1-quater. Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità
preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere
vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni[29].
1-quinquies. La rimessione in pristino
delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del
trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa,
e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1[30].
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata
la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è
stata commessa la violazione.
Legge
15 dicembre 2004, n. 308.
Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
Entrata in vigore 12 gennaio 2005
Articolo 1
Commi 1 – 12 omissis
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.
23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, sono
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se
rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività
siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis),
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotta dal comma 29, i rottami di cui
al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia
l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o
trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano
destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi
siderurgici o metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.
28. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono
iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni
di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C
annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime
secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle
condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al D.M.
5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte
dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a
tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente
nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale
sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle
more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla
comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità
competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono
aggiunte le seguenti:
«q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese,