Cass. Sez. III n. 42698 del 23 ottobre 2015 (CC 7 lug 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Di Nicola Imputato: P.M. in proc. Marche
Urbanistica. Acquisizione dell'opera al patrimonio comunale e ostatività automatica alla demolizione

L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.


 RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza emessa in data 3 aprile 2014 dal tribunale della medesima città, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale veniva disposta la sospensione dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di Roberto Marche sul rilievo che, non avendo il condannato ottemperato all'ordine di demolizione, le opere abusive erano state acquisite al patrimonio dell'ente pubblico ed essendo tale acquisizione ostativa alla demolizione.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonchè l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ed infine la mancanza, l'illogicità o la manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)), avendo il tribunale erroneamente ritenuto che, non avendo il condannato ottemperato all'ordine di demolizione, il manufatto era stato acquisito al patrimonio dell'ente pubblico e tale acquisizione costituiva causa ostativa alla demolizione.

Obietta il ricorrente che l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio dall'ente non preclude affatto la demolizione, che trova invece ostacolo esclusivamente in una manifestazione di volontà dell'ente pubblico che affermi l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera, situazione, nella specie, non sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato che il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238803).

Di conseguenza, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la Delib. Consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645).

La ragione di ciò risiede nel fatto che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175).

Ne consegue che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto "medio tempore" proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria, sussistendo l'incompatibilità soltanto se, con Delib. Consiliare, l'ente locale stabilisce, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 3 e 5, di non demolire l'opera acquisita (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174), in considerazione della ritenuta esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.

3. Il ricorso va pertanto accolto e da ciò consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza al tribunale di Tempio Pausania per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al tribunale di Tempio Pausania.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.