TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 395 del 26 aprile 2022
Urbanistica.Distanze tra edifici

Il presupposto di operatività dell’art. 9, co. 1 n. 2, D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 è l’essere in presenza di un nuovo edificio, circostanza che non ricorre nel caso di "intervento di ristrutturazione edilizia" ex art. 3, co. 1 lett. d), del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ricomprendendo tale categoria, per espressa disposizione di legge, anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”. In caso di intervento di demolizione e ricostruzione, non può, pertanto, parlarsi di nuovo edificio giacché, come si evince dall’art. 3, co. 1 lett. e) D.P.R. cit., può discorrersi di “intervento di nuova costruzione” solo per le opere ”di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti” (tra le quali, quindi, anche quelle di cui alla lettera d) sopra richiamata).

Pubblicato il 26/04/2022

N. 00395/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2019, proposto da
Giacomo Robecchi e Vincenza Valente, rappresentati e difesi dagli avvocati Romano Manfredi e Carola Treccani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montichiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;

nei confronti

Maria Durosini e Giovanni Cavazzini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del permesso di costruire n. 10076 del 2018 (rif. Pratica Edilizia n. 817/2017) rilasciato in data 9 marzo 2018 dal Comune di Montichiari e del quale i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza in data 18 dicembre 2018 a seguito di istanza di accesso agli atti, nonché di ogni atto presupposto e conseguente;

- dell’atto n. 6871 di protocollo inviato dal Comune di Montichiari a mezzo pec del 12 febbraio 2019;

- di ogni atti presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montichiari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza del 23 novembre 2017 i signori Maria Durosini e Giovanni Cavazzini hanno richiesto al Comune di Montichiari il permesso di costruire per realizzare, per quel che qui rileva, un intervento di demolizione e ricostruzione di un’autorimessa confinante con la proprietà dei ricorrenti Robecchi Giacomo e Valente Vincenza.

In data 9 marzo 2018, il Comune di Montichiari, ritenendone sussistenti i presupposti, ha rilasciato, il permesso di costruire n. 10076 di prot.

Il legale dei ricorrenti, con nota 29 dicembre 2018, dopo aver rilevato una presunta discrasia tra il progetto assentito sotto il profilo della distanza dall’edificio di proprietà di Robecchi Giacomo e Valente Vincenza (pari a 10 mt.) e l’autorimessa e quanto, invece, realizzato (la distanza effettiva è di circa 5 mt.) ha sollecitato l’amministrazione ad agire in autotutela.

Con atto 12 febbraio 2019 n. 6871 prot. il Comune ha riscontrato negativamente l’istanza dei ricorrenti.

Contro il permesso di costruire e la determinazione negativa da ultimo menzionata hanno proposto impugnazione i ricorrenti lamentando:

a) l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto basati su una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, mentre, infatti, nella tavola “inquadramento e planimetria generale” la distanza tra l’autorimessa e l’edificio confinante risulta essere pari a di 10 metri dalle misurazioni effettuate risulta che la distanza tra i fabbricati è di circa 5 metri.

b) la violazione dell’art. 9, co. 1 n. 2, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 nella parte in cui prescrive per i nuovi edifici ricadenti nell’area ove è ubicata l’autorimessa in causa “la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

Infine, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 22 marzo 2022, la ricorrente introduce una serie di questioni nuove (realizzazione di finestre, creazione di gronda, formazione di parapetto) rispetto alle quali controparte eccepisce la tardività.

Con la stessa memoria la difesa del ricorrente chiede di essere rimessa in termini ai fini del deposito della relazione redatta dall’ing. Massenti Luisa adducendo di non essere “riuscito a produrre nel termine, scaduto il 12 marzo 2022, in quanto in pari data è occorso un evento imprevisto (infarto del miocardio a seguito di ostruzione coronarica a carico del proprio coniuge)”.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio decisoria del 21 aprile 2022 ed ivi trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio evidenzia l’accoglibilità dell’istanza di remissione in termini avanzata con la memoria ex art. 73 c.p.a. in quanto, nonostante l’impedimento abbia riguardato non il difensore ma il coniuge dello stesso, è indubbio che lo stesso abbia influito sulla possibilità di osservare il termine, del resto, come risulta dalla documentazione medica allegata all’istanza, è stato lo stesso difensore ad accompagnare la moglie in ospedale.

Ciò premesso, il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso va osservato che il presupposto su cui lo stesso si basa, ossia quello per cui nella tavola “inquadramento e planimetria generale” la distanza tra l’autorimessa e l’edificio confinante risulta essere pari a di 10 metri, non corrisponde al dato documentale; invero, dalla tavola 01 la distanza preesistente dal fabbricato antistante viene indicata come “< 10 m”.

Risultando, quindi, per tabulas che la distanza tra fabbricati preesistente all’intervento era minore di 10,00 mt.; ne discende l’insussistenza di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso le ragioni dell’infondatezza trovano fondamento nell’assorbente considerazione che il presupposto di operatività dell’art. 9, co. 1 n. 2, D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 è l’essere in presenza di un nuovo edificio, circostanza che non ricorre nel caso di specie venendo piuttosto in rilievo un "intervento di ristrutturazione edilizia" ex art. 3, co. 1 lett. d), del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ricomprendendo tale categoria, per espressa disposizione di legge, anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”.

Rispetto all’autorimessa di cui alla presente causa, che deriva proprio da un intervento di demolizione e ricostruzione, non può, pertanto, parlarsi di nuovo edificio giacché, come si evince dall’art. 3, co. 1 lett. e) D.P.R. cit., può discorrersi di “intervento di nuova costruzione” solo per le opere ”di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti” (tra le quali, quindi, anche quelle di cui alla lettera d) sopra richiamata).

Quanto infine alle questioni nuove evidenziate nella memoria ex art. 73 c.p.a sopra richiamate, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente, in quanto inammissibili e tardive; le stesse, infatti, non possono essere veicolate a mezzo della memoria ex art. 73 c.p.a. (il mezzo è erroneo) e, comunque, avrebbero dovuto essere sollevate al momento della proposizione del ricorso (sono, quindi, questioni sollevate tardivamente).

Ne consegue il rigetto del ricorso, in quanto in parte infondato ed in parte irricevibile, e la condanna alle spese secondo soccombenza, nei termini indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Montichiari che liquida in Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore