TAR Campania (SA) Sez. II sent. 1463 del 15 aprile 2009
Urbanistica. Condono edilizio

Il diritto di credito dell\'Amministrazione Comunale al pagamento del conguaglio dell\'oblazione e degli oneri di urbanizzazione per condono edilizio ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui esercizio è correlato al rilascio della concessione edilizia in sanatoria - atto, questo, nella disponibilità esclusiva del creditore - decorre dalla formazione del silenzio assenso, significato che, ai sensi dell\'art. 35 comma 18, l. n. 47, cit., assume « l\'inerzia dell\'amministrazione protrattasi per 24 mesi dalla presentazione della istanza di condono
N. 01463/2009 REG.SEN.

N. 03619/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2003, proposto da:
Pinto Giovanna, e proseguito dagli eredi Antonio Di Giovanni, Pietro Di Giovanni, Raffella Di Giovanni, rappresentati e difesi dall\'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Garibaldi,194;


contro

Comune di Battipaglia;


per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

ATTO N.38813/03 DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE.




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Filippo Portoghese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con atto notificato il 24/11/03 e depositato il 18/12 successivo, la ricorrente ha impugnato la nota specificata in epigrafe con cui il comune di Battipaglia, in esito ad una domanda di concessione edilizia in sanatoria, ha chiesto una integrazione documentale ed ha determinato il saldo della oblazione e degli oneri concessori.

Ha dedotto i seguenti motivi: 1) e 2) intervenuta prescrizione del diritto di credito; 3) violazione dell’art. 35 L. n. 47/1985 in quanto la documentazione richiesta non sarebbe pertinente.

Non si è costituito il comune intimato.

A seguito del decesso della ricorrente il giudizio è stato proseguito dagli eredi.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Invero, risulta dagli atti che la ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio in data 23/12/1985; e che il comune ha rideterminato l’oblazione in data 9/12/1988.

Per giurisprudenza costante, il diritto di credito dell\'Amministrazione Comunale al pagamento del conguaglio dell\'oblazione e degli oneri di urbanizzazione per condono edilizio ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui esercizio è correlato al rilascio della concessione edilizia in sanatoria - atto, questo, nella disponibilità esclusiva del creditore - decorre dalla formazione del silenzio assenso, significato che, ai sensi dell\'art. 35 comma 18, l. n. 47, cit., assume « l\'inerzia dell\'amministrazione protrattasi per 24 mesi dalla presentazione della istanza di condono ».(da ultimo T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 20 maggio 2008 , n. 579).

Successivamente l’interessata proponeva reclamo avverso la rideterminazione, cui il comune faceva riscontro con nota notificata il 4/2/1992, significando che la determinazione dell’oblazione era esatta.

Da ultimo, con la nota impugnata del 26/8/2003, il comune richiedeva documentazione integrativa reiterando la richiesta del saldo dell’oblazione e degli oneri concessori.

Ciò premesso, è fondato il primo motivo con cui si lamenta l’intervenuta prescrizione.

Invero, tra la data della reiezione del reclamo ((4/2/92) e la data della richiesta impugnata (26/8/03) è trascorso oltre un decennio, senza che risultino emanati atti interruttivi della prescrizione.

Va dichiarata illegittima anche la richiesta di integrazione documentale, sia perché la ricorrente ha affermato di aver depositato tutta la documentazione richiesta dalla legge, come non è stato contestato ex adverso, sia perchè le precedenti note dell’ente locale facevano riferimento soltanto ad una insufficiente determinazione dell’oblazione e non anche a presunte carenze documentali.

In conclusione il ricorso va accolto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sezione II di Salerno – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l\'intervento dei Magistrati:



Luigi Antonio Esposito, Presidente

Filippo Portoghese, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Primo Referendario







L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO