Cass. Sez. III Sent. 177 del 7 gennaio 2008 (Ud. 13 nov.. 2007)
Pres. Postiglione Est. Carrozza Ric. Ferrero
Rifiuti. Spianamento e copertura con terreno naturale

Anche solo lo spianamento e la copertura di rifiuti con terreno naturale integra il reato di illecita gestione perché lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi "sul suolo" ma anche "nel suolo", come viene anche indicato nell\'allegato" 8" (allegato 4) del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che ha trovato continuità normativa nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, allegato B parte quarta (allegato 18), che descrive le attività di smaltimento(nella fattispecie specie l\'imputato aveva smaltito i rifiuti - macerie provenienti da demolizioni di fabbricati, compresi gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), oltre che depositandoli in parte, "sul terreno", anche occultandoli tutti "nel terreno", facendoli immettere in una depressione esistente, facendoli spianare e facendoli ricoprire con terreno naturale.

Fatto
1. Ferrero Fabrizio è stato dichiarato, con sentenza del 16 maggio 2007 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, responsabile del reato di cui all’art. 51, I c., d.lgs. n. 22/97 e condannato alla pena di euro 4.500,00 di ammenda, per avere, nella qualità di socio della ditta Geo service, avente come oggetto sociale attività nel campo immobiliare (costruzioni, ristrutturazione di immobili urbani, industriali, rustici etc.), smaltito rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in macerie, provenienti da demolizioni di fabbricati, miste a rifiuti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), per un quantitativo di circa 80 mc. su un terreno agricolo, di proprietà di Decarole Bruna, il cui riempimento con terreno naturale e senza riutilizzo di macerie o inerti vari provenienti da demolizioni era stato autorizzato con provvedimento del Comune di Chivasso n. 90/02.
2. Il Tribunale ha rilevato che: a) in un primo sopralluogo, effettuato da appartenenti al Corpo Forestale dello Stato sul terreno di località Poglianera stato notato che sul bordo e all’interno della depressione esistente sul terreno, erano stati depositati circa 80 mc. di macerie provenienti da demolizioni di fabbricati e di materiale di scarto prodotto da cantiere - plastica, tondini, legni e sacchetti-; b) in un altro successivo, da parte degli stessi verbalizzanti era stato accertato che le macerie e il materiale di scarto risultavano spianati e ricoperti da terreno naturale.
2.1. Ha argomentato che, anche se i testi della difesa avevano negato lo smaltimento di plastiche, tondini, legni, sacchetti etc., tuttavia logicamente andava affermata la responsabilità dell’imputato perché: a) poteva escludersi che persone estranee fossero riuscite ad accedere, più volte, abusivamente al terreno di proprietà della madre dell’imputato, in quanto questo era facilmente visibile dalla strada, percorsa ogni giorno da molti velivoli e si trovava a poca distanza dall’abitazione familiare Decarole/Ferrero; b) nessuna denuncia era stata presentata da parte della proprietaria del terreno; c) i rifiuti smaltiti sul sito erano del tutto coerenti con il tipo di attività lavorativa esercitata dal Ferrero e con i lavori autorizzati ed eseguiti nella stessa epoca nell’attigua abitazione della famiglia Ferrero, dei quali progettista era l’attuale imputato ed esecutrice dei lavori, indicata nella denuncia di inizio attività presentata al Comune di Chivasso, era la Geo service s.n.c. amministrata dal Ferrero Fabrizio; d) non era stato documentato lo smaltimento delle macerie, risultanti dalla ristrutturazione dell’immobile Ferrero, in apposite discariche non essendo stati esibiti i registri relativi.
2.2. Lo stesso giudice ha aggiunto che, anche se poteva ipotizzarsi che in qualche occasione erano stati illecitamente depositati da parte di ignoti rifiuti (macerie ed altro), comunque era certo - per averlo riferito il teste della difesa Acquilano - che su ordine del Ferrero Fabrizio era stato eseguito sia il livellamento dei rifiuti lasciati sul terreno che lo scarico di terra. Conseguentemente e logicamente doveva ritenersi che anche l’occultamento degli stessi mediante copertura con terreno naturale era stato eseguito per ordine dello stesso.
Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore sulla base dei seguenti motivi.
3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e c.p.p.;
3.1 per avere da un lato ritenuto inverosimile che terzi soggetti avessero potuto depositare rifiuti all’insaputa del Ferrero Fabrizio, in considerazione del fatto che il terreno è facilmente visibile dalla strada che è percorsa ogni giorno da molti velivoli e si trova non lontano dall’abitazione familiare della DeCarole/Ferrero, proprietaria del terreno, che i rifiuti erano coerenti con le opere di ristrutturazione realizzate presso abitazione del padre dell’imputato di Ferrero Franco e per non essere stati esibiti i registri di carico e scarico; e dall’altro affermato che non poteva escludersi che in qualche occasione qualcuno di notte avesse potuto depositare rifiuti, tenuto conto che l’accesso al fondo non era impedito;
3.2 per essere l’argomentazione in contrasto con le dichiarazioni dei testi Acquilano e Papalia che avevano escluso il deposito di plastica, sacchetti e simili che appartenevano ad una tipologia incompatibile con i lavori di ristrutturazione;
3.3 perché non poteva farsi carico ad esso imputato di recintare il fonda, non essendo egli proprietario.
4. Erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lettera b in relazione all’art. 533 c.p.p. per essere stata affermata la responsabilità del Ferrero senza che risultasse la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
5. Violazione dell’art. 51, comma I dip. n. 22/1997 per avere la sentenza riconosciuto la responsabilità dell’imputato per non aver adeguatamente impedito il deposito da parte di estranei di rifiuti e/o non avere presentato denuncia contro ignoti, o per avere mantenuto la discariche o stoccato i rifiuti da altri depositati, tenuto conto che i reati per cui vi è condanna possono realizzarsi soltanto nella forma commissiva e in considerazione del fatto che l’imputato non aveva l’obbligo di recintare il terreno non essendo proprietario.
6. Insussistenza del reato in quanto i testimoni avevano riferito che i conferimenti riguardavano soltanto terra di scavo mista a pietre.
7. Violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 22/1997 per non avere il Tribunale accertato l’esistenza del degrado ambientale dell’area.
8.. Mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006.

Diritto
9. Il primo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente riguardando la censura alla motivazione sulla ricostruzione del fatto, sono infondati. L’interpretazione maggioritaria, cui questa sezione aderisce, dell’art. 606, lett. e c.p.p., nella formulazione operata dall’art. 8 della legge n. 46 del 2006 (“mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame”) che estende il vizio deducibile in sede di legittimità, anche alla contraddizione ad un allo esterno al testo, costituito da un atto del processo e, quindi, anche da un atto probatorio, (tra le tante Cass., sez. VI, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. VI, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. V, 24 maggio 2006, 36764; contro,ad es. Cass., sez. V, 10 ottobre 2006, n. 36773), esclude comunque che tale vizio possa concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione di fatto, anche se dotate di una maggiore capacità argomentativa. Il sindacato del giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato, cioè, è sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione, costituito da errori delle regole della logica - principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati abbia una forza giustiticativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del giudice del merito.
10. Ora, il discorso giustiticativo che ha portato il giudice del merito ad attribuire al Ferrero lo smaltimento dei rifiuti è immune da vizi sul piano logico. Il Tribunale di Torino, sez. Chivasso, ha rilevato che sul terreno di proprietà della madre dell’imputato erano stati notati, da agenti delle Corpo forestale dello Stato, materiali di risulta da demolizioni e scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), e non terra da scavo, che questi erano stati successivamente spianati e ricoperti con terreno naturale.
Logica è quindi la deduzione che, anche se il teste Acquilano, addetto al trasporto rifiuti, ha dichiarato di non avere depositato macerie su quel luogo - che, invece, aveva versato alle discariche viciniori, - che il Ferrero avesse versato o fatto versare, almeno in parte, altrimenti i rifiuti contestati tenuto conto che: a) nessun documento è stato esibito al fine di dimostrare il versamento in discarica dei rifiuti; b) questi erano coerenti sia con l’attività imprenditoriale sopra indicata esercitata dal Ferrero, che con i lavori in corso nel fabbricato di proprietà del padre dell’imputato Ferrero franco e dei quali esecutrice era la società del Ferrero Fabrizio; c) era poco probabile che terzi si fossero immessi abusivamente più volte in detto terreno, tenuto conto che questo si trova nelle vicinanze dell’abitazione familiare DeCarole - Ferrero.
11. Comunque il giudice del merito ha aggiunto, e ciò è da solo decisivo, che lo stesso teste ha ammesso che aveva, su ordine del Ferrero, scaricato terra e bonificato il sito spianando il materiale depositato. Quindi, non può negarsi che sia logica la deduzione, che allo spianamento dei rifiuti su ordine dello stesso Ferrero, è seguita la copertura con il terreno naturale scaricato dal teste, stante che è certo, come accertato dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, che i rifiuti erano stati coperti.
12. Conseguentemente è infondato quanto sostenuto con il terzo motivo e cioè che la sentenza aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per non aver adeguatamente impedito il deposito da parte di terzi e non avere presentato denuncia contro ignoti, in violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 22/1997.
Il giudice del merito non ha desunto la responsabilità dell’imputato dall’omessa recinzione del terreno o dalla mera tolleranza della discarica, ma esclusivamente da un comportamento attivo dell’imputato che, offre a fare depositare, almeno in parte, i materiali di risulta da demolizioni e gli scarti di cantiere, comunque, aveva fatto spianare gli stessi - sia il materiali di risulta da demolizioni da fabbricati che gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.) - nella depressione, fatto depositare terra e conseguente e logicamente fatto ricoprire il tutto con terreno naturale.
Anche solo quest’ultima - spianamento e copertura con terreno naturale - integra il reato contestato perché lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi “sul suolo” ma anche “nel suolo”, come viene anche indicato nell’allegato “B” (allegato 4) del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che ha trovato continuità normativa nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, allegato B parte quarta (allegato 18), che descrive le attività di smaltimento. Nella specie l’imputato, comunque, ha smaltito i rifiuti - macerie provenienti da demolizioni di fabbricati, compresi gli scarti di cantiere (plastica, tondini, legni, sacchetti etc.), oltre che depositandoli in parte, “sul terreno”, anche occultandoli tutti “nel terreno”, facendoli immettere nella depressione esistente, facendoli spianare e facendoli ricoprire con terreno naturale.
Pertanto, l’interpretazione dei fatti, da cui il giudice del merito, ha fatto discendere la responsabilità dell’imputato, è immune da vizi logici ed è conforme alle norme giuridiche.
13. Di conseguenza, è infondato il secondo motivo, dato che la responsabilità dell’imputato è stata accertata senza alcun dubbio.
14. È infondato anche il quinto motivo con il quale il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non aveva accertato l’esistenza del degrado ambientale dell’area.
Con l’inserimento e lo spianamento dei rifiuti nella depressione sita nel terreno e la successiva ricopertura con terreno naturale si è avuto un definitivo smaltimento del materiale (macerie provenienti da demolizioni e materiale per scarto prodotto dei cantieri) destinato all’abbandono per il quale è obbligatorio il versamento in discariche autorizzate.
Tale materiale, stimato in 80 mc., rettamente è di per sé idoneo a rendere l’area tendenzialmente degradata, dato che sia l’art. 6, lett. m, n. 3 d.lgs. n. 97 che il successivo art. 183, lett. m, n. 3/2 d.lgs. n. 152/2006 escludono la possibilità di deposito temporaneo quando i rifiuti non pericolosi superano i 20 mc. Nella specie non si è avuto deposito temporaneo, ma definitivo con l’occultamento dei rifiuti - indicati nella depressione esistente nel terreno e con la ricopertura con terreno naturale.
15.Anche l’ultimo motivo con il quale il ricorrente deduce che il mancato rispetto dell’autorizzazione edilizia che prevedeva il riempimento della depressione con terreno naturale, avrebbe dovuto portare a ritenere l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 che ha sostituito dall’art. 51 del d.lgs. n. 22/97 è infondato. La norma che prevede che le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 del d.lgs. citato sono ridotte della metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, fa riferimento alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti e non è applicabile nella specie, in quanto che l’autorizzazione del comune di Chivasso che autorizzava il riempimento con terreno naturale della depressione era semplicemente un’autorizzazione in materia edilizia.