TAR Calabria (CZ) Sez. II n.1523 del 1 ottobre 2020
Urbanistica.Strumento urbanistico generale e tutela dell'affidamento qualificato del privato

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, alla luce dell'affidamento qualificato del privato che possa derivare, ad. es., da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione


Pubblicato il 01/10/2020

N. 01523/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2020, proposto da
Nice di Pontoriero Bianca Rosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Strongoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Anastasia, via Donizetti, 4;

per l'annullamento

del Piano Strutturale Comunale e dell’allegato Regolamento Edilizio ed Urbanistico approvati con la deliberazione di “approvazione definitiva del Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio ed Urbanistico” n. 32 del 7 novembre 2019 della Commissione Straordinaria del Comune di Strongoli, pubblicata sul sito istituzionale del Comune dal 5 febbraio 2020 al 20 aprile 2020, nella sola parte di interesse della ditta (art. 159 REU ed eventuali altre parti che rendessero urbanisticamente incompatibile l’attuale attività di stoccaggio);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Strongoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il dott. Gabriele Serra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è titolare di Autorizzazione Unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Crotone n. 201 del 24.2.2011, per esercire un impianto di stoccaggio provvisorio preliminare (prima del trasporto in Discarica) di materiale da costruzione contenente amianto, avente Codice CER 17 06 05 e reso non pericoloso prima dell'arrivo nella sede, avente efficacia decennale, salva possibilità di rinnovo da richiedere 180 giorni prima della scadenza.

Con il ricorso in epigrafe indicato, la ricorrente ha impugnato il Piano Strutturale Comunale e l’allegato Regolamento Edilizio ed Urbanistico del Comune di Strongoli, nella parte in cui disciplina gli “Ambiti urbani consolidati”, in cui ora ricade l’area dell’immobile, prevedendo che “In ogni caso, sono escluse attività non compatibili con la funzione residenziale ed, in particolare che prevedano il trattamento ed il deposito di prodotti inquinanti o che determinino condizioni di rischio igienicosanitario (amianto, rifiuti e scorie di qualsiasi natura e allevamenti di animali)” (art. 159 REU).

2. Il ricorso si fonda sulla “Violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 159/2006. Violazione degli oneri di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e difetto d’istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità ed equità”, in quanto la scelta urbanistica del Comune non è supportata da idonea motivazione, pur frustrando il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente in merito alla destinazione urbanistica dell’area e all’esercizio della propria attività imprenditoriale, per come autorizzata da tutti gli enti di governo del territorio, laddove il Comune avrebbe dovuto operare un bilanciamento ed una valutazione che salvaguardasse la posizione della ricorrente.

3. Resiste in giudizio il Comune di Strongoli, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, la sua infondatezza.

4. All’udienza del 29.09.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Deve, in primo luogo, essere disattesa l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso.

Il Comune resistente deduce tale circostanza in ragione del fatto che il Piano impugnato è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale in data 5 dicembre 2019 e sino a tutto il 20 dicembre 2019, di tal che sarebbe tardiva la notifica del ricorso intervenuta in data 20 aprile 2019.

Controdeduce parte ricorrente che il termine per l’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, non già sull’albo comunale, in quanto l’art. 27 comma 13 della L.R. n. 19/2002, nell’invertire l’ordine dei due adempimenti, oggi prevede che “Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito”; di tal che, posto che la pubblicazione è avvenuta il 22 gennaio 2020 e, vista la sospensione causa Covid-19 dai primi di marzo, il ricorso è pienamente tempestivo.

Ritiene il Collegio che la prospettazione di parte resistente non possa essere condivisa, dovendosi ritenere che il termine per la impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul B.U.R. (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione di essa.

Ciò, in ragione della esistenza di una specifica previsione di legge, l’art. 10, comma 6 l. 17 agosto 1942, n. 1150, che dispone che il decreto di approvazione del piano è pubblicato sul “Bollettino Ufficiale della Regione”, cui segue, ai sensi della medesima norma, il deposito del piano approvato, e pubblicato, “presso il Comune, a libera visione del pubblico” (cfr. da ultimo T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 13/11/2019, n.2729; Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6278).

Conseguentemente, se è vero che per la generalità degli atti comunali per cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio comunale, per ciò che concerne il decreto di approvazione del Piano regolatore generale, stante la speciale previsione di cui al citato art. 10, comma 6 l. n. 1150/1942, la decorrenza del termine di impugnazione deve essere ricondotta alla pubblicazione del Piano sul B.U.R., poiché essa deve essere considerata la pubblicazione “prevista dalla legge”, a cui fa riferimento l’art. 41, comma 2 cod. proc. amm.

Di tal che, deve essere rigettata l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso, in quanto lo stesso è stato notificato, anche in ragione della sospensione del termine per l’impugnazione derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, tempestivamente, rispetto al momento di pubblicazione del Piano sul B.U.R.C.

6. Nel merito, il ricorso è fondato, anche alla luce di quanto già indicato in sede cautelare.

In tal senso, deve essere nuovamente richiamato il principio di diritto consolidato, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, per cui in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, alla luce dell'affidamento qualificato del privato che possa derivare, ad. es., da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20/03/2019, n. 1831; T.A.R. Catanzaro, (Calabria), Sez. I, 29/04/2015, n.740).

Nella medesima direzione, è stato affermato il principio per cui l’amministrazione non fa un corretto uso del potere discrezionale nella misura in cui, a fronte di una situazione di affidamento circa la conservazione di una realtà produttiva consolidata, nell'adottare una scelta pianificatoria volta allo sradicamento di tale attività economica consolidata, non abbia svolto la necessaria istruttoria ed offerto una motivazione adeguata circa la possibilità di praticare soluzioni alternative capaci di perseguire l’interesse pubblico senza incidere, o incidendo nel modo meno significativo possibile, sull'interesse contrapposto alla prosecuzione dell'attività produttiva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 03/08/2007, n.4326).

Ciò posto, nel caso di specie è allora fondata la censura circa il difetto di motivazione specifica della nuova disciplina dell’area su cui insiste l’immobile della ricorrente, in ragione dell’affidamento qualificato dalla stessa maturato in merito alla destinazione urbanistica della predetta area, avente giuridica consistenza anche alla luce dell’Autorizzazione Unica all’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio preliminare in suo favore rilasciata e che espressamente contempla la possibilità di rinnovo e per la quale il Comune, sul piano della compatibilità urbanistica, aveva espresso parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi.

Non colgono nel segno le argomentazioni del Comune resistente in merito alla idoneità della procedura seguita per l’adozione del piano, non risultando dagli atti impugnati quella specifica e consistente motivazione in merito all’impossibilità di perseguire soluzioni alternative che consentissero di tutelare la preesistente attività produttiva autorizzata né che sia stata anche solo considerata la necessità di tutelare il legittimo affidamento del privato venutosi a consolidare in forza degli atti autorizzativi ottenuti.

7. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere disposto l’annullamento, parziale del PSC e dell’allegato REU, limitatamente alla parte in cui, rispetto alla previsione “In ogni caso, sono escluse attività non compatibili con la funzione residenziale ed, in particolare che prevedano il trattamento ed il deposito di prodotti inquinanti o che determinino condizioni di rischio igienicosanitario (amianto, rifiuti e scorie di qualsiasi natura e allevamenti di animali)” (art. 159), non fa salvi gli impianti di stoccaggio provvisorio preliminare di materiale da costruzione contenente amianto legittimamente autorizzati ed esercitati con atti aventi data anteriore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento, in parte qua, degli atti impugnati.

Condanna il Comune di Strongoli alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 3.305, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore