Cass. Sez. III n.18934 del 20 aprile 2017 (ud. 15 mar 2017)
Pres. Amoresano Est. Ramacci Imp. Catapano ed altro
Ambiente in genere.Delitto di inquinamento ambientale abusività della condotta e compromissione o deterioramento di ecosistema

1. Rientra tra le condotte “abusive” richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l’ambiente l’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi

2. Il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica una compromissione o un deterioramento dell’ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 27/6/2016 ha rigettato i ricorsi promossi avverso il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città il 7\6\2016 ed avente ad oggetto alcuni immobili adibiti a magazzino e mezzi di trasporto, nonché tutti gli esemplari di oloturie rinvenuti presso i suddetti locali e mezzi di trasporto, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 81, 452-bis, 452-quater, comma 2 nn. 1 e 2 cod. pen. e 256 d.lgs. 152\06, ipotizzati nei confronti di Emanuele CATAPANO, Giuseppe CATAPANO ed Anna DONATELLO, per essersi associati tra loro e con altre persone, i CATAPANO quali promotori ed organizzatori, al fine di operare, per fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate di esemplari di oloturie, asportando totalmente dai fondali marini attaccati tale specie ittica e cagionando, così, un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l’alterazione grave ed irreversibile dell’ecosistema marino, operando poi lo smaltimento illecito dei residui, qualificabili come rifiuti speciali, gettandoli in mare o in località sconosciute (fatti accertati in Taranto e su tutto il litorale ionico salentino dal gennaio 2015 ed in corso).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia (Giuseppe CATAPANO ed Anna DONATELLO congiuntamente, Emanuele CATAPANO singolarmente), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Giuseppe CATAPANO ed Anna DONATELLO deducono, con un unico, articolato, motivo di ricorso, l’esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Osservano, in particolare, che i giudici si sarebbero sostituiti al legislatore, fondando la propria decisione su un inesistente divieto di pesca e commercializzazione delle oloturie, che risulterebbe peraltro dagli atti e, segnatamente, dalla relazione tecnico scientifica in atti del CNR - IAMC di Taranto e da un’annotazione della Questura di Taranto.
Rilevano, altresì, l’assenza, documentata dalla medesima relazione, di studi scientifici condotti in Italia sulle conseguenze della pesca delle oloturie, con consequenziale impossibilità di quantificare il danno all’ecosistema marino e stimare in termini misurabili il grado di compromissione ambientale e di alterazione dell’equilibrio ecologico derivanti da tale attività.
Deducono, poi, la non corretta valutazione del fumus dei reati oggetto di provvisoria incolpazione alla luce della giurisprudenza di questa Corte, rilevando come l’attività da loro svolta riguardasse la mera commercializzazione del pescato e non l’attività di pesca, sicché non sarebbe riconducibile alla fattispecie astratta delle norme penali la cui violazione è stata posta alla base della misura cautelare reale.
Aggiungono che mancherebbe, in ogni caso, la misurazione e quantificazione di un danno certo e concreto, che i giudici del riesame ricavano esclusivamente dalla richiamata relazione, così come mancherebbe ogni collegamento tra le cose oggetto di sequestro ed i reati.
Osservano, poi che la notevole diffusione delle oloturie escluderebbe la loro inclusione tra le specie in via di estinzione e la loro pesca, lungi dal determinare l’alterazione irrimediabile richiesta dalla legge, potrebbe, al più, determinare una semplice riduzione della specie, sicché mancherebbero i presupposti per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale.
Parimenti, gli elementi a disposizione dei giudici consentirebbero di escludere la sussistenza del disastro ambientale, pure ipotizzato dalla pubblica accusa, stante la reversibilità delle eventuali conseguenze determinate dalla pesca.

3. Emanuele CATAPANO, premessa una sommaria ricostruzione della vicenda, deduce, con un primo motivo di ricorso, la mancanza di una autonoma valutazione di tutti i presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale da parte del Giudice per le indagini preliminari, eccepita in udienza ma erroneamente non rilevata dai giudici del riesame, i quali non avrebbero tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato si risolverebbe nella mera adesione al decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in via di urgenza, senza peraltro tenere conto del fatto, risultante dagli atti, dell’inesistenza di norme che vietino la pesca delle oloturie.

4. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale, nel valutare la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, avrebbe fatto esclusivo riferimento alla relazione tecnico – scientifica richiesta dal Pubblico Ministero e ad affermazioni meramente assertive, non considerando che nella stessa relazione viene dato atto dell’assenza di studi scientifici che consentano di quantificare il danno all’ecosistema marino e stimare in termini misurabili il grado di compromissione ambientale e di alterazione dell’equilibrio ecologico derivanti dalla pesca delle oloturie.
Mancherebbero, conseguentemente, ad avviso del ricorrente, gli elementi costituivi dei reati ipotizzati.
Aggiunge che le condotte contestate ai coindagati non sarebbero comunque a lui estensibili, non intrattenendo da anni rapporti con costoro e risultando a suo carico esclusivamente il sequestro di 5 tonnellate di oloturie, di cui 3,8 di proprietà di altra ditta.

5. Tutti insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Il procuratore generale, nella sua requisitoria scritta ha invece concluso per il rigetto dei ricorsi.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. I ricorsi sono infondati.
Occorre preliminarmente ricordare, dal momento che Giuseppe CATAPANO ed Anna DONATELLO hanno espressamente dedotto il vizio di motivazione, con riferimento all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606 lettera e) cod. proc. pen., pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutti i motivi aventi ad oggetto critiche all’apparato argomentativo posto a sostegno dell’ordinanza impugnata.

2. Merita anche di essere immediatamente esaminato il primo motivo di ricorso di Emanuele CATAPANO, secondo il quale sarebbe mancata, da parte del G.I.P., un’autonoma valutazione dei presupposti per l’applicazione della misura rispetto alle considerazioni del Pubblico Ministero.
Va richiamata, a tale proposito, come ha già fatto il Tribunale, la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/3/2016, Capasso, Rv. 26678901).
Tenendo conto di tale pronuncia, si è successivamente precisato che vi è la necessaria autonoma valutazione da parte del giudice anche quando questi ripercorra, motivando "per relationem", gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, P.M. in proc. Elezi, Rv. 26811301).

3. Ciò posto, rileva il Collegio come il Tribunale abbia tenuto conto di tali condivisibili principi nel valutare la questione dedotta dalla difesa del ricorrente, dando atto che, pur a fronte di una sostanziale riproduzione, seppure con diversa terminologia, nella esposizione dei presupposti di fatto, delle considerazioni del Pubblico Ministero, nel provvedimento del G.I.P si rileva un autonomo, ancorché succinto, vaglio critico della richiesta di misura e degli atti di indagine dalla effettuata selezione di tali atti e di talune tra le argomentazioni del P.M., dalla valutazione del fumus e dal riferimento alla confiscabilità dei bene sequestrati, estraneo alla richiesta dell’organo dell’accusa.
Tali considerazioni, del tutto congrue e conformi alla interpretazione delle norme processuali fornita dalla richiamata giurisprudenza, sottraggono dunque l'impugnato provvedimento alle infondate censure mosse in ricorso.

4. Va a questo punto rilevato come i giudici del riesame abbiano, nel dettaglio, riassunto i termini della vicenda processuale, ricordando come la stessa tragga origine da una complessa attività di indagine che vede coinvolti più uffici di polizia giudiziaria ed avente ad oggetto la rilevata forte crescita dell’attività di pesca, nei fondali marini tarantini, delle oloturie (note anche come cetriolo di mare) e la loro successiva esportazione verso il mercato asiatico, ove vengono commercializzate per fini alimentari, usi medicinali ed impiego nel settore della cosmesi.
Il Tribunale da altresì atto delle diverse tonnellate di prodotti ittici sequestrati e delle dimensioni del commercio e della lavorazione del pescato, ricordando come, soltanto nel periodo gennaio – luglio 2015, risultavano esportate verso Hong Kong, dalla società della quale la DONATELLO è legale rappresentante, 353.278 Kg di prodotto lavorato, pari ad oltre 2.000.000 di esemplari di oloturie vive, per un controvalore di euro 2.498.000,00.
I numerosi riferimenti, ad opera dei giudici del riesame, alle singole attività investigative ed ai conseguenti sequestri, anche di mezzi ed attrezzature, con puntuale indicazione di dati fattuali significativi, offre un quadro esaustivo della vasta diffusione del fenomeno, con eloquenti riferimenti alle modalità di pesca, effettuata anche con mezzi vietati ed alla violazione, nella successiva lavorazione, di norme igienico – sanitarie.
Gli stessi giudici danno atto dell’inesistenza di uno specifico divieto di pesca delle oloturie, circostanza sulla quale ripetutamente si soffermano i ricorrenti, dando altresì conto del fatto che, proprio in mancanza di una specifica regolamentazione, era stata richiesta al C.N.R. - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero di Taranto una relazione finalizzata ad individuare il ruolo delle oloturie nell’ecosistema e le conseguenze di una loro pesca indiscriminata.
Nell’ordinanza impugnata viene quindi dato atto dei contenuti della relazione (che risulta allegata al ricorso di Emanuele CATAPANO) e, segnatamente, del ruolo svolto dalle oloturie nell’ecosistema, quali “veri e propri ‘biorimediatori naturali’ capaci di fornire un servizio ‘eco friendly’ di depurazione degli inquinanti batterici presenti nell’ambiente marino” e delle conseguenze di una loro pesca indiscriminata, quali la estinzione di una o più specie di oloturie presente in una determinata zona, la conseguente diminuzione della biodiversità, la perdita dei seguenti servizi resi all’ecosistema: a) bio-turbazione dei sedimenti e conseguente loro ossigenazione, b) riciclo di composti azotati e di sostanza organica particellata, c) bio-rimediazione della componente batterica, anche patogena, presente nei sedimenti e nella colonna d’acqua, d) produzione di biomassa.
Aggiunge il Tribunale che la relazione, pur dando atto dell’assenza di studi specifici volti a quantificare il danno causato dall’ecosistema marino dalla pesca incontrollata delle oloturie, concludeva per la concreta possibilità che tale fenomeno possa comportare una grave compromissione della funzionalità dell’ecosistema.

5. Quelle a cui l’ordinanza si riferisce sono, come si è detto, le conclusioni di una ben più articolata relazione delle quali è sufficiente, però, la semplice lettura per rilevare la manifesta infondatezza della censura secondo la quale i giudici del riesame si sarebbero sostituiti al legislatore, fondando la propria decisione su un inesistente divieto di pesca e commercializzazione delle oloturie, indebitamente ricavato dalla succitata relazione tecnico scientifica.
In realtà, ciò che emerge chiaramente dall’ordinanza impugnata è che il Tribunale ha preso in considerazione gli esiti dell’indagine scientifica al fine di individuare la consistenza del fenomeno oggetto di indagine ed il conseguente impatto dello stesso sull’assetto ambientale, dati fattuali di cui necessitava per valutare la sussistenza del fumus dei reati, dando peraltro conto più volte del fatto che l’attività di pesca delle oloturie non è oggetto di divieto.

6. Quanto alla valutazione del fumus del reato, oggetto di critica da parte di tutti i ricorrenti, occorre preliminarmente ricordare che l’ambito di operatività della competenza del giudice del riesame risulta delimitato, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840 ed altre succ. conf.), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (v., ad es., Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103).
Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato, si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria, secondo il ricordato parametro del fumus del reato, può riguardare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), Bedino, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

7. Ciò posto, deve rilevarsi che tali principi sono stati tenuti presenti nell’ordinanza impugnata, che li ha espressamente richiamati, dando anche conto della necessità di considerare, nel valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura, anche le deduzioni formulate dalla difesa.
Fatta tale premessa, i giudici del riesame, richiamati i principi generali posti alla base dell’introduzione, nel codice penale, dei delitti contro l’ambiente, hanno posto in evidenza, ai fini dell’astratta configurabilità delle violazioni contestate, plurimi dati fattuali.
Vengono, in primo luogo, prese in considerazione la consistenza dell’attività e la sua durata, essendo la stessa iniziata, almeno, nel gennaio 2015, dando nuovamente conto della quantità di pescato sequestrato in varie occasioni.
Viene poi individuato, quale dato significativo, il fatto che le oloturie non vengono commercializzate nel mercato interno, ma sono oggetto di esportazione, con la conseguenza che la reiterata e consistente attività di pesca dello specifico prodotto ittico deve ritenersi effettuata su incarico e per conto delle società degli indagati che, stabilmente inseriti nel mercato, sono in grado di assicurarne l’esportazione, poiché diversamente i singoli pescatori non si sarebbero dedicati ad un’attività priva di sbocchi commerciali e non ricompresa tra quelle abitualmente poste in essere, tanto che nella relativa documentazione il riferimento alle oloturie veniva aggiunto a penna su stampati che originariamente non le contemplavano.
Quanto all’abusività della condotta, richiesta dagli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen., il Tribunale la rinviene nell’uso di strumenti vietati per la pesca o nel difetto di titoli abilitativi, circostanze riscontrate in occasione dei plurimi controlli effettuati, lasciando in disparte il divieto di commercializzazione delle oloturie in Italia di cui al d.m. 27/3/2002 come interpretato dalla Regione Puglia con nota del 21/8/2015, oggetto di critica da parte dei ricorrenti.
I giudici escludono, inoltre, ogni rilievo all’inesistenza di un divieto di pesca delle oloturie, che ritengono semmai valutabile, nel successivo giudizio di merito, ai fini della verifica dell’elemento soggettivo dei reati.
Viene poi presa in considerazione nel dettaglio l’entità del fenomeno riscontrato, definito di dimensioni “mastodontiche” ed “esorbitanti”, dando atto che la quantità del pescato ammonta, nell’ultimo anno, ad un quantitativo certamente superiore alle trecento tonnellate, il che, se rapportato ai contenuti della relazione tecnico scientifica di cui si è detto in precedenza, consente, secondo il Tribunale, di ritenere integrato il fumus dei reati di danno contestati, rinvenendo peraltro un concreto riscontro a tale affermazione nel progressivo trasferimento dei pescatori tarantini, riscontrato negli ultimi mesi, dalle abituali zone di pesca, verso il confine con la provincia di Lecce, dato ritenuto chiaramente indicativo di un concreto depauperamento dei fondali e tale da far ritenere verosimile l’ipotesi che la pesca delle oloturie effettuata con le modalità accertate dalle indagini stia portando all’estinzione della specie nei fondali marini ionici.

8. Ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dai giudici del riesame debbano ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, giuridicamente corrette.
Il Tribunale, lungi dall’appiattirsi sulle risultanze dell’indagine tecnico – scientifica, cui attribuisce inequivocabilmente il reale valore di contributo tecnico finalizzato alla corretta individuazione del fenomeno e del ruolo svolto dalle oloturie nell’ecosistema nel quale sono inserite, fonda le proprie valutazioni, nell’ambito del limitato ambito di cognizione attribuitogli dalla legge, sulla base di dati fattuali specifici, che indica nel dettaglio.

9. Risulta, in particolare, del tutto corretta la valutazione di abusività della condotta, perfettamente allineata con la giurisprudenza di questa Corte.
Va rilevato, a tale proposito, che la questione concernente l’abusività della condotta, richiesta da alcuni tra i delitti contro l’ambiente è stata recentemente oggetto di analisi da parte di questa Corte, in un procedimento avente ad oggetto il delitto di inquinamento ambientale, (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 26806001) con argomentazioni che è il caso di richiamare testualmente in questa sede.
Si era in quell’occasione affermato come, riguardo al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), si fosse recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata), con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-bis del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152\06, che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.
Si rilevava che la sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.) e si osservava che i principi affermati dovevano ritenersi senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto di inquinamento ambientale in esame, rispetto al quale doveva peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

10. Tali considerazioni, pienamente condivise dal Collegio, vanno qui ribadite, osservando anche che la implicita volontà di ampliare i novero delle condotte ritenute “abusive” da parte del legislatore può essere rilevata, come è stato fatto osservare in dottrina, dal confronto con il testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati, il quale era riferito alle condotte poste in essere «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», sebbene, con riferimento alla sola ipotesi del disastro, si rinveniva l'ulteriore precisazione «o anche abusivamente».
Dunque, il requisito dell'abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime.

11. Nel caso di specie, pacificamente l’attività di pesca delle oloturie era certamente lecita, ma la sua effettuazione con mezzi vietati o da parte di soggetti privi di titolo, che il Tribunale ha ritenuto dimostrata dalle plurime violazioni amministrative accertate, la rende certamente “abusiva” e tale verifica può ritenersi senz’altro sufficiente in sede di riesame.

12. Va conseguentemente affermato che rientra tra le condotte “abusive” richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l’ambiente l’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi.

13. Quanto alle conseguenze della condotta, va rilevato che, se la contestazione è quella testualmente riportata nel provvedimento impugnato ed indicata come riportata nel capo b) della rubrica, la stessa comprende, complessivamente, l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale e l’illecita gestione di rifiuti.
In particolare, la condotta descritta fa riferimento, per quel che qui rileva, ad “un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati” e, subito dopo, alla “alterazione grave ed irreversibile dell’ecosistema marino” richiamando, peraltro in maniera non perfettamente coincidente con i contenuti della norma, nel primo caso il contenuto dell’art. 452-bis cod. pen. e, nel secondo, quello dell’art. 452-quater, comma 2 n. 1 cod. pen.
Non è dato comprendere esattamente, sulla base della descrizione delle condotte contestate e dalla indicazione delle disposizioni che si assumono violate, non essendo consentito a questo giudice di legittimità l’accesso agli atti del procedimento, se il Pubblico Ministero abbia inteso contestare le due fattispecie delittuose in concorso o in alternativa tra loro, come peraltro sembra potersi ritenere dal tenore della provvisoria incolpazione, dalla obbiettiva circostanza che i fenomeni che caratterizzano il disastro ambientale, descritti nei tre punti dell'art. 452-quater, costituiscono evidentemente, per vastità dell'evento e gravità delle conseguenze, un quid pluris che lo distingue anche in modo sufficientemente netto dal delitto di inquinamento ambientale ed, inoltre, dal fatto che viene effettuato un richiamo ai numeri 1 e 2 dell’art. 452-quater, che riguardano situazioni elencate secondo una gravità progressiva, riferendosi il n. 1 ad una alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema ed il n. 2 ad una alterazione, invece, reversibile ma la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

14. Fatta tale doverosa precisazione, va detto che, in ogni caso, le argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame evidenziano, quanto meno, la sussistenza del fumus del reato di inquinamento ambientale, perché, pur volendo ritenere non sufficientemente individuati, allo stato, dati fattuali indicativi di una possibile alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema nei termini alternativamente specificati dall’art. 452-quater nn. 1 e 2 cod. pen., quanto rilevato in fatto può ricondursi agevolmente alla fattispecie di cui all’art. 452-bis cod. pen.

15. Anche in questo caso sono di ausilio le considerazioni già svolte nella citata sentenza 46170/2016, laddove si prende in esame il significato attribuibile al requisito della compromissione o del deterioramento significativi e misurabili richiesti dalla norma.
Nella menzionata sentenza si osserva che l'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra gli stessi - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.
Da ciò si ricava la conclusione che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.
Tali concetti sono stati recentemente ribaditi (Sez. 3, n.10515 del 27/10/2106 (dep. 2017), Sorvillo, non ancora massimata) osservando come “compromissione” e “deterioramento” siano due facce della stessa medaglia, avendo il legislatore utilizzato tali termini al fine evidente di coprire ogni possibile forma di “danneggiamento”, giungendo quindi alla conclusione che anche la ridotta utilizzazione di un corso d'acqua in conformità alla sua destinazione quale conseguenza della condotta è già sufficiente a integrare il "danno" che la minaccia della sanzione penale intende prevenire.
Nella menzionata decisione si afferma, altresì, che, non essendo richiesta, ai fini del reato di "inquinamento ambientale", la tendenziale irreversibilità del danno, fin quando essa non si verifichi, anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile, sicché è possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen., non esistendo zone franche intermedie tra i due reati.
Ancora nella richiamata sentenza 46170/2016 si aggiunge che l'ambito di operatività dell'art. 452-bis cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.
Si osserva, quindi, che il termine “significativo”, nella sua accezione letterale, denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, escludendo, sulla base dell'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi, l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, che pur rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

16. Sulla base di tali considerazioni appare evidente che la condotta presa in esame nel caso di specie è stata correttamente ritenuta produttiva, quanto meno, di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, ciò in quanto, dopo aver dato atto del fondamentale ruolo svolto dalle oloturie nel contesto ambientale nelle quali sono inserite (dato, questo, obiettivamente ricavabile dai dati scientifici riportati nella relazione acquisita), il Tribunale ha preso in considerazione la quantità del pescato, la diffusione del fenomeno ed il significativo spostamento dei pescatori dalle zone storicamente frequentate, documentato dalle annotazioni di polizia giudiziaria e dalle attività di diretta osservazione.

17. E’ dunque evidente che il depauperamento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti implica una compromissione o un deterioramento, nei termini dianzi specificati, dell’ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» (Sez. 3, n. 3147 del 4/2/1993, P.M. in proc. De Lieto, Rv. 19363801) o, quanto meno, della fauna stessa singolarmente intesa.
Alla luce di tali considerazioni risulta, conseguentemente, del tutto irrilevante il fatto che le oloturie non siano individuate tra le specie in via di estinzione.

18. Va infine rilevato come Il Tribunale abbia anche adeguatamente inquadrato il ruolo dei ricorrenti nell’ambito dell’attività oggetto di incolpazione, ponendo in evidenza la stretta correlazione tra l’attività di pesca e la successiva lavorazione del pescato, con riferimento a precisi dati fattuali che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede e rilevando, sempre sulla base delle emergenze investigative, la impossibilità di escludere ictu oculi la sussistenza dell’elemento soggettivo de reato.

19. In definitiva, il provvedimento impugnato può superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto ed i ricorsi devono essere rigettati con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 15.3.2017