Cass. Sez. III n. 1870 del 19 gennaio 2016 (Ud 26 nov 2015)
Presidente: Mannino Estensore: Socci Imputato: Copeti e altro
Acque. Scarico da depuratore e natura industriale o mista dei reflui

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane, in assenza di elementi di prova forniti dal P.M. circa la prevalenza di reflui di natura industriale, deve essere ritenuto a natura mista ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, con la conseguenza che la condotta di scarico senza autorizzazione, non integra il reato di cui all'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma un mero illecito amministrativo.

1. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 6 febbraio 2015, confermava, la sentenza del tribunale di Lagonegro (3 febbraio 2014), che aveva condannato gli imputati Copeti Franco e Sinigallo Rosaria alla pena di giorni 10 di arresto ed € 2.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato loro contestato di cui all'art 137, commi 5 e 6 del d. legs. 152 del 2006 e dell'art 110 del cod. pen.
 
2. Gli imputati propongono ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori deducendo i motivi (comuni) di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p.
 
2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, art 137 d. legs. 152 del 2006, in relazione all'art 606, lett. B, del cod. proc. pen.
 
Ai fatti doveva applicarsi la legge nr. 36 del 2010, non trattandosi nel caso di scarichi di acque reflue industriali (come afferma la stessa sentenza di primo grado e teste Vivoli Renato).
 
2. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente nei casi previsti dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - Rigetto di perizia.
 
Dalle analisi compiute in sede di indagine non emerge alcuna indicazione analitica ed in maniera dettagliata dei valori eventualmente superati ex lege, e senza considerare le modifiche normative della legge 36 del 2010 (vedi cassazionesez. 2, n. 19753 del 2011); nessuna responsabilità, anche a titolo di colpa, può addebitarsi agli imputati, per la Sinisgallo la stessa quale amministratore ha fatto ciò che doveva farsi, e per Copeti, lo stesso ha comunicato ai soggetti preposti, proprietario dell'impianto Comune di Misanelloe gestore dello stesso, Acquedotto Lucano s.p.a., l'arrivo presso il detto impianto di liquami, e ciò in più occasioni.
 
2. 3. Contraddittorietà della motivazione quanto al nesso di causalità.
 
Ci si limita nella sentenza impugnata ad una visura camerale per attribuire la responsabilità, senza considerare le singole posizioni e l'apporto causale alla fattispecie, con la rinnovazione parziale del dibattimento, richiesta, si poteva fare chiarezza.
 
2. 4. Contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. , art 606, lettera E, cod. proc. pen.
 
Considerato che non vi è stato sversamento, e comunque lo stesso dovrebbe essere considerato solo in sede amministrativa, come prevede la legge n. 36 del 2010, immotivata è la conferma del trattamento sanzionatorio.
Hanno quindi chiesto l'annullamento senza rinvio con l'assoluzione, in subordine l'annullamento con rinvio per lo svolgimento dell'istruttoria richiesta, e in ulteriore subordine l'applicazione dell'art 131 bis del cod. pen.
 
3. In data 9 novembre 2015 la difesa ha depositato motivi aggiunti.
 
3. 1. Art. 606, lettera B, cod. proc. pen., in relazione all'art 137, commi 5 e 6, legge 152 del 2006 e legge 36 del 2010. Il fatto è del 21 luglio 2010, e il 27 marzo 2010 entrava in vigore la legge n. 36 del 2010, che modificava il comma 5 dell'art 137 citato, e la sanzione penale si prevedeva solo per lo sforamento delle sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 della parte terza; nella tabella sono indicate 18 sostanze, e non vi è presenza nei fatti del fascicolo processuale del superamento dei limiti di queste sostanze.
 
3. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva, rigetto della richiesta di periza dibattimentale.
 
Per i 800 - azoto ammoniacale-, COD e Fenoli la perizia avrebbe potuto chiarire quanto ritenuto solo sulla base dell'accertamento Arpab.
 
3. 3. Art. 606 lettera B, del cod. proc. pen. In applicazione delle nozioni di scarico - acque reflue urbane -conduttore e gestore di impianti
 
Nel caso di specie non può parlarsi di scarico {vedi cassazione sez. 3, n. 49454 del 2012. Gestore di impianti è l'acquedotto Lucano; non esiste nella previsione normativa, piuttosto risulta di creazione giurisprudenziale quella di conduttore.
 
Gli imputati erano in buona fede, per la comunicazione dell'arrivo di liquami.
 
3. 4. Art. 606, lettera B, cod. proc. pen. Inesistenza dell'elemento psicologicodel reato, art 43 cod. pen.
 
Uniformità del capo d'imputazione e del trattamento sanzionatorio in capo ai due imputati.
 
Errato calcolo del periodo di sospensione dal 22 aprile 2013, al 1 ottobre 2013.
 
Ribadiva le conclusioni del ricorso e aggiungeva la questione di costituzionalità per violazione degli art 3 e 24 della costituzione in relazione all'art 137, commi 5 e 6, d. lgs. 152 del 2006 e legge 36 del 2010.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste.
 
La Corte di cassazione ha ritenuto che si configura il reato di cui all'art 137 del d. lgs 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010 esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza, con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 133, comma primo, del d. lgs. 152 del 2006, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella S con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'allegato 5 (Sez. 3, n. 11884 del 21/02/2014 - dep. 12/03/2014, Palaia, Rv. 258704; Sez. 3, n. 19753 del 19/04/2011 - dep. 19/05/2011, Bergamini, Rv. 250338).
 
Al massimo, quindi, la condotta rilevante penalmente sarebbe solo quella relativa ai fenoli, come richiesto dalla procura generale; il superamento del limite per i fenoli non è poi neanchespecificato, nella sua entità, nell'imputazione.
 
Il presuppostodella natura penale della fattispecie, anche per i soli fenoli, è comunque la natura dello scarico: industriale.
 
Lo scarico in oggetto non può considerarsi industriale. Si discute dell'impianto di depurazione di Missanello, e Copeti francesco viene imputato nella qualità di amministratore e direttore tecnico della Eco Impianti S.r.l. che conduce l'impianto, mentre la Sinisgallo Rosaria nella qualità di amministratore della Eco Impianti S.r.l.
 
I reflui provenivano dal depuratore di acque reflue urbane (vedi imputazione e sentenza impugnata). In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane (vedi Cassazione Sez. 3, n. 2884 del 21/09/2000 - dep. 12/10/2000, Dallo G, Rv. 217776; Cassazione Sez. 3, n. 1547 del 07/11/2002 - dep. 15/01/2003, Moretti, Rv. 223268; Cassazione Sez. 3, n. 42545 del 06/11/2001 - dep. 28/11/2001, PadovanA, Rv. 220366).
 
Non sussistono prove sulla prevalenza dei reflui di natura industriale, ma al contrario emerge che si è trattato di singoli episodi, per altro segnalati dagli odierni imputati, di scarichi abusivi di un'azienda casearia (sul punto vedi CassazioneSez. 3, n. 23217 del 06/04/2004 - dep. 18/05/2004, P.M. in proc. Lacqua, Rv. 229416: "In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all'art. 59, comma primo della legge n. 152 del 1999, ma di un mero illecito amministrativo").
 
5. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste, e si può affermare il seguente principio di diritto: "In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell'accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali dell'art 137, comma 5, del d. Lgs 152 del 2006".
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
 
 
Così deciso il 26 novembre 2015