Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 26 settembre 2013

«Direttiva 2004/8/CE – Ambito di applicazione – Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento – Articolo 7 – Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di “certificati verdi” agli impianti di cogenerazione – Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno – Principio d’uguaglianza e di non discriminazione – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2013 (*)

«Direttiva 2004/8/CE – Ambito di applicazione – Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento – Articolo 7 – Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di “certificati verdi” agli impianti di cogenerazione – Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno – Principio d’uguaglianza e di non discriminazione – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑195/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio), con decisione del 19 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2012, nel procedimento

Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA

contro

Région wallonne,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA, da E. Lemmens e E. Kiehl, avocats;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite da L. Depré, avocat;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti;

–        per il Parlamento europeo, da J. Rodrigues e A. Tamás, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da O. Beynet e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52, pag. 50), in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283, pag. 33), e con l’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito della controversia che oppone l’Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA (in prosieguo: «la IBV») alla Région wallonne (Regione vallona) riguardo al rifiuto di quest’ultima di concederle il beneficio di un regime di sostegno rinforzato che prevede la concessione di «certificati verdi» complementari.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2004/8

3 La direttiva 2004/8 è stata adottata a titolo della politica dell’Unione europea in materia ambientale sul fondamento dell’articolo 175, paragrafo 1, CE.

4 I considerando 1, 5, 24, 26, 31 e 32 della direttiva 2004/8 enunciano:

«(1) Attualmente nella Comunità il potenziale per l’uso della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria. Inoltre, l’uso efficiente dell’energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla competitività dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell’energia.

(...)

(5)      L’uso crescente della cogenerazione orientato verso il risparmio di energia primaria potrebbe costituire un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico [in prosieguo “il protocollo di Kyoto”] (...)

(...)

(24)      Il sostegno pubblico dovrebbe essere coerente con le disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale [GU 2001, C 37, pag. 3; in prosieguo: l’“orientamento comunitario”], anche per quanto riguarda il non cumulo degli aiuti. Tali orientamenti consentono attualmente alcuni tipi di sostegno pubblico se può essere dimostrato che le misure di sostegno sono positive per la tutela dell’ambiente a causa del rendimento di conversione particolarmente elevato, in quanto le misure permetteranno di ridurre i consumi di energia o in quanto il processo produttivo sarà meno nocivo per l’ambiente. Tale sostegno sarà necessario in alcuni casi per sfruttare ulteriormente il potenziale di cogenerazione e tener conto, in particolare, della necessità di internalizzare i costi esterni. (...)

(26)      Gli Stati membri applicano vari meccanismi di sostegno alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o le riduzioni fiscali, i certificati “verdi” e regimi di sostegno diretto ai prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario armonizzato allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori. La Commissione sorveglierà la situazione e riferirà sulle esperienze acquisite nell’applicazione dei regimi nazionali di sostegno.

(...)

(31)       Il rendimento e la sostenibilità complessivi della cogenerazione dipendono da molti fattori quali la tecnologia utilizzata, i tipi di combustibile, le curve di carico, la dimensione delle unità e le proprietà del calore. (...)

(32)       Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti nell’articolo [5 CE], i principi generali che forniscono un quadro per promuovere la cogenerazione nel mercato interno dell’energia dovrebbero essere fissati a livello comunitario, ma la realizzazione pratica dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, consentendo quindi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione. La presente direttiva si limita esclusivamente al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi e non va oltre quanto necessario a tal fine».

5 Ai sensi dell’articolo 1° della direttiva 2004/8, essa intende «accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche».

6 L’articolo 2 della direttiva 2004/8 dispone, sotto il titolo «Ambito di applicazione», che essa «si applica alla cogenerazione come definita all’articolo 3 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all’allegato I».

7 A termini dell’articolo 3 della stessa direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “cogenerazione” la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica;

b)      “calore utile”: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;

(...)

i)      “cogenerazione ad alto rendimento”: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III;

(...)

l)      “unità di cogenerazione”: un’unità che può operare in cogenerazione;

(...)

Si applicano inoltre le pertinenti definizioni di cui alle direttive 2003/54/CE e 2001/77/CE».

8 L’articolo 7 della direttiva 2004/8, intitolato «Regimi di sostegno», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione — unità esistenti e future — sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale, come altre misure relative all’efficienza energetica.

2.      Fatti salvi gli articoli [87 CE] e [88 CE], la Commissione valuta l’applicazione di meccanismi di sostegno usati negli Stati membri secondo i quali un produttore di cogenerazione riceve, in base ad una normativa emanata da autorità pubbliche, un sostegno diretto o indiretto, che potrebbe avere un effetto restrittivo sugli scambi.

La Commissione esamina se questi meccanismi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti nell’articolo [6 CE] e nell’articolo [174, paragrafo 1, CE]».

9 L’allegato III della direttiva 2004/8 prevede in particolare:

«a)      Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

–        la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità della lettera b), pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore,

(...)».

La direttiva 2001/77

10 La direttiva 2001/77 è stata abrogata dalla direttiva 2009/28 dal 1° gennaio 2012. Tuttavia, in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa sono stati soppressi con effetto dal 1° aprile 2010 in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale ultima direttiva.

11 La direttiva 2001/77 è stata adottata sulla base dell’articolo 175, paragrafo 1, CE.

12 I considerando 1, 2, 8, 14, 15 e 19 della direttiva 2001/77 enunciavano:

«(1)      Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.

(2)      La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità (...) per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione economica e sociale (...)

(...)

(8)      Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti (...) Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti (...)

(...)

(14)      Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.

(15)      È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno (...)

(...)

(19)      Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener conto dell’impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità».

13 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2001/77, essa «mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».

14 L’articolo 2 della direttiva di cui trattasi così disponeva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “fonti energetiche rinnovabili”, le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

b)      “biomassa”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(...)»

15 L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva enunciava:

«Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo».

16 L’articolo 4 della direttiva 2001/77, intitolato «Regimi di sostegno», così recitava:

«1. Nel rispetto degli articoli [87 CE] e [88 CE], la Commissione valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base ad una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli [6 CE] e [174 CE].

2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull’esperienza maturata durante l’applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. (...) Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

(...)

c)      tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

(...)».

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale

17 La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU 2008, C 82, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina comunitaria») sostituisce, ai sensi del suo punto 202, a partire dal 2 aprile 2008, l’orientamento comunitario menzionato al considerando 24 della direttiva 2004/8.

18 Il punto 112 della disciplina comunitaria, inserito nella sezione 3.1.7. della stessa, intitolata «Aiuti alla cogenerazione», precisa in particolare quanto segue:

«Gli aiuti ambientali agli investimenti o al funzionamento a favore della cogenerazione saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo [87, paragrafo 3, lettera c), CE], a condizione che l’unità di cogenerazione sia conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11 (...)».

19 Il punto 70 della disciplina in parola precisa quanto segue:

«Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

 

 

 

 

(...)

11)      cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE (...)».

Il diritto regionale vallone

20 L’articolo 2, nn. 7, 9, 11 e 14, della legge regionale della Regione vallona del 12 aprile 2001 relativa all’organizzazione del mercato regionale dell’elettricità (Moniteur belge del 1° maggio 2001, pag. 14118), come modificato dalla legge regionale del 4 ottobre 2007 (Moniteur belge del 26 ottobre 2007, pag. 55517; in prosieguo: la «legge regionale del 2001»), contiene le seguenti definizioni:

«7°      “cogenerazione di qualità”: produzione combinata di calore e di elettricità, concepita in funzione dei bisogni di calore o di raffreddamento del cliente, che realizza un risparmio di energia rispetto alla produzione separata della stessa quantità di calore, di elettricità o, se del caso, di raffreddamento in impianti moderni di riferimento il cui rendimento annuale di sfruttamento è definito e pubblicato annualmente dalla Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE) (Commissione vallona per l’energia);

(...)

9°      “fonti energetiche rinnovabili”: tutte le fonti di energia, diverse dai combustibili fossili e dalle materie fossili, il cui consumo non limita un utilizzo futuro, in particolare l’energia idraulica, eolica, solare, geotermica e la biomassa;

(...)

11°      “elettricità verde”: elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili o di cogenerazione di qualità la cui filiera di produzione genera almeno una percentuale di riduzione del biossido di carbonio del 10%, rispetto alle emissioni di biossido di carbonio, determinate e pubblicate annualmente dalla CWaPE, di una produzione tradizionale, in impianti moderni di riferimento, come quelli di cui all’articolo 2, numero 7;

(...)

14°      “certificati verdi”: titolo trasmissibile concesso ai produttori di elettricità verde in forza dell’articolo 38 e destinato, attraverso gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori delle reti, a sostenere lo sviluppo di impianti di produzione di elettricità verde».

21 L’articolo 37 della legge regionale del 2001, figurante nel capitolo X della stessa, intitolato «Promozione delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione di qualità», dispone quanto segue:

«Per incoraggiare lo sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e/o di cogenerazione di qualità, il governo istituisce un sistema di certificati verdi».

22 L’articolo 38, paragrafi 2 e 3, della legge regionale del 2001 così dispone:

«§ 2. Viene attribuito un certificato verde per un numero di kWh prodotti corrispondenti a 1 MWh diviso per la percentuale di riduzione di biossido di carbonio.

La percentuale di riduzione di biossido di carbonio è determinata dividendo la riduzione di biossido di carbonio ottenuta dall’impianto considerato per le emissioni di biossido di carbonio di una filiera elettrica tradizionale le cui emissioni sono determinate e pubblicate annualmente dalla CWaPE. Il limite di detta percentuale di riduzione di biossido di carbonio è fissato a 1 per la produzione generata per impianto al di sopra di 5 MW. Al di sotto di detta soglia, esso è fissato a 2.

§ 3.      Tuttavia, quando un impianto che valorizza principalmente biomassa, ad eccezione del legno, proveniente da attività industriali svolte nel luogo ove si trova l’impianto di produzione, pone in essere un processo particolarmente innovativo e s’inserisce in una prospettiva di sviluppo sostenibile, il governo può, previo parere della CWaPE sul carattere particolarmente innovativo del procedimento impiegato, decidere di fissare a 2 il limite della percentuale di riduzione di biossido di carbonio per l’intera produzione dell’impianto risultante dalla somma delle potenze sviluppate su uno stesso sito di produzione, al di sotto di 20 MW.

(...)».

23 L’articolo 57 della legge regionale del 17 luglio 2008, che modifica la legge regionale del 12 aprile 2001 relativa all’organizzazione del mercato regionale dell’elettricità, stabilisce quanto segue:

«L’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001 è interpretato nel senso che l’esclusione degli impianti che valorizzano il legno dal beneficio del regime da esso previsto si applica agli impianti che valorizzano, prima e/o dopo ogni tipo di trasformazione, tutte le materie lignocellulosiche derivanti dall’albero, da tutti i latifogli e da tutte le conifere senza eccezioni (compresi i boschi cedui a rotazione rapida o molto rapida)».

Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

24 La IBV svolge un’attività di segheria e gestisce una centrale di cogenerazione grazie alla quale valorizza i residui provenienti principalmente da tale attività al fine di garantire il proprio approvvigionamento energetico.

25 Il 23 giugno 2008, la IBV chiedeva la concessione dei certificati verdi complementari di cui all’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001. Il governo vallone opponeva rifiuto a tale istanza con decreto del 18 giugno 2009, sulla base del fatto che l’impianto della IBV non risponderebbe a tre delle condizioni richieste da tale disposizione, dal momento che, in primo luogo, essa utilizza il legno ai fini della cogenerazione, in secondo luogo, non attua un processo particolarmente innovativo e, in terzo luogo, non s’inserisce in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

26 Adito dalla IBV con un ricorso di annullamento avverso detto decreto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) giudicava che il governo vallone aveva erroneamente ritenuto che i requisiti relativi, rispettivamente, al carattere innovativo del processo messo in atto e all’inserimento dell’impianto interessato in una prospettiva di sviluppo sostenibile non erano stati soddisfatti nel caso di specie.

27 Per quanto riguarda l’esclusione dell’impianto della IBV dall’ambito di applicazione del meccanismo di sostegno complementare controverso nel caso di specie e basata sulla circostanza che detto impianto utilizza legno, il Conseil d’État, nutrendo dubbi sulla costituzionalità di siffatta esclusione, decideva di sospendere il giudizio e di porre alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 38, paragrafo 3, della [legge regionale del 2001] violi gli articoli 10 e 11 della Costituzione nella misura in cui prevede disparità di trattamento tra gli impianti che valorizzano principalmente biomasse dal momento che esclude dal beneficio del meccanismo di sostegno [controverso] gli impianti di cogenerazione di biomasse che valorizzano legno o rifiuti di legno mentre include gli impianti di cogenerazione di biomasse che valorizzano tutti gli altri tipi di rifiuti».

28 La Cour constitutionnelle sottolinea che dai lavori preparatori relativi alla misura di sostegno complementare prevista all’articolo 38, paragrafo 3, di tale legge regionale del 2001 emerge che la proposta iniziale volta a istituire detta misura era accompagnata dai seguenti chiarimenti. Aumentando a 20 MW il limite fino ad allora fissato a 5 MW dall’articolo 38, paragrafo 2, della legge regionale del 2001, detta misura intendeva tener conto del fatto che alcuni progetti promettenti che fanno ricorso a tecnologie innovative potrebbero necessitare di un sostegno complementare. Tuttavia, in particolare per evitare gli effetti perversi di siffatta misura sulla filiera industriale del legno, che già subisce la concorrenza della filiera legno-energia, veniva proposto di riservare detto sostegno complementare solo alla biomassa escluso il legno. Veniva peraltro rilevato, al riguardo, che non si tratterebbe di un caso isolato poiché i meccanismi di sostegno alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili sarebbero, nei diversi Stati membri, spesso differenziati secondo le filiere.

29 In un parere del 5 aprile 2007, la CWaPE considerava in particolare che un accesso diversificato a un regime di sostegno in funzione della natura della biomassa valorizzata avrebbe potuto rivelarsi discriminatorio.

30 Il governo vallone decideva, tuttavia, di adottare il meccanismo di sostegno controverso nel procedimento principale sostenendo segnatamente, da un lato, che il sistema in vigore fino a quel momento era sufficiente per garantire lo sviluppo di numerosi progetti di cogenerazione del legno, cosa che non accadeva nel caso di altri progetti innovativi e, d’altro lato, che il fatto che sostegni diversi siano concessi in funzione della filiera interessata, del combustibile utilizzato o della potenza dell’impianto sarebbe intrinseco al sistema dei certificati verdi.

31 La Cour constitutionnelle sottolinea, peraltro, che, adottando l’articolo 38 della legge regionale del 2001, il legislatore vallone ha parzialmente attuato le direttive 2001/77 e 2004/8.

32 Al riguardo, avendo osservato che, dinanzi al Conseil d’État, le parti sono in disaccordo sulla questione se l’impianto di cogenerazione gestito dalla IBV possa considerarsi un impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2004/8, la Cour constitutionnelle intende, in primo luogo, sapere se l’articolo 7 di tale direttiva si applichi solo agli impianti di cogenerazione di siffatto tipo.

33 In secondo luogo, la Cour constitutionnelle ritiene di aver bisogno di chiarimenti sulla questione se lo stesso articolo 7 debba essere interpretato, in particolare riguardo al principio della parità di trattamento del diritto dell’Unione, nel senso che impone, permette o vieta una differenza di trattamento come quella che risulta dall’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001.

34 È in tale contesto che la Cour constitutionnelle ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 7 della direttiva [2004/8], eventualmente in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva [2001/77] e con l’articolo 22 della direttiva [2009/28], debba essere interpretato, alla luce del principio generale di uguaglianza, dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”), nel senso che:

a)      si applica ai soli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’allegato III della direttiva [2004/8];

b)      impone, consente o vieta che una misura di sostegno, come quella contenuta nell’articolo 38, paragrafo 3, della [legge regionale del 2001], sia accessibile a tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente biomassa e che rispondono ai requisiti fissati da detto articolo, ad eccezione degli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente legno o rifiuti di legno.

2)      Se la risposta differisca a seconda che l’impianto di cogenerazione si limiti a valorizzare principalmente legno o, invece, rifiuti di legno».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima parte della prima questione

35 Con la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2004/8 debba essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.

36 Al riguardo, occorre rilevare in via preliminare che, come risulta dall’articolo 3, lettere a) e i), della direttiva 2004/8, il legislatore dell’Unione ha avuto cura di definire le nozioni rispettive di «cogenerazione» e di «cogenerazione ad alto rendimento» ai fini di tale direttiva.

37 Orbene, l’articolo 2 della direttiva 2004/8, che ha per scopo, come indica il suo titolo, di definire l’«ambito di applicazione» di tale direttiva, sottolinea che essa si applica alla «cogenerazione come definita all’articolo 3». Da questa precisazione va dedotto che il legislatore dell’Unione non ha voluto limitare detto ambito di applicazione alla sola cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di detto articolo 3, lettera i).

38 In tale contesto va constatato che, giacché l’articolo 7 della direttiva 2004/8 relativo ai regimi di sostegno a livello nazionale si riferisce, come risulta dai termini stessi del paragrafo 1, al sostegno alla «cogenerazione», detto articolo non può essere interpretato nel senso che ha un ambito di applicazione limitato alla sola cogenerazione «ad alto rendimento».

39 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga, detta interpretazione non può essere invalidata né dal riferimento dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/8 alle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato, né dalla circostanza che il considerando 24 di detta direttiva specifica che l’aiuto statale dovrebbe essere compatibile con le disposizioni del quadro comunitario, da allora sostituito dalla disciplina comunitaria, i cui punti 70 e 112 stabiliscono che gli aiuti alla cogenerazione sono compatibili con il mercato comune quando riguardano unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell’allegato III di detta direttiva.

40 Infatti, un regime di sostegno nazionale alla cogenerazione, qualora configuri anche un aiuto di Stato, dovrebbe, invero, riguardo a quest’ultima qualifica, essere valutato alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato, la cui applicazione, del resto, è pienamente fatta salva dalla direttiva 2004/8, come sottolinea, segnatamente, l’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva. Tuttavia, detta circostanza non può, al contrario, avere la conseguenza di incidere sulla determinazione dell’ambito di applicazione di detto articolo 7 che deriva dall’analisi che è stata fatta ai punti da 36 a 38 della presente sentenza.

41 Alla luce di tutto ciò che precede, occorre rispondere alla prima parte della prima questione che l’articolo 7 della direttiva 2004/8 deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.

Sulla seconda parte della prima questione e sulla seconda questione

42 Con la seconda parte della prima questione e con la seconda questione, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2004/8, in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77 e 22 della direttiva 2009/28, e tenuto conto del principio della parità di trattamento e di non discriminazione sancito, segnatamente, dagli articoli 20 e 21 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone, permette o vieta una misura di sostegno rinforzata come quella di cui al procedimento principale in quanto tale da recare vantaggio a tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa con l’esclusione degli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.

43 In via preliminare, si deve ricordare che la circostanza che dette questioni si riferiscano allo stesso tempo alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2004/8 e a quelle degli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/7 nonché 22 della direttiva 2009/28 si spiega, in sostanza, con il fatto, sottolineato nella decisione di rinvio, che la legge regionale del 2001 procede ad un’attuazione congiunta delle disposizioni di tali varie direttive per quanto riguarda la Regione vallona.

44 Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 38 di detta legge regionale, sulla base del quale è stata adottata la misura di cui al procedimento principale, occorre rilevare che il sistema dei certificati verdi concessi in forza di detto articolo è stato attivato, come risulta dall’articolo 37 della stessa legge regionale, al fine di incoraggiare tanto la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili quanto la cogenerazione.

45 Orbene, pur consentendo, ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/77, la produzione di elettricità da una siffatta fonte energetica rinnovabile, nella fattispecie biomassa a base di legno, l’impianto di cui alla controversia principale costituisce altresì un’unità di cogenerazione ai sensi dell’articolo 3, lettera l), della direttiva 2004/8.

46 Da ciò deriva che, per rispondere ai quesiti del giudice del rinvio, devono essere prese in considerazione sia le disposizioni della direttiva 2004/8, in particolare l’articolo 7 relativo alle misure nazionali di sostegno alla cogenerazione, che quelle della direttiva 2001/77, segnatamente l’articolo 4 riguardante le misure nazionali di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili.

47 Per contro, va osservato che, poiché il decreto che ha negato alla IBV il beneficio del regime di sostegno complementare previsto all’articolo 38, paragrafo 3, della legge regionale del 2001 è stato adottato il 18 giugno 2009, ovvero prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/28, non risulta che si debba tenere conto delle disposizioni di detta direttiva nell’ambito della presente causa.

48 Peraltro, occorre ricordare che il principio di parità di trattamento e di non discriminazione sancito, particolare, dagli articoli 20 e 21 della Carta si applica agli Stati membri quando essi attuano il diritto dell’Unione come emerge, segnatamente, dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

49 Di conseguenza, quando, come nella controversia principale, uno Stato membro adotta misure di sostegno in favore della cogenerazione e delle fonti energetiche rinnovabili rientranti in un ambito come quello stabilito, da un lato, dalla direttiva 2004/8, segnatamente dal suo articolo 7, e, dall’altro, dalla direttiva 2001/77, in particolare dal suo articolo 4, e attua, pertanto, il diritto dell’Unione, detto Stato membro deve rispettare il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Soukupová, C‑401/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

50 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione impone che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, Racc. pag. I‑9895, punto 23; del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09, Racc. pag. I‑3727, punto 31, nonché del 21 luglio 2011, Nagy, C‑21/10, Racc. pag. I‑6769, punto 47).

51 L’eventuale violazione del principio di parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone quindi che le situazioni considerate siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano (v., in particolare, sentenza Arcelor Atlantique e Lorraine e a., cit., punto 25). Nelle proprie osservazioni il governo polacco e la Commissione affermano, in particolare, che detto requisito non è soddisfatto nel caso di specie.

52 Al riguardo occorre ricordare che gli elementi che caratterizzano le situazioni diverse nonché la comparabilità di quest’ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto di diritto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (v., in particolare, citate sentenze Arcelor Atlantique e Lorraine e a., punto 26, nonché Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

53 Un tale approccio deve altresì essere adottato, mutatis mutandis, nell’ambito di un’analisi della conformità delle misure nazionali che attuano il diritto dell’Unione riguardo al principio di parità di trattamento.

54 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto e lo scopo degli atti di diritto dell’Unione nel cui ambito rientra la regolamentazione controversa nel procedimento principale, occorre osservare, come emerge dall’articolo 1 della direttiva 2004/8, che tale regolamentazione intende accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed elettricità. I considerando 1 e 5 di detta direttiva specificano, dal canto loro, che siffatta promozione è una priorità dell’Unione considerati i potenziali benefici che la cogenerazione genera in termini di risparmio di energia primaria, di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare dei gas ad effetto serra, circostanza che contribuisce alla protezione dell’ambiente e, in particolare, al rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto, nonché alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

55 La direttiva 2001/77 intende, da parte sua, ai sensi del proprio articolo 1, promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

56 Come deriva dai considerando 1 e 2 di detta direttiva, tale promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che è un obiettivo altamente prioritario a livello dell’Unione, è giustificata tenendo conto, in particolare, del fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

57 Inoltre, riguardo più precisamente ai meccanismi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili menzionati rispettivamente agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77, emerge espressamente dal considerando 26 della direttiva 2004/8 e dal considerando 14 della direttiva 2011/77 che il fatto di garantire il buon funzionamento di questi meccanismi costituisce un importante mezzo per conseguire gli obiettivi perseguiti da dette direttive.

58 In secondo luogo, per quanto riguarda i principi e gli obiettivi che disciplinano il settore in cui rientrano le direttive 2004/8 e 2001/77, va osservato che dette direttive sono state entrambe adottate sulla base dell’articolo 175, paragrafo 1, CE, ovvero a titolo della politica dell’Unione nel settore ambientale.

59 Al riguardo, sia l’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/8 sia l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/77 sottolineano inoltre che i meccanismi nazionali di sostegno previsti da tali disposizioni contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi definiti agli articoli 6 CE e 174, paragrafo 1, CE.

60 Quest’ultima disposizione, che elenca gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di ambiente, si riferisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla protezione della salute umana, all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

61 In terzo luogo, per quanto attiene, più specificamente, alle scelte da operare in occasione dell’elaborazione dei regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili che le direttive 2004/8 e 2001/77 intendono promuovere, si deve constatare che dalle stesse deriva che gli Stati membri mantengono, a tale riguardo, un ampio potere discrezionale.

62 Infatti, si evince, anzitutto, dal considerando 32 della direttiva 2004/8 che quest’ultima intende fissare a livello dell’Unione i principi generali che forniscono un quadro per la promozione della cogenerazione nel mercato interno dell’energia, pur lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità di realizzazione pratica, e consentendo, quindi, a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione, tenendo conto, al riguardo, come si evince dall’articolo 1° di questa stessa direttiva, delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche ed economiche.

63 Peraltro, anche se gli Stati membri, come si evince dagli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 2001/77, sono incoraggiati ad adottare misure appropriate atte a promuovere l’aumento di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, fra le quali figurano i regimi di sostegno adottati a livello nazionale, deriva al riguardo dal considerando 15 di tale direttiva che la stessa non istituisce un quadro comunitario relativo a detti regimi.

64 Inoltre, riguardo alla forma che possono avere detti regimi di sostegno, occorre osservare che il considerando 26 della direttiva 2004/8 e il considerando 14 della direttiva 2001/77 si limitano ad elencare le varie forme di tali regimi a cui hanno generalmente fatto ricorso gli Stati membri in tale prospettiva, ovvero certificati verdi, aiuto agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta o regimi di sostegno diretto dei prezzi.

65 Infine, per quanto riguarda il contenuto di tali regimi di sostegno alla cogenerazione, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/8 si limita a precisare che gli Stati membri assicurano che il sostegno da essi concesso sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale, come altre misure di efficienza energetica. Per quanto attiene all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/77, esso non contiene alcuna indicazione particolare sulle misure di sostegno delle energie rinnovabili la cui adozione sia incoraggiata, eccetto quella, ricordata al punto 59 della presente sentenza, relativa al contributo di tali misure alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 174 CE.

66 Dai punti da 62 a 65 della presente sentenza deriva che, benché gli Stati membri siano stati invitati, mediante l’attuazione di meccanismi di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle direttive 2004/8 e 2011/77 e, più in generale, degli obiettivi dell’Unione nel settore dell’ambiente, il diritto dell’Unione riserva, allo stato attuale, un’ampia libertà di scelta agli Stati membri per quanto attiene alla realizzazione di tali meccanismi.

67 In un contesto come quello descritto nei punti da 54 a 66 della presente sentenza, niente permette, in particolare, di dedurre dalla mera circostanza che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77 comporti una definizione del termine «biomassa» che contiene la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui della silvicoltura e delle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, che le diverse categorie di sostanze cosi elencate siano destinate ad essere trattate in maniera simile nell’ambito dell’elaborazione di misure nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

68 Infatti, varie indicazioni contenute nelle direttive 2004/8 e 2001/77, nonché gli obiettivi alla cui realizzazione sono chiamate a contribuire dette misure di sostegno in tale contesto, portano a ritenere che sia, al contrario, intrinseco al quadro stabilito da dette direttive che le diverse categorie di sostanze elencate all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77 possano essere oggetto, da parte dello Stato membro interessato, di valutazioni distinte in funzione di criteri molto vari.

69 Per quanto attiene, in primo luogo, alle indicazioni contenute nelle direttive 2004/8 e 2001/77, occorre constatare che dal considerando 31 della direttiva 2004/8 si evince che il rendimento e la sostenibilità complessivi della cogenerazione dipendono da molti fattori quali, in particolare, i «tipi di combustibile».

70 Com’è stato esposto al punto 62 della presente sentenza, si evince, peraltro, dall’articolo 1 e dal considerando 32 della direttiva 2004/8 che la scelta delle modalità di realizzazione della stessa è lasciata agli Stati membri, circostanza che deve permettere, quindi, ad ogni Stato membro di scegliere il regime «più adatto alla propria particolare situazione», tenendo conto, al riguardo, «delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche».

71 Dal canto suo, il considerando 19 della direttiva 2001/77 sottolinea che, nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto del suo impatto positivo sulle «possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità».

72 L’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, che fa riferimento, segnatamente, alla proposta di un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che la Commissione potrebbe essere chiamata a formulare in un secondo tempo, stabilisce, dal canto suo, che qualsiasi quadro così proposto dovrebbe in particolare «tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche».

73 In secondo luogo, l’insieme degli obiettivi perseguiti dalle direttive 2004/8 e 2001/77 e, più in generale, gli obiettivi dell’Unione in materia ambientale portano anch’essi a ritenere che le diverse categorie di sostanze che figurano all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77, con la denominazione di «biomassa», dovrebbero poter essere considerate in maniera distinta.

74 Difatti, in particolare, dal punto di vista stesso del carattere rinnovabile della risorsa e dunque nell’ottica della sua disponibilità, come in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e di sicurezza dell’approvvigionamento, il legno, che è una risorsa il cui rinnovamento richiede un lungo periodo, si differenzia dai prodotti dell’agricoltura o dai rifiuti domestici e industriali, la cui produzione richiede un periodo di tempo significativamente più breve.

75 Peraltro, è assodato che l’impatto ambientale globale di un maggiore ricorso alla biomassa ai fini della produzione energetica che può derivare dalle misure di sostegno differisce in funzione delle caratteristiche proprie del tipo di biomassa che è utilizzata.

76 Per quanto attiene all’impatto ambientale che può derivare dal potenziamento delle misure di sostegno all’utilizzo del legno e/o dei rifiuti del legno a fini di produzione energetica, può, dunque, essere necessario considerare che qualsiasi deforestazione eccessiva o prematura che può essere incoraggiata da siffatte misure di sostegno potrebbe contribuire ad un aumento della presenza di biossido di carbonio nell’atmosfera nonché comportare danni alla biodiversità o alla qualità delle acque.

77 Dal canto suo, uno sviluppo potenziato dei prodotti dell’agricoltura destinati alla valorizzazione energetica può aumentare varie forme d’inquinamento specificamente legate alle attività agricole e, in particolare, all’uso di concimi e di pesticidi, quali i danni alle risorse idriche.

78 Occorre del pari rilevare che le diverse categorie di biomassa elencate all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77 comprendono segnatamente vari tipi di rifiuti. Al riguardo, il considerando 8 della direttiva 2001/77 sottolinea, peraltro, che il sostegno che gli Stati membri concedono alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi dell’Unione, specie per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti. Orbene, è assodato, per esempio, che, per quanto attiene a detta gerarchia, come precisata, da ultimo, dall’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3), sostanze quali la parte biodegradabile proveniente dai rifiuti industriali e urbani, che sono essenzialmente destinate allo smaltimento, o alla valorizzazione energetica, in particolare per cogenerazione, non possono essere considerate paragonabili né al legno che può essere usato come materia prima, né ai rifiuti del legno dato che questi possono essere riutilizzati o riciclati nelle filiere industriali ad esso collegate e che tali trattamenti, nell’ambito di tale gerarchia, possono dover essere privilegiati rispetto alla valorizzazione energetica.

79 Da ultimo, fattori quali, segnatamente, le quantità in cui le varie fonti energetiche rinnovabili sono presenti sul territorio dello Stato membro interessato o il livello di sviluppo eventuale già raggiunto da tale Stato nell’utilizzo di tale o talaltra fonte energetica rinnovabile a fini di cogenerazione o di produzione di elettricità possono altresì influenzare la scelta da fare in materia di selezione delle fonti energetiche rinnovabili da promuovere in detto Stato membro al fine sia di protezione dell’ambiente che di sicurezza e di diversificazione dell’approvvigionamento energetico.

80 Alla luce di tutto quanto precede, occorre considerare che, tenuto conto, in particolare, degli obiettivi perseguiti dalle direttive 2001/77 e 2004/8 nonché degli obiettivi dell’Unione nel settore dell’ambiente, dell’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri da dette direttive al fine dell’adozione e dell’attuazione di regimi di sostegno intesi a promuovere la cogenerazione e la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, e tenuto conto delle caratteristiche peculiari delle diverse categorie di biomassa che possono essere usate in un procedimento di cogenerazione, non si deve considerare che dette categorie, nel contesto di detti regimi di sostegno, si trovino in situazioni equivalenti ai fini dell’eventuale applicazione del principio di parità di trattamento di cui il diritto dell’Unione garantisce il rispetto.

81 La necessità di poter trattare in modo diverso siffatte differenti categorie di biomassa e, in particolare, di operare, in funzione di considerazioni ambientali diverse, delle scelte quanto ai tipi di sostanze che possono beneficiare di un sostegno e delle diversificazioni quanto alle modalità concrete di detti sostegni, inclusa l’entità degli stessi, deve, al contrario, essere considerata intrinseca a detto contesto, senza che possa essere considerato, allo stato attuale del diritto dell’Unione, che, ritenendo che dette diverse categorie di biomassa non si trovino nella stessa situazione, gli Stati membri avrebbero manifestamente ecceduto i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono in materia (v., per analogia, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09, sopracitata, punti 50 et 51).

82 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione e alla seconda questione che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta, non osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77, gli Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale, della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa, con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.

Sulle spese

83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.

2)      Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, gli Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale, della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa, con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.

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