TAR Liguria Sez. I n. 1831 del 20 aprile 2010
Urbanistica. Titolo abilitativo e diniego fondato su ragioni di estetica
In mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico - artistico o paesaggistico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01834/2010 REG.SEN.
N. 00150/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 150 del 2004, proposto da:
Zali Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Squeri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 5/7;
contro
Comune di Rapallo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
provvedimento 2.12.2003 del comune di Rapallo, di diniego della sanatoria di opere di chiusura parziale, con finestratura su due lati, di una tettoia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26.1.2004 la signora Lucia Zali ha impugnato il provvedimento 2.12.2003 del comune di Rapallo, di diniego della sanatoria di opere di chiusura parziale di una tettoia con finestratura su due lati, a motivo del fatto che “gli elementi installati presentano una soluzione tipologica e costruttiva errata, priva di qualsiasi rapporto con l’edificio principale sia nella scelta dei materiali, che nella tipologia dei serramenti e delle aperture”.
Il comune di Rapallo non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione.
La normativa estetica costituisce infatti, ex art. 4 D.P.R. n. 380/2001, un contenuto obbligatorio del regolamento edilizio.
Ne consegue che un giudizio estetico negativo può aversi solo con riferimento ad aspetti (attinenti, per esempio, all’uso di particolari materiali e/o colori) previsti e disciplinati dalla normativa edilizia, paesaggistica, etc., aspetti che debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede motivazionale mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni.
Secondo la giurisprudenza, “in mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico - artistico o paesaggistico” (T.A.R. Veneto, II, 4.7.2001, n. 1971).
Attesa la natura non autorizzata delle opere, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore