Cass. Sez. I n. 15881 del 19 aprile 2007 (Ud. 16 gen.2007)
Pres. Fabbri Est. Vancheri Ric. Parlanti.

Rifiuti. Inosservanza ordinanza sindacale contingibile ed urgente e art. 650 c.p.

È punibile ai sensi dell'art. 650 cod.pen. l'inosservanza dell'ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco ha il potere-dovere di emanare, a livello locale, e ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267 del 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, sempre che nella motivazione dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria). (Nel caso di specie si trattava di un'ordinanza sindacale con la quale era stato imposto, per ragioni di igiene pubblica, ai titolari di un impianto di depurazione di procedere, entro e non oltre le 48 ore, alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale di acque fluviali, inquinate da fanghi maleodoranti per il cattivo funzionamento di detto impianto).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/01/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 85
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035241/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PARLANTI PAOLO N. IL 27/04/1950;
avverso SENTENZA del 08/02/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona delDott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.2.2006 il Tribunale Monocratico di Pistoia - Sezione Distaccata di Pescia - dichiarava PARLANTI PAOLO colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p. - contestatogli per non avere, come amministratore unico e legale rappresentante della "Servizi Ecologici s.r.l.", impresa avente la gestione dell'impianto di depurazione installato nella Frazione di Pittini, ottemperato ad una ordinanza del Sindaco di Buggiano, con la quale si intimava al medesimo, per ragioni di igiene, di procedere entro e non oltre 48 ore dalla notifica "alla effettuazione di quanto risulti necessario alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale del Rio Santa Maria e del Rio Cessana", interessati dalla presenza di fanghi maleodoranti a causa del malfunzionamento del suddetto impianto - e condannato alla pena di Euro 206,00 di ammenda. Rispondendo alle censure dell'imputato - che aveva dedotto che non spettava all'Impresa da lui rappresentata il compimento delle opere indicate nell'ordinanza sindacale, in quanto la gestione tecnico- operativa dei servizi di fognatura e depurazione, con convenzione stipulata dal Comune di Baggiano in data 30.4.2002, era stata data in appalto alla Società "Acque S.p.A.", e, in virtù di tale convenzione, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza negli impianti di depurazione e fognatura, tra cui anche quello di Pittini, spettavano alla suddetta società appaltatrice - il giudice di merito ha in contrario osservato che, avendo il Sindaco di Baggiano, nell'esercizio dei suoi poteri, emesso un'ordinanza contingibile ed urgente in presenza di circostanze che rendevano necessario un pronto intervento a tutela della salute pubblica, i rapporti contrattuali esistenti tra le parti erano irrilevanti, per cui, tenuto conto del fatto che l'aggravamento della situazione era concausalmente dovuto ad un guasto dell'impianto di depurazione e che non vi era certezza che il danno fosse causato dalla mancata effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria, la inottemperanza all'ordine legalmente dato integrava gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. a carico dell'imputato. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il Parlanti, lamentando:
1) inosservanza ed erronea applicazione di legge, sul rilievo che la norma di cui all'art. 650 c.p. è disposizione di carattere residuale, la cui applicazione presuppone l'inesistenza di norme che puniscano specificamente la fattispecie concreta, in ordine alla quale dovevano invece trovare applicazione le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie e la normativa in materia di tutela ambientale;
2) illegittimità dell'ordinanza sindacale sotto il profilo che, per un verso, con la stessa si era fatto riferimento alla norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, comma 1, che prevede l'obbligo di procedere alle opere di bonifica a carico di chi provoca danni alle acque, al suolo e alle altre risorse ambientali, e, per altro verso, si era fatta applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, che conferisce al sindaco, nei casi di cui sopra, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.p. in quanto il Tribunale aveva ritenuto la configurabilità di tale fattispecie penale senza tenere conto che la condotta omissiva era nella specie punibile da altre disposizioni di legge, contenute nel D.Lgs n. 22 del 1997, che all'art. 17 prevede l'adozione di un particolare procedimento onde provvedere alla bonifica e al ripristino dei siti inquinati, e nel D.Lgs. n. 267 del 2000, che all'art. 7 bis punisce specificamente i comportamenti come quelli configurati nella imputazione con sanzione amministrativa, disposizioni che si pongono in rapporto di specialità rispetto al citato art. 650;
4) carenza di motivazione, non avendo il giudice di merito dato alcuna risposta alle osservazioni difensive che erano state opportunamente prospettate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella fattispecie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, si era venuta a creare, a seguito del malfunzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue, una situazione di emergenza, dovuta allo sversamento, in due corsi d'acqua, di fanghi maleodoranti, che doveva essere con immediatezza fronteggiata per evitare ulteriori e più gravi danni all'ambiente e alla salute pubblica. Il sindaco ha esattamente individuato nell'imputato, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa che gestiva l'impianto in questione, ed ha, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 5, emanato un'ordinanza contingibile e urgente, la cui violazione integra senza alcun dubbio il reato di cui all'art. 650 c.p.. Venendo alle specifiche doglianze prospettate dal ricorrente, va osservato che la norma di cui sopra prevede una contravvenzione di condotta essenzialmente omissiva, sicché, una volta accertato che l'ordine è stato legalmente emesso per una delle ragioni previste nella medesima disposizione, e che il soggetto, destinatario di tale ordine, non vi ha ottemperato, la fattispecie penale contestata al Parlanti deve considerarsi integrata in ogni suo aspetto. Nel caso in esame il provvedimento, avente carattere contingibile ed urgente, era da ritenere legittimamente dato, in quanto rientrante nella competenza del sindaco, e impartito al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la salute e l'igiene pubblica. La condotta omissiva posta in essere dall'imputato, consistente nella inottemperanza ad un ordine legalmente emanato dall'autorità comunale per fronteggiare con rapidità e sollecitudine urgenti e transeunti necessità, la cui sussistenza è ricavabile proprio dalla particolare situazione di pericolo per la salute pubblica che si era venuta a creare nella fattispecie, come correttamente affermato dal giudice a quo, non può che essere, quindi, sanzionata ai sensi della disposizione di cui al citato art. 650 c.p..
L'ordinanza "contingibile ed urgente" che il sindaco può emanare ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, sopra richiamato, "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale", deve avere come requisito di legittimità formale una motivazione che dia conto dei presupposti concreti previsti dalla legge (necessità di immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo altrettanto adeguato, ricorrendo alla via ordinaria). Ora, una volta verificata l'esistenza di tali requisiti, non si verte in un'ipotesi di atto costituente elemento normativo della fattispecie di reato, ne' in un caso previsto "da altre disposizioni di legge", come, ad esempio, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, che prevede l'adozione di un particolare procedimento per provvedere alla bonifica dei siti inquinati, o il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, ora abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 175, non ancora in vigore, che prevede interventi di messa in sicurezza e di bonifica ambientale a cura di chi provoca un danno alle acque, al suolo o al sottosuolo, o il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7 bis sull'ordinamento degli enti locali, che punisce le violazioni alle ordinanze del sindaco in base a specifiche disposizioni di legge. Ma, trattandosi di atto compiuto nell'esercizio di una funzione pubblica, consistente nel potere-dovere di provvedere in via d'urgenza, che si esprime in un atto amministrativo ad intensa discrezionalità, si verte in un caso di violazione affatto diversa, non prevista specificamente da nessuna disposizione di legge e, quindi, incontrovertibilmente punibile ai sensi dell'art. 650 c.p.. Nè l'ordinanza sindacale può ritenersi illegittima sol perché nella stessa si sia fatto riferimento, nella motivazione, alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, comma 1 - che prevede l'obbligo di procedere ad opere di bonifica a carico di chi abbia provocato danni alle acque - per la semplice ragione che tale richiamo lascia inalterata la natura di provvedimento contingibile ed urgente, indubitabilmente attribuibile a quello che è stato adottato nella fattispecie dal sindaco di Buggiano.
L'estrema genericità della censura di cui al quarto motivo di gravame ne impedisce poi l'esame in questa sede.
Da ciò deriva che il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007