TAR Friuli VG Sez. I n. 17 del 17 gennaio 2022
Urbanistica.Contestazione da parte di terzi sul diritto dominicale

Nei casi in cui v’è contenzioso in atto o una specifica contestazione da parte di terzi sul diritto dominicale, quale elemento legittimante la presentazione di domande relative al rilascio di titoli abilitativi edilizi, l’amministrazione deve compiere le indagini necessarie per verificare se tali contestazioni siano fondate e, se del caso, denegare o differire il rilascio del titolo se il richiedente non è in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto, pur senza necessariamente attendere la soluzione dell’eventuale relativo contenzioso civile


Pubblicato il 17/01/2022

N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da Tatiana Gerboni, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirta Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maritza Filipuzzi, Valentina Frezza, Sara De Biaggi e Alda De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Anna D'Aietti, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabrio Abeatici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento del Comune di Trieste – Dipartimento territorio economia ambiente e mobilità – Servizio di edilizia privata e residenziale pubblica e paesaggio, del 7 settembre 2021, ricevuto dall'interessata il 10 settembre 2021, prot. gen. n. 2021/0177199.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e di Anna D'Aietti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 9 novembre 2021 e depositato il successivo giorno 9 dicembre la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Comune di Trieste ha dichiarato l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 26, comma 7, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. e della segnalazione certificata di agibilità dalla stessa proposte e concernenti l'edificazione di un poggiolo (quale accessorio dell'appartamento di proprietà della ricorrente, in Trieste, via San Michele 23).

Il Comune ha rimosso i titoli abilitativi sul rilevo che la ricorrente non ha dimostrato alcun titolo legittimante il rilascio e la conservazione dei predetti titoli abilitativi, essendo, invece, controversa la proprietà sull’area in questione.

2. La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l.r. n. 19/2009 in relazione agli articoli 832, 840, 874, 877, 1102, 1122, 1125 cod. civ..

In estrema sintesi, la ricorrente ha sostenuto di essere la pacifica ed esclusiva proprietaria dell’alloggio dal quale si accede al poggiolo oggetto di contestazione, con la conseguenza che, in base alle norme civilistiche appena invocate, essa avrebbe il pieno diritto di edificare il poggiolo stesso, quale pertinenza del proprio appartamento. Perciò potrebbe fondatamente rivendicare anche la legittimazione per ottenere i relativi titoli abilitativi, ingiustamente dichiarati inefficaci dall’Amministrazione comunale convenuta.

3. Il Comune e la controinteressata, proprietaria dell’alloggio posto al piano sottostante a quello della ricorrente e della veranda che funge da basamento per il poggiolo in contestazione, si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.

4. Alla camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 cod.proc.amm..

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Per quel che qui rileva, ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 19/2009, “la domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono presentate dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

1-bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.

2. Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie ai sensi del comma 1, oltre il proprietario:

a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

b) l'affittuario di fondo rustico;

c) il concessionario di beni demaniali;

d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.”.

Alla luce del chiaro dettato normativo il soggetto richiedente il rilascio di un titolo abilitativo edilizio (anche in sanatoria) deve fornire all’Amministrazione seri elementi per l’affermazione della propria legittimazione e, quindi - soprattutto se oggetto di specifica contestazione da parte di terzi - deve dare prova di essere il proprietario (o altro soggetto nei limiti in cui gli è riconosciuto il diritto di eseguire le opere) dell’area sulla quale insiste l’intervento edilizio.

5.2. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che nei casi in cui v’è contenzioso in atto o una specifica contestazione da parte di terzi sul diritto dominicale, quale elemento legittimante la presentazione di domande relative al rilascio di titoli abilitativi edilizi, l’amministrazione deve compiere le indagini necessarie per verificare se tali contestazioni siano fondate e, se del caso, denegare o differire il rilascio del titolo se il richiedente non è in grado di fornire elementi seri a fondamento del suo diritto, pur senza necessariamente attendere la soluzione dell’eventuale relativo contenzioso civile (cfr. Cons. di Stato n. 2991/2020).

5.3. Nel caso di specie, pur riconoscendo l’oggettiva contestazione dell’assetto proprietario dell’area in questione, la parte ricorrente non ha fornito - né al Comune nella sede propria procedimentale né nella presente sede giudiziaria - idonei e seri elementi per poter affermare la propria legittimazione alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e della segnalazione certificata di agibilità.

Come ben messo in luce dalla difesa comunale nei propri scritti difensivi, emerge infatti che la ricorrente, pur essendo stata invitata a farlo con apposita comunicazione, non ha affatto comprovato il proprio titolo legittimante né ha dimostrato l’inconsistenza (o la pretestuosità) delle contestazioni della controinteressata circa la proprietà dell’area interessata dall’intervento.

5.4. Anzi, il Comune ha evidenziato che proprio la contestazione della proprietà dell’area in questione è stata oggetto di uno specifico procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod.proc.civ. avanti il Tribunale civile di Trieste (n. R.G. 4429/2019) nel quale lo stesso Comune di Trieste (insieme alla ricorrente e alla controinteressata) è stato parte.

Nella relazione del 24 febbraio 2021, conclusiva degli accertamenti peritali, il CTU - in risposta allo specifico quesito relativo alle questioni dominicali controverse tra le parti (pagg. 18 e ss.) - ha affermato che “la soletta è stata utilizzata, in passato, come “terrazza” dal proprietario dell’alloggio del secondo piano, anche se non è dato sapere per quanto tempo; un tanto viene riportato esclusivamente come fatto avvenuto indipendentemente da un reale diritto” e che il diritto vantato dall’odierna ricorrente sull’area in questione non è risultato tavolarmente iscritto.

Alla luce delle considerazioni conclusive del consulente tecnico e tenuti nella dovuta considerazione i seri dubbi emersi sull’assetto proprietario, l'Amministrazione non poteva far altro che avviare il procedimento di secondo grado in autotutela per la rimozione dei titoli abilitativi richiesti dalla ricorrente.

5.5. In quella sede, peraltro, il Comune ha espressamente richiesto all’istante idonea documentazione atta a dare piena dimostrazione e a fugare ogni ambiguità in ordine alla proprietà esclusiva dell’area di insistenza del poggiolo oggetto di intervento (cfr. nota prot. gen. n. 2021/0118892, notificata il successivo 17 giugno 2021).

Al rilievo puntuale dell’Amministrazione il ricorrente ha fornito un riscontro generico e inconsistente, non idoneo a superare le criticità già rilevate dal Comune.

Nella propria nota del 24 giugno 2021 l'odierna ricorrente non ha offerto alcuna effettiva e seria prova di un titolo legittimante che potesse gettare luce sugli aspetti dominicali controversi: nella nota in questione sono state solo riproposte le argomentazioni già spese dalla ricorrente nella sede dell’accertamento tecnico preventivo, deduzioni che erano state, già in quella sede, reputate come non decisive.

5.6. Al riguardo occorre precisare che non può assumere una seria consistenza persuasiva in ordine agli aspetti dominicali controversi il richiamo fatto dalla ricorrente al contenuto della deliberazione condominiale del 26 maggio 1964 nell’ambito della quale il dante causa dell’odierna controinteressata si era impegnato a costruire una soletta “quale copertura di tale veranda in modo che se in un secondo tempo il sig. Borghese [dante causa dell’odierna ricorrente] vorrà costruire a sua volta un poggiolo, avrà il pavimento già pronto”.

Si tratta all’evidenza di un mero impegno personale e unilaterale, privo di immediati effetti reali e perciò ininfluente sugli aspetti strettamente proprietari: in assenza di più approfondite deduzioni e accertamenti, il cui onere incombeva sul ricorrente, quello appena richiamato risulta essere un elemento allo stato inidoneo a fugare i dubbi e le contestazioni sulla proprietà dell’area.

5.7. E pertanto, alla luce dell’inadeguatezza del quadro probatorio fornito dal ricorrente in ordine agli aspetti dominicali - che nemmeno in questo giudizio possono essere evidentemente saggiati dovendo trovare una definitiva e chiara soluzione in altre sedi (eventualmente, anche innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione) – il Comune non poteva far altro che prendere atto delle contestazioni circa la proprietà dell’area e disporre l’inefficacia dei titoli edilizi.

6. Sembra da ultimo opportuno sottolineare che non può certo essere questa la sede per la soluzione di una complessa e contrastata vicenda proprietaria che invece richiede all’evidenza un preventivo e definitivo accertamento dei rispettivi diritti dominicali delle parti, quale ineludibile passaggio preliminare per l’affermazione da parte della ricorrente della propria legittimazione al rilascio e alla conservazione dei richiesti titoli edilizi.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, per la peculiarità della vertenza, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Daniele Busico, Referendario, Estensore