TAR Piemonte Sez. II n. 1064 del 1 dicembre 2022   
Acque.Giurisdizione TSAP

La giurisdizione del giudice specializzato in materia di acque pubbliche rimane circoscritta, ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. a), r.d. 1775/1933, alle controversie sugli atti amministrativi che – ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia – incidono in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio – nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione o l'esercizio delle opere idrauliche oppure a determinare i modi di acquisto delle stesse – essendo, invece, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di altri interessi, come quelli ambientali, urbanistici o di gestione del territorio


Pubblicato il 01/12/2022

N. 01064/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00494/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2018, proposto da
Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Deangelis, Giorgio Vecchione e Chiara Roncarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82;

contro

Comune di Villanova Monferrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Casale Monferrato, via Lanza n. 28;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 6 del 28 febbraio 2018, comunicata alla ricorrente in data 12 marzo 2018, con cui il Sindaco del Comune di Villanova Monferrato ha ordinato all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia:

1. di attivarsi immediatamente ponendo in essere tutte le opere necessarie per rendere agibile il ponte che attraversa il cavo denominato "Panperduto" lungo la strada denominata "strada comunale Gerbo – Menzio o della Val d'Antona" al fine di assicurare il transito sul ponte stesso;

2. di produrre il cronoprogramma dei lavori entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica;

3. ad avvenuta esecuzione delle opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del ponte, di comunicare tempestivamente l'avvenuto assolvimento e fornire certificato di idoneità statica specificando la portata della struttura nonché la classificazione del ponte in funzione del carico al fine di ripristinare la circolazione stradale;

4. di mantenere momentaneamente, come percorso alternativo per l'attraversamento del cavo Panperduto, le opere provvisorie eseguite da questa amministrazione in adiacenza dell'esistente ponte parzialmente crollato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villanova Monferrato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente, emessa dal Sindaco del Comune di Villanova Monferrato ex art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000, la quale le ha imposto di porre in essere le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del ponte che attraversa il cavo Panperduto Morto, lungo la strada comunale Gerbo – Menzio o della Val d'Antona.

A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000 sotto i seguenti profili:

- carenza di motivazione in ordine all'individuazione del soggetto tenuto ai lavori di ripristino del ponte sul cavo Panperduto Morto e difetto di legittimazione passiva dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia;

- carenza del requisito dell'urgenza di provvedere;

- adozione dell'atto nonostante la possibilità di fare fronte alle esigenze di pubblico interesse con mezzi ordinari.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Villanova Monferrato, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche e deducendo l'infondatezza delle doglianze.

3. Con ordinanza n. 232/2018, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

4. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 22 novembre 2022. Con memoria depositata in vista della discussione, la ricorrente ha dato atto di aver eseguito le opere di messa in sicurezza, insistendo però nell'accertamento dell'illegittimità provvedimentale, avendone interesse ai fini risarcitori (art. 34, co. 3, cod. proc. amm.).

5. Alla luce dell'integrale esecuzione dell'ordinanza gravata, è venuto meno l'interesse al suo annullamento. Occorre, però, procedere all'accertamento della legittimità del provvedimento a norma dell'art. 34, co. 3, cod. proc. amm., in linea con il principio – recentemente espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – per cui a tale riguardo è sufficiente che il ricorrente dichiari, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm., di avervi interesse a fini risarcitori, senza che sia necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione. La dichiarazione d'interesse ai fini risarcitori costituisce una modifica della domanda di annullamento in domanda di accertamento mero, dunque una mutatio in senso riduttivo del petitum immediato, che consente al privato di ricavare dal giudizio di impugnazione un'utilità residua, impeditiva della pronuncia in rito ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., nella futura prospettiva di una tutela per equivalente monetario (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8).

6. A questo fine è d'uopo, preliminarmente, affermare la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere la vertenza.

6.1. Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione del Comune resistente, la lite non appartenendo alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La giurisdizione del giudice specializzato in materia di acque pubbliche, infatti, rimane circoscritta, ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. a), r.d. 1775/1933, alle controversie sugli atti amministrativi che – ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia – incidono in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio – nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione o l'esercizio delle opere idrauliche oppure a determinare i modi di acquisto delle stesse – essendo, invece, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di altri interessi, come quelli ambientali, urbanistici o di gestione del territorio (Cass. Civ., Sez. Un., 5 febbraio 2020, n. 2710; Id., 30 dicembre 2020, n. 29824; cfr., altresì Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2018, n. 2902; Id., Sez. VI, 8 marzo 2021, n. 1943).

Ancorché il ponte sul cavo Panperduto Morto sia qualificabile come "opera idraulica" (cfr. infra), il provvedimento non ha diretta incidenza sulla stessa, perché non dispone la sua realizzazione in un determinato luogo o con determinate caratteristiche, né disciplina le modalità con cui il ponte debba essere gestito o fruito. L'ordinanza si limita unicamente a disporre la sua messa in sicurezza a seguito di un evento fortuito, a difesa di un interesse, quello all'incolumità pubblica (art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000), distinto dall'interesse alla regolamentazione delle acque pubbliche (cfr. T.A.R. Bologna, Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 71; T.A.R. Lecce, Sez. III, 9 luglio 2021, n.1116; T.A.R. Genova, Sez. I, 7 gennaio 2022, nn. 19, 20 e 21).

Rileva quindi l'art. 133 cod. proc. amm., che, alla lett. q), inquadra tra le materie di giurisdizione amministrativa esclusiva «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili e urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato».

In conclusione, «la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche viene tradizionalmente riconosciuta (da ultimo Cassazione SS.UU. Civili, 5 febbraio 2020, n. 2710) quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, oppure quando l'atto amministrativo assunto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, ipotesi non sussistente nella fattispecie concreta de qua» (T.A.R. Lecce, Sez. III, 9 luglio 2021, n. 1116).

6.2. La lite non appartiene neppure alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché la ricorrente abbia dedotto, a sostegno del gravame, di non aver alcun titolo che le imponga la manutenzione del ponte. Infatti, ove il privato, destinatario di un provvedimento comunale di diffida alla messa in sicurezza di un'opera costituente pericolo per la pubblica incolumità, impugni detto provvedimento lamentando di non essere il soggetto tenuto alla manutenzione, la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, tra l'altro di carattere esclusivo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. q), cod. proc. amm., in quanto la contestazione non mette in dubbio il potere dell'ente locale di adottare il provvedimento, bensì si appunta sulla modalità di esercizio di tale potere. L'accertamento della questione civilistica implicata nel motivo di ricorso deve essere, dunque, compiuto dal giudice amministrativo in via incidentale e senza efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm. (Cass. Civ., Sez. Un., 5 dicembre 2019, n. 31753; cfr., altresì, T.A.R. Milano, Sez. IV, 18 dicembre 2020, n. 2553; Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1344).

7. Tanto premesso, il provvedimento resiste alle censure svolte dalla ricorrente.

8. L'esercizio del potere previsto dall'art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000 richiede un onere motivazionale rafforzato dei presupposti di contingibilità e urgenza che giustificano l'adozione del provvedimento extra ordinem, ma non anche delle ragioni per cui l'ordine viene impartito a un dato soggetto. La legittimazione passiva del destinatario dell'atto è una questione sostanziale che deve ricorrere in concreto, ma non abbisogna di una specifica motivazione, costituendo il presupposto di legittimità di ogni tipo di provvedimento e non solo delle ordinanze contingibili e urgenti.

9. Sotto l'aspetto sostanziale, l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia è, per le ragioni di seguito espresse, tenuta alla manutenzione del ponte, sicché correttamente l'amministrazione le ha ordinato di provvedere alla messa in sicurezza.

9.1. L'Associazione è un consorzio di irrigazione e bonifica, dunque, a norma dell'art. 46, co. 1, lett. a), l.r. Piemonte 21/2019 (recante le norme regionali in materia di bonifica e d'irrigazione), le competono l'esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e la manutenzione delle relative opere.

9.2. Le opere irrigue affidate in gestione all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia comprendono il complesso di canali demaniali d'irrigazione localizzati nei territori delle province di Torino, Novara, Vercelli e Alessandria, denominati "Canali Cavour". Tra questi è ricompreso il cavo Panperduto Morto, che scorre nel territorio del Comune di Villanova Monferrato ed è citato al progressivo n. 340 dell'elenco dei canali e delle acque di proprietà demaniale di cui alla Gazzetta ufficiale n. 140 del 22 giugno 1938.

I canali d'irrigazione appartenevano, in principio, allo Stato, ma vennero poi trasferiti alle regioni in forza della l. 984/1977. Ai sensi dell'art. 12 l. 984/1977, infatti, «[c]on l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale».

La menzionata norma ricevette attuazione, quanto ai Canali Cavour, con il verbale del 29 gennaio 1981, rep. 5221, di trasferimento dei canali alla Regione Piemonte e contestuale consegna in gestione all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia. L'art. 5 del verbale stabilisce, infatti, che «dalla data del presente verbale il Consorzio consegnatario subentra nei rapporti di concessione a terzi, per opere, servitù ed altre utilizzazioni irrigue lungo i canali consegnati, introitandone i canoni relativi. A tal fine, si consegnano al Consorzio stesso, i fascicoli delle concessioni in atto e di quelle in corso di istruttoria».

9.3. Nello stato di consistenza dei Canali Cavour, contenuto nell'atto ricognitivo redatto dal Ministero delle Finanze il 31 gennaio 1979 e richiamato nel verbale di trasferimento del 29 gennaio 1981, sono descritte le componenti del cavo Panperduto Morto. Tra queste, al punto 18, progressiva 725, è menzionato il «PONTE per la strada Alberetta e Gerbido Mensio e sbocco del Panperduto Morto in sponda sinistra del Cavo Lagrelli al n. 255 – progressiva 30844 delle Testimoniali di Stato di questo Cavo. Il ponte è in muratura su putrelle con piccoli parapetti in cotto»: si tratta, per comune affermazione delle parti in causa, del ponte interessato dall'ordinanza impugnata.

9.4. A questo punto, però, le prospettazioni dell'Associazione e del Comune si disallineano, la prima ritenendo che il ponte debba essere manutenuto dal Comune, il secondo deducendo, al contrario, che la manutenzione spetti all'Associazione. La diatriba diparte dall'ulteriore precisazione contenuta al punto 18, progressiva 725, dell'atto ricognitivo del 31 gennaio 1979, ove è attestato che il ponte «[v]enne costruito in comune tra il Demanio dello Stato, l'Associazione Ovest Sesia ed il Comune di Villanova, al quale ultimo spetta la manutenzione (in concessione)». Ad avviso dell'Associazione, l'atto è chiaro nell'affidare la manutenzione del ponte al Comune di Villanova Monferrato. Per converso, il Comune osserva che la manutenzione gli spetterebbe ove il ponte fosse stato ad esso assegnato in concessione da parte dell'Associazione, circostanza che, però, non si è mai verificata.

9.5. La prospettazione del Comune è corretta.

9.6. Come visto, il ponte costituisce una componente del cavo Panperduto Morto e, dunque, appartiene alle opere irrigue affidate in gestione all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, a cui compete, ai sensi dell'art. 46 l.r. 21/1999, anche la manutenzione.

9.7. Il ponte, del resto, è un'opera idraulica afferente al cavo, in quanto eseguita contro l'alveo o contro le sponde del corso d'acqua (cfr. art. 2, co. 5, r.d. 523/1904, recante il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie; cfr., in giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. Un. 13 maggio 1996, n. 4469; T.A.R. Genova, Sez. I, 14 novembre 2003, n. 1466). Anche l'art. 12 r.d. 523/1904 annovera la costruzione e la conservazione dei ponti tra le opere idrauliche, laddove stabilisce che «[i] lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada». Quest'ultima norma, tra l'altro, ribadisce che è la "amministrazione" a cui spetta la conservazione del ponte che deve provvedere a eseguire gli interventi funzionali a mantenerlo in buono stato. Nel caso di specie, tale conservazione, più che all'amministrazione, compete all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, in quanto affidataria della gestione dei Canali Cavour.

9.8. In definitiva, posto che il ponte sul canale è un'opera idraulica afferente al canale stesso – circostanza che, rispetto al canale (o cavo) Panperduto Morto, è conclamata dalla menzione, nell'atto ricognitivo del 31 gennaio 1979, del ponte tra le componenti del cavo – la manutenzione del ponte spetta ex lege all'Associazione affidataria della gestione del canale.

9.9. Il trasferimento del munus ad altro soggetto potrebbe giustificarsi solo in presenza di una concessione in godimento del ponte. Questa conclusione trova conferma nello stesso atto ricognitivo, laddove statuisce che la manutenzione del ponte spetta al Comune, aggiungendo, però, «in concessione».

Tuttavia, come correttamente dedotto dal Comune, non esiste alcuna concessione afferente al ponte in esame. È anzi documentato che l'11 marzo 2008 l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia assegnò in concessione al Comune di Villanova un altro ponte sul cavo Panperduto Morto, identificato con la progressiva 687 di cui all'atto ricognitivo del 31 gennaio 1979, ma non il ponte in questione (progressiva 725). Il ponte di cui alla progressiva 725 non viene menzionato neppure nei ruoli delle concessioni trasmessi dall'Associazione al Comune l'11 gennaio 2017 per riscuotere i canoni.

Pertanto, la conservazione del ponte oggetto del presente giudizio non rientra negli obblighi manutentivi del Comune, perché questi non ha alcun titolo (concessorio) per fruirne.

9.10. A diverse conclusioni non può condurre l'attestazione dell'atto ricognitivo del 31 gennaio 1979, secondo cui è al «Comune di Villanova [che] spetta la manutenzione» del ponte, sia poiché – già dal punto di vista letterale – essa si lega alla successiva puntualizzazione «in concessione», sia perché – dal punto di vista giuridico – l'atto in questione ha valore puramente ricognitivo dello stato di consistenza dei canali, dunque non può essere ex se fonte di obbligazioni. Ne deriva che l'obbligo manutentivo ivi menzionato sussiste in tanto in quanto sia possibile rintracciare la fonte della relativa obbligazione, ossia una concessione del ponte dall'Associazione al Comune, concessione che, però, non è stata rinvenuta.

9.11. A diverse conclusioni non conduce neppure la circostanza che sul ponte insiste la strada comunale (o, stando alla mappatura comunale, la strada vicinale d'uso pubblico) denominata "Gerbo – Menzio o della Val d'Antona". È chiaro che la manutenzione del sedime stradale spetta al Comune, ma la strada è un'opera civile distinta dall'opera idraulica sottostante. Nel caso di specie, l'evento di pericolo che ha dato luogo all'adozione dell'ordinanza contingibile – scaturito dal crollo, avvenuto il 24 novembre 2017, del voltino in muratura del ponte – è legato alla stabilità del ponte e non della strada sovrastante.

10. Oltre alla legittimazione passiva dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, ricorrono, nella fattispecie, anche i presupposti oggettivi dell'ordinanza comunale.

10.1. La legittimità dei provvedimenti extra ordinem, tra cui le ordinanze sindacali contemplate all'art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000, è subordinata alla sussistenza dei due presupposti indefettibili della contingibilità e dell'urgenza. La "contingibilità", intesa nell'accezione di necessità, implica l'insussistenza o l'insufficienza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, mentre la "urgenza" consiste nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802).

10.2. La ricorrente contesta l'esistenza di entrambi i presupposti sostenendo che il pericolo fosse stato già sventato dal Comune di Villanova Monferrato mediante la posa in opera di due tubazioni di conglomerato cementizio armato vibrocompresso del diametro di 100 cm, con soprastante strato di ghiaia grossa e con appoggio di putrelle in acciaio, in quanto misura rivelatasi idonea a consentire la riapertura in sicurezza della strada Gerbo – Menzio o della Val d'Antona anche ai mezzi pesanti. L'intervento comunale dimostrerebbe sia il difetto di contingibilità, in ragione della sufficienza di rimedi ordinari utilizzati dall'amministrazione per fronteggiare il pericolo, sia la mancanza dell'urgenza, essendo il ponte nuovamente percorribile.

10.3. La ricorrente, però, omette di considerare che l'intervento comunale è consistito in un'opera provvisoria funzionale a riaprire il prima possibile la viabilità, ma inidonea a ripristinare la sicurezza strutturale del ponte.

La relazione espletata dal consulente comunale il 28 dicembre 2017 – la cui attendibilità tecnica non è in discussione – dimostra che il ponticello è in avanzato stato di degrado, con cedimenti delle componenti sia superficiali sia strutturali: «il degrado è diffuso e riguarda tutta la struttura del ponticello in acciaio e laterizio in quanto raramente manutenuta e mai protetta dagli agenti atmosferici», rendendosi necessario «un drastico intervento che preveda il consolidamento o rifacimento delle spalle del ponticello e del solaio piano costituente l'orizzontamento del ponticello». La posa in opera delle tubazioni con soprastante strato di ghiaia grossa che garantisca l'appoggio delle putrelle in acciaio è contemplata, nella relazione, tra le opere provvisorie atte a permettere la riapertura provvisoria del ponte. Rimane fermo, però, che tale «opera provvisoria va in ogni caso rimossa prima del riutilizzo dei canali irrigui in concomitanza della prossima stagione irrigua» e che, per ripristinare la stabilità statica del ponte, occorre «un importante intervento di consolidamento delle spalle da ponte e la sostituzione dell'orizzontamento costituito da putrelle e voltini».

Ne consegue che il pericolo di cedimento del ponte non è stato affatto sventato dall'intervento comunale e che lo stato di ammaloramento dell'opera, derivante anche dalla mancata manutenzione negli anni, impone un importante intervento di consolidamento strutturale.

10.4. Ciò posto, l'urgenza del provvedere è evidente, atteso il rischio che un ulteriore crollo del ponte può arrecare alla collettività. È altresì plateale l'assenza di rimedi ordinari a disposizione dell'amministrazione, posto che la manutenzione del ponte – che si è rivelata assai carente negli anni – è rimessa all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, sicché il Comune non aveva altri mezzi se non ordinare a quest'ultima, avvalendosi del potere extra ordinem a difesa dell'incolumità pubblica (art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000), di procedere alla messa in sicurezza del ponte.

11. In conclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, co. 3, cod. proc. amm., deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità provvedimentale.

12. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, co. 3, cod. proc. amm., la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore