TAR Campania (NA) Sez. VII n. 1630 del 28 marzo 2008
Elettrosmog. Installazione impianto radio base

Per l'installazione di impianti si stazioni radio base il parere dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.) non è necessario ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ma solo ai fini dell’attivazione dell’impianto. L’istallazione degli impianti è subordinata soltanto al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, che hanno portata assorbente rispetto ai titoli abilitativi previsti dal in materia edilizia dal D.P.R. n. 380/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione settima, con l’intervento dei signori Magistrati:
FRANCESCO GUERRIERO Presidente
MICHELANGELO MARIA LIGUORI Consigliere
CARLO POLIDORI Primo Referendario, Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1137/2008 proposto da TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Zucchi, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Parmenide n. 23, presso l’avvocato Ida Di Vicino,
contro
il Comune di Capua, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosina Casertano, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via P. Giannone n. 30, presso l’avvocato Emilio Iacobelli;
per l’annullamento
- della nota n. 3596 in data 2 gennaio 2008, pervenuta alla ricorrente il successivo 14 gennaio 2008, con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto l’integrazione della documentazione prodotta dalla società ricorrente a corredo della D.I.A. presentata per l’implementazione del sistema di trasmissione GSM sull’impianto installato in località La Monaca, dichiarando che, nelle more, la pratica risulta improcedibile,
- degli articoli 2 e 6 del Regolamento comunale per l’istallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, nella parte in cui subordinano la realizzazione degli impianti di telefonia mobile all’acquisizione del permesso di costruire e del parere favorevole dell’A.R.P.A.,
- della deliberazione di C.C. n. 49 del 19 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il predetto regolamento,
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capua;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Primo Referendario Carlo Polidori;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/71, consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria;
AVVISATE le parti presenti all’udienza in Camera di consiglio del 12 marzo 2008 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/71;
CONSIDERATO che la ricorrente premette:
- di aver presentato in data 18 dicembre 2007 una DIA per l’implementazione del sistema di trasmissione GSM sull’impianto installato in località La Monaca, allegando tutta la documentazione prevista dalla legge;
- che, ciononostante, il Comune di Capua con la nota n. 3596 in data 2 gennaio 2008 ha chiesto, ad integrazione della pratica, il deposito dei seguenti documenti: attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria, indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e relativa certificazione di regolarità contributiva, parere preventivo dell’A.R.P.A.C., documentazione attestante il rispetto del Regolamento comunale per l’istallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base; progetto definitivo, e non di massima, con asseverazione come per legge, per la D.I.A.;
CONSIDERATO che la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 87, comma 5, del decreto legislativo n. 259/2003, atteso che l’integrazione documentale può essere chiesta una volta sola, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza e, quindi, la richiesta di integrazione deve essere non solo formulata, ma anche comunicata al gestore entro il termine di quindici giorni, cosa che nel caso di specie non è accaduta;
II) violazione dell’allegato 13, modello B, del decreto legislativo n. 259/2003, posto che l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui al predetto allegato;
III) eccesso di potere sotto diversi profili: la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria non è prevista dal Codice delle comunicazioni, ed in ogni caso la sua mancata presentazione è omissione sanabile e non sanzionabile con il rigetto della DIA; i dati dell’impresa appaltatrice dei lavori vanno comunicati solo prima dell’inizio dei lavori, come prescritto dall’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996; il D.U.R.C. non deve essere allegato alla DIA, ma va trasmesso all’Amministrazione solo prima dell’inizio dei lavori; non è richiesta neppure l’allegazione di documentazione attestante il rispetto del Regolamento comunale per l’istallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base; il progetto depositato, seppure formalmente denominato come progetto di massima, è a tutti gli effetti un progetto esecutivo;
IV) violazione dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, atteso che gli articoli 2 e 6 del suddetto Regolamento comunale per l’istallazione, degli impianti di stazioni radio base subordinano la realizzazione degli impianti di telefonia mobile all’acquisizione del parere favorevole dell’A.R.P.A., mentre tale parere è richiesto solo ai fini dell’attivazione dei predetti impianti;
V) violazione dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, atteso che gli articoli 2 e 6 del suddetto Regolamento comunale per l’istallazione, degli impianti di stazioni radio base subordinano la realizzazione degli impianti di telefonia mobile anche al rilascio del permesso di costruire, mentre per la realizzazione dei predetti impianti è sufficiente l’autorizzazione o la D.I.A. di cui all’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003;
CONSIDERATO che, in via preliminare, che risulta palesemente infondata l’eccezione di inammissibilità del presente gravame, sollevata dal Comune di Capua sul presupposto dell’omessa tempestiva impugnazione della deliberazione di C.C. n. 49 del 19 dicembre 2006, in quanto le disposizioni degli articoli 2 e 6 del Regolamento comunale per l’istallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, nella parte in cui subordinano la realizzazione degli impianti di telefonia mobile all’acquisizione del permesso di costruire e del parere favorevole dell’A.R.P.A., non risultano immediatamente lesive;
CONSIDERATO che risultano palesemente fondati i primi due motivi di ricorso in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Sez. VII, 28 dicembre 2007, n. 16559 e n. 16560):
- il termine previsto dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 è perentorio e tale disposizione va intesa nel senso che la richiesta di integrazione deve essere non solo formulata, ma anche comunicata al gestore entro il termine di quindici giorni;
- l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13, modello B, del decreto legislativo n. 259/2003, posto che tale elenco deve ritenersi tassativo;
CONSIDERATO, altresì, che risultano fondati anche i restanti motivi di ricorso in quanto:
- la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria non è prevista dal Codice delle comunicazioni, ed in ogni caso la sua mancata presentazione è omissione sanabile e non sanzionabile con il rigetto della DIA (T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 16559/2007 cit.);
- sia i dati dell’impresa appaltatrice dei lavori, sia il D.U.R.C. devono essere comunicati solo prima dell’inizio dei lavori (T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 16559/2007 cit.);
- non è richiesta l’allegazione di documentazione attestante il rispetto del Regolamento comunale per l’istallazione degli impianti di stazioni radio base, anche perché - come rilevato dalla ricorrente - spetta all’Amministrazione comunale verificare la conformità della D.I.A. alla disciplina vigente;
- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 20 dicembre 2006, n. 10647) il parere dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.) non è necessario ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ma solo ai fini dell’attivazione dell’impianto;
- l’istallazione degli impianti di stazioni radio base è subordinata soltanto al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, che hanno portata assorbente rispetto ai titoli abilitativi previsti dal in materia edilizia dal D.P.R. n. 380/2001 (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 22 aprile 2005 , n. 4555). Pertanto ai fini del conseguimento dei titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003 non è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo recante l’asseverazione prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 380/2001;
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto si deve disporre l’annullamento della nota del Comune di Capua n. 3596 in data 2 gennaio 2008 e degli articoli 2 e 6 del Regolamento comunale per l’istallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, nella parte in cui subordinano la realizzazione di tali impianti all’acquisizione del parere favorevole dell’A.R.P.A., e con assorbimento del quinto motivo di ricorso nella parte in cui vengono censurate le disposizioni del predetto regolamento che prevedono la preventiva acquisizione del permesso di costruire per la realizzazione di impianti di stazioni radio base (trattandosi di disposizioni che non risultano poste a fondamento della nota impugnata con il presente gravame);
- le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1137/2008, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Capua n. 3596 in data 2 gennaio 2008 e gli articoli 2 e 6 del Regolamento comunale per l’istallazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, adottato con deliberazione di C.C. n. 49 19 dicembre 2006, nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008.
Il Presidente
L’Estensore