Cass. Sez. III n. 2853 del 25/1/2007 (Ud. 12/12/2006)
Presidente: Lupo E. Estensore: Gentile  Imputato: Lefebre.
(Rigetta, App. Bologna, 7 aprile 2005)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs n. 152 del 2006 - Soggetto proprietario dell'area - Responsabilità.

In tema di smaltimento dei rifiuti, la mancata ottemperanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'area ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, integra il reato di cui all'art. 50, comma secondo del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, ora sostituito dall'art. 255, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/12/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 2051
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 29211/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lefebre Liliana, nata il 24/8/1927;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Bologna, emessa il 07/04/05;Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 07/04/05, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, in data 19/09/03 (proced. 4162/03);
05/11/03 (proced. 124/04); 27/11/03 (proced. 759/04) - appellata da Lefebre Liliana, imputata dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 4, art. 51 bis, comma 1 (fatto commesso nel gennaio 2001; proced. 4162/03); D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 2; art. 51 bis (fatto accertato il 13/07/01; proced. 124/04); D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, in relazione al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3,(fatto commesso nel Marzo 2002; proced. 759/04) e condannata alla pena di Euro 6.800,00 di ammenda, quanto alla prima sentenza (19/09/03); a quella di Euro 6.800,00 di ammenda quanto alla seconda sentenza (05/11/03); a quella di mesi due di arresto, quanto alla terza sentenza (27/11/03); pena sospesa - qualificate le condotte di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis quali violazioni del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, contestate nei procedimenti n. 4162/03; 124/04, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante Lefebre Liliana per l'inottemperanza dell'ordinanza comunale dell'Agosto 2000, poiché detto reato era estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto, ritenuta la continuazione tra le residue condotte del Marzo 2002 e Luglio 2001, e ritenuto quale reato più grave quello del Marzo 2002, rideterminava la pena inflitta alla Lefebre, nella misura di mesi due, gg. 15 di arresto; confermava la sospensione condizionale della pena, già concessa con il procedimento n. 759/04; confermava nel resto.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare la ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, come ritenuto in sentenza; tenuto conto che l'imputata non aveva mai assunto la veste di rappresentante legale della "ROM S.r.l.", ossia la ditta che aveva svolto l'attività di rottamazione di autoveicoli;
2. che, comunque, andavano concesse le attenuanti generiche, tenuto conto del ruolo marginale svolto dalla Lefebre nella vicenda in esame.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/12/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare la Corte di Appello di Bologna ha indicato con precisione le ragioni poste a base delle affermazioni di responsabilità della Lefebre, ed ossia:
1. la ricorrente era proprietaria dell'area (individuata come in atti) ove erano stati depositati rifiuti vari (carcasse di mezzi pesanti, autovetture dismesse, pneumatici usurati, elevati quantitativi di olio esausto ed altro)provenienti dall'attività di rottamazione svolta dalla "ROM S.r.l."gestita da Collina Domenico (coniuge della Lefebre);
2. che la predetta Lefebre non aveva ottemperato alle varie deliberazioni del Comune di Forlì (come contestabile in atti), con le quali si era ingiunto alla stessa di provvedere alla bonifica dell'area mediante la rimozione dei citati rifiuti. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, in relazione al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, (norma ora riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3).
Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono generiche - perché non correlate in modo giuridicamente pertinente con le ragioni poste a base della decisione impugnata - e comunque errate in diritto. In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui la Lefebre, essendo estranea alla gestione della "ROM S.r.l." non era responsabile dell'abbandono dei rifiuti, provenienti dall'attività di rottamazione svolta della citata ditta e depositati nell'area in questione.
All'uopo va ribadito ed affermato che, in tema di smaltimento dei rifiuti, integra il reato omissivo punito dal del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3) la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi art. 14, comma 3, del citato Decreto (ora, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) con la quale si intima al proprietario o possessore (nella specie la Lefebre) dell'immobile ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi,'senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione Cass. Sez. 3^ Sent. n. 22791 dell'11/05/04, rv 228615.
In ordine, poi, alla censura attinente al trattamento sanzionatorio si osserva che la stessa è infondata. Invero, le attenuanti generiche - di cui si chiede la concessione nei motivi di ricorso - sono state già concesse alla Lefebre nel giudizio di 1^ grado, ne' risultano revocate dalla Corte Territoriale.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Lefebre Liliana con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007