IL GOVERNO DEL TERRITORIO ? FUORI – LEGGE Quando la Campania afferma dei principi e ne applica altri

di Marcellino BOTTONE

 

Sommario:

1. ACCADE CHE – 2. LEGGI CONTRO – 3. LE LEGGI PASSANO, IL PASSATO RESTA - 4. IL POTERE CHE NON C’E’ - 5. IL POTERE QUANDO C’E’ – 6. LITIGARE CON SE STESSI .

  1. ACCADE CHE

Accade che un dì di festa, sul lido di una scontata domenica campana si arena, inaspettata, sulla porta di ingresso della rete, una bottiglia contenente il seguente messaggio:

“… ho letto i tuoi articoli e condivido la tua linea di pensiero.

da ultimo ho letto il Regolamento sul governo del territorio.

mi farebbe piacere sapere che ne pensi anche in rapporto alla gerarchia delle fonti, al rapporto che passa tra il c.3 dell'art. 1 del REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5 che testualmente recita:

 

“Ferma restando la previsione dell’articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”

 

e l'art. 11 c. 1 della L. 1150/42 : Durata ed effetti del piano generale che recita: “1. Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.”

ciao a presto … …

E che mi viene subito da pensare “… lo sapevo …” , “… ne hanno combinata un’altra”, perché in questa disinibita e frenetica attività legislativa che la Campania sta mettendo in campo con l’obiettivo ufficialmente dichiarato – ma sostanzialmente smentito – di regolamentare la Gestione e lo Sviluppo del territorio, è chiara solo la caoticità del risultato, l’autoreferenzialità del metodo logico, l’approssimazione dell’assunto, del movente o del concetto purché sia.

Naturalmente, l’eccesso di acido critico con cui parlo dell’argomento si alimenta della frustrazione dell’operatore che nelle leggi, invece che ciceroni o cartelli che indicano la strada solutiva, trova continue trappole, pericolosi raggiri, irritanti interrogativi rivolti all’interprete, quasi ad affermare la normalità di una logica in cui è il paziente che deve indicare – al proprio medico – la soluzione per guarire.

Ma mi ricompongo in fretta, per darvi conto – e sperare di trovare sollievo nella condivisione di questa pena – della non trascurabile problematica segnalata dal mio ignoto interlocutore.

  1. LEGGI CONTRO

La Regione Campania ha definito, con LRC 22 dicembre 2004 n.16 “Norme sul governo del territorio”, principi, modi e tempi per giungere alla gestione e sviluppo del territorio di competenza, avviando il lungo percorso della rigenerazione degli strumenti sottordinati di livello Provinciale e Comunale.

A pochi anni da questo sforzo normativo, però, il medesimo legislatore ha cominciato a rivedere non pochi punti costitutivi degli originari presupposti programmatici e/o strategici della LRC 16/04, da ultimo operandone una profonda revisione con norme inserite nel cosiddetto “PIANO CASA”1.

Tra queste, introducendo ex novo la seguente:

Art. 43-bis

Regolamento di attuazione

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.

Norma cui la Giunta Regionale ha dato attuazione approvando il “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO del 4 agosto 2011 n. 5” .

Ebbene, qual è il risultato di tanto tessere la tela delle norme sul governo del territorio ?

In sintesi, il legislatore regionale ha stabilito :

  • Che nella LRC 16/04 sono enunciati i nuovi parametri e moduli operativi per realizzare, in modo integrato e coordinato, il governo del territorio;

  • Che i vari enti sub-regionali dovranno attivare i procedimenti puntualmente disciplinati con l’apposito REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE n. 5/2011;



  • Che l’omessa attivazione di tali procedimenti – da parte dei Comuni - entro i “18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale” provocherà la perdita di efficacia dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti, nonché la loro sostituzione con “la disciplina dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.



Solo che, così disponendo, la Regione ha tradito i principi superiori statuiti a livello Statale, che – da oltre mezzo secolo - sanciscono:

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Art. 11, Durata ed effetti del piano generale

1.Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

2.I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare … … …



immergendo l’operatore nel torbido mondo delle leggi contro, nell’incerto ricercare approdi che l’interpretare allontana.





  1. LE LEGGI PASSANO, IL PASSATO RESTA

Il legislatore Statale ha sempre avuto rispetto per la storia e la fatica dei propri amministrati, e ha attribuito all’attività pianificatoria la capacità di prevedere un orizzonte, un equilibrio, insomma un’insieme di scelte ed impegni che si giustificavano nel tempo lungo, il cui valore non poteva essere continuamente ridefinito dall’emozione del momento di una classe dirigente, né dipendere dal gioco a dadi di una continua scommessa tra i pavoni della politica dei faraonismi.

E per questo ha attribuito agli strumenti urbanistici generali i connotati di una misura di valore passibile di revisione, certamente, ma mai cancellabile con un semplice tratto di penna, con un gesto o una decisione che non tenesse conto di ciò che un Piano è e diventa dopo che una comunità lo ha assunto: Storia.

La legge 1150/1942, infatti, non solo statuiva la durata “indeterminata” dei nuovi Piani Regolatori, ma stabiliva anche :

Art. 42
Validità dei piani regolatori precedentemente approvati

1.Il termine assegnato per l’attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

2.Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge.

dunque riconosceva che le situazioni preesistenti o in atto meritavano opportuno rispetto e cioè il tempo necessario perché svoltare all’incrocio della storia non significasse l’uscita dalla Storia2.

Ma allora, da quale trascendente codificazione il Legislatore Regionale ha assunto forza o giustificazione per statuire che, dopo la LRC 16/04 e i suoi sub-articolati applicativi, tutto il passato fosse semplicemente da … rottamare ?





  1. IL POTERE CHE NON C’E’

Lo sconosciuto messaggista in bottiglia mi ha chiesto, ovviamente, di considerare l’illegittimo operato della Regione Campania in rapporto alla cosiddetta “gerarchia delle fonti”.

Perché è chiaro che :

  • se l’urbanistica è iscritta nel testo costituzionale tra le materie soggette a legislazione concorrente, nel senso che spetta allo Stato delineare i principi entro i quali le Regioni possono esercitare la loro potestà legislativa;



  • nella misura in cui ha stabilito, con il Regolamento 5/2011, la totale decadenza dei PRG preesistenti al decorrere del 18° mese dai PTCP, la Campania ha contravvenuto platealmente una norma di rango superiore, ovvero la Legge 1150/1942, che – invece – enuncia il principio della sopravvivenza dei piani vigenti fino alla sostituzione;



  • in ciò determinandosi, appunto, la violazione dell’obbligo di rispettare la gerarchia delle fonti, ovvero il quadro d’insieme dei principi che rendono possibile conservare l’unitarietà finalistica della legislazione nell’orizzonte di un riconosciuto bene comune.

 

Ma la questione, in questi termini, mi sembrava abbastanza evidente e, per altro, meritevole di analisi appropriate da parte di un operatore certamente più attrezzato quanto a strumenti e potenziale deliberativo.

Dunque ho seguito una strada diversa, che poi è la solita strada di rileggere tutte le norme di cui si discute, lasciare che in un’area del cervello gli aloni delle migliaia di informazioni archiviate alla rinfusa potessero liberamente condensare attorno a un grumo di sensazioni di significato, e aspettare che il tutto cresca fino ad una forma traducibile … .

E, per fortuna o perché c’è una logica nella follia, anche stavolta dall’abisso dell’ignoto è venuta a galla la questione vera :

nell’edizione del Regolamento n. 5/2011 la Regione Campania ha travalicato certamente un limite, ma non propriamente quello dell’art. 11 della Legge 1150/1942 quanto quello della stessa LRC 16/04.

Come a dire: la Regione ha deliberato oltre i limiti che la stessa Regione aveva prefissato e, di conseguenza, delegittimandosi in radice.

Più brevemente: ha esercitato un potere inesistente.





  1. IL POTERE QUANDO C’E’

Infatti, stiamo ai fatti: che significa valutiamo l’operato della Regione Campania in punto di norme emanate dalla … Regione Campania.

Il Regolamento n. 5/2011 contenente la discussa previsione di “decadenza” degli strumenti urbanistici fonda la sua esistenza nella previsione dell’art. 43 bis della LRC 16/04 che – per ragioni pratiche – si trascrive nuovamente:

Art. 43-bis

Regolamento di attuazione

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui

all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.

La LRC 16/04 è inequivocabile, laddove stabilisce che :

  • la Regione avrebbe dovuto emanare un “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE”, cioè un regolamento contenente norme di dettaglio rispettose dei “dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c)”;



  • che questo Regolamento avrebbe dovuto contenere – in generale - norme per la formazione degli strumenti urbanistici di livello comunale, provinciale, ecc… .

 

E allora vediamo cosa prevede questo “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” approvato nell’agosto 2011 :

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ai sensi dell’articolo 43 bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41(sportello unico dell’edilizia) commi 2 e 3, e 43 (accertamenti di conformità delle opere abusive) della legge regionale n.16/2004. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano ai su menzionati piani le disposizioni della legge statale e regionale in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con DPGR n. 17/2009.

2. Ai sensi del presente regolamento per amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta ed approva il piano.

3. Ferma restando la previsione dell’articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.

4. I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell’avvio del procedimento stesso.

 

 

Di fronte al testo del Regolamento viene in evidenza che il comma 3 dell’art. 1, contenente la disposizione “i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale“ statuisce “Ferma restando la previsione dell’articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13…”.

 

E allora, da bravi cercatori di senso, vediamo cosa dicono queste norme che, secondo il Regolamento n. 5/2011, restano ferme :

 

 

 

- LRC 16/2004 -

 

Art. 39

Poteri sostitutivi.

1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni33, attua l'intervento sostitutivo.

4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale.

 

 

Beh, è abbastanza chiaro che l’art. 39 della LRC 16/04 non concede alcun appiglio alla previsione di una “decadenza” degli strumenti urbanistici. Infatti, il rapporto di questa disposizione con le altre della LRC 16/04 riferibili al problema del rinnovamento degli strumenti urbanistici comunali è così definito:

 

  • la LRC 16/04, proponendo il metodo della “Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione”, statuisce al comma 3 di questa norma :

 

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

 

 

 

  • la medesima LRC 16/04, poi, quanto al rapporto tra piani di diverso livello impone le seguenti regole di salvaguardia:

 

Art. 10 - Salvaguardia.

1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese:

a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione;

b) l'approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.

2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.

 

 

  • la medesima LRC 16/04, infine, quanto, alla fase di passaggio dai vecchi ai nuovi strumenti urbanistici stabilisce:

 

Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.

1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Ptr.

2. I comuni adottano, entro due anni dall'entrata in vigore del Ptcp, il Puc e il Ruec.

3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti si applicano, fino alla data di entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/1982, salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 10. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni di cui al presente comma, che non hanno ancora adottato il Puc, il rapporto di copertura previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17/1982, è determinato in un ventesimo dell'area di proprietà.

4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/1982 non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.

4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.

5. La Regione adotta il Ptr entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge, la verifica di compatibilità dei Puc e dei Ptcp, adottati, ai fini dell'approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.

 

 

Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere.

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro approvazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle varianti ai Prg già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.

 

Dunque, se si opera una lettura coordinata degli artt. 3, 10, 39, 44 e 45 della LRC 16/04 si ricava agevolmente che:

  • se una Provincia adotta il PTCP, nelle more della definitiva approvazione dello stesso si impone, ovviamente, l’applicazione di misure di salvaguardia consistenti nella “sospensione” delle procedure di approvazione di strumenti urbanistici Comunali incompatibili con il PTCP in itinere;

  • l’approvazione definitiva di un PTCP da parte di una Provincia, invece, impone ai Comuni subordinati di rinnovare i propri strumenti urbanistici generali mediante adozione di PUC e REC entro i successivi 2 anni;

  • ma, nelle more della definitiva approvazione dei PUC, che fine fanno gli strumenti urbanistici previgenti, DECADONO ? Certamente no, visto che l’art. 44, comma 4-bis prevede “Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale.”;

  • e che gli strumenti urbanistici vigenti non decadono si evince dalla ulteriore previsione dell’art. 45, comma 2, secondo il quale resta immutato il diritto alla definizione delle “varianti ai Prg già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.“;

  • dunque la conclusione è lineare: la LRC 16/04 non ha mai fissato limiti temporali - per il passaggio dai vecchi ai nuovi strumenti urbanistici - oltre i quali operasse la ”DECADENZA” o “PERDITA DI EFFICACIA” della pianificazione comunale previgente. Ha invece stabilito, all’art. 39, che l’inattività dei Comuni avrebbe comportato l’intervento – in via sostitutiva – della Regione o della Provincia;

  • dunque la disposizione contenuta nel Regolamento di attuazione n. 5/2011, all’art. 1 comma 3 , secondo la quale “i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale“, collide irrimediabilmente con i principi enunciati dalla LRC 16/04 .

 

Conduciamo ora una analoga analisi con riferimento alla LRC 13/2008, cui pure rinvia il Regolamento di attuazione n. 5/2011. A partire dalla trascrizione dell’invocato art. 9:

 

 

- LRC 13 ottobre 2008 n.13 -

 

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su basi cartografiche omogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui alla legge regionale n.16/2004, articolo 17, ovvero realizzate a cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.

2. La cartografia e i dati territoriali relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono trasmessi dalle Province, successivamente alla loro approvazione, alla regione Campania, AGC – Governo del territorio, per il completamento del SIT regionale ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 17.

3. La cartografia di piano di cui all'articolo 1, comma 6, è integrata e modificata con delibera di Giunta regionale, sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.

4. La carta unica del territorio di cui della legge regionale n.16/2004, articolo17, lettera e) è costituita dalla pianificazione territoriale e urbanistica comunale e rappresenta il riferimento esclusivo per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sopravvenuti.

5. L’adozione della proposta di PTCP, di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 20, comma 1, avviene entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del PTR. In mancanza si applica quanto disposto dall’articolo 39, comma 3, della stessa legge.

6. I Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica quanto disposto dalla legge regionale n.16/2004, articolo 39, comma 1.

7. Dall’approvazione del piano di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), perdono validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n.35.

8. Le intese con le amministrazioni pubbliche e organismi competenti di livello regionale, di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 8 e 9, sono obbligatorie ai fini dell’approvazione da parte della Regione dei relativi piani di cui all’articolo 18, commi 7 e 9 della stessa legge.

9. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, aggiorna, ogni due anni, gli aspetti strategici dei quadri territoriali di riferimento del documento di piano di cui all’articolo 1, comma 3, anche al fine di garantire sinergie con la programmazione socio- economica regionale e con le linee strategiche economiche adottate dal DSR e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari, relativamente alla definizione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, dei campi territoriali complessi e di indirizzi attinenti alle intese e cooperazione istituzionale e alla copianificazione di cui, rispettivamente, al terzo, quarto e quinto quadro territoriale di riferimento. L’aggiornamento tiene conto della visione socio-economica nell’ambito del documento di piano e della cartografia.

10. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui alla legge regionale 16/2004, articolo 16, comma 1, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

11. Presso l’AGC -Governo del territorio- è istituita una struttura di staff per gli adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004, articolo 47, e per la redazione di apposito regolamento al fine della individuazione dei piani e programmi da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli atti e procedure conseguenziali.

12. E’ istituito, ai sensi del decreto legislativo n.42/2004, articolo 133, con le finalità ivi indicate, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con funzione di centro cartografico regionale per l’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

 

Beh, anche in questo caso è abbastanza chiaro che l’art. 9 della LRC 13/08 non concede alcun appiglio alla previsione di una “decadenza” degli strumenti urbanistici, ribadendo l’unica conseguenza al mancato adeguamento della strumentazione urbanistica ai nuovi PTPC : L’INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE o PROVINCIALE.

 

 

Dunque, nuovamente :

 

  • la conclusione è lineare: la LRC 13/08 non ha mai fissato limiti temporali - per il passaggio dai vecchi ai nuovi strumenti urbanistici - oltre i quali operasse la”DECADENZA” o “PERDITA DI EFFICACIA” della pianificazione comunale previgente. Ha invece stabilito che l’inattività dei Comuni avrebbe comportato l’intervento – in via sostitutiva – della Regione o della Provincia ai sensi dell’art. 39 della LRC 16/04 ;

  • e quindi la disposizione contenuta nel Regolamento di attuazione n. 5/2011, all’art. 1 comma 3 , secondo la quale “i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale“, collide irrimediabilmente anche con i principi enunciati dalla LRC 13/08 .

 

  1. LITIGARE CON SE STESSSI

Se stiamo ai fatti, la conclusione è incredibile ma inevitabile: approvando il Regolamento n. 5/2011 la Giunta Regionale della Campania ha deciso di litigare con … il Consiglio della Regione Campania.

E, al di là di ogni commento retorico - moralistico sulle ragioni di questo deprecabile sciorinare panni sporchi che dovrebbero essere lavati in famiglia, non si può tacere sulle conseguenze di decisioni assunte senza la dovuta calma:

 

  • è un fatto che il “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO del 4 agosto 2011 n. 5“, per sua propria inequivocabile definizione, attua una previsione della LRC 16/04 , in particolare l’art. 43- bis;

 

  • è un fatto, quindi, che in quanto “regolamento di attuazione“ si costituisce come una fonte di diritto secondaria e – in base al principio di gerarchia3 - “non può contenere norme in contrasto con le disposizioni della citata legge” (art.4 . disp. pred. cod. civ.), perché si tratterebbe di norme illegittime e quindi soggette ad annullamento da parte del giudice amministrativo.

 

Ma anche prescindendo da ogni tentativo di consecutio logica, si resta svuotati dai non sense sparsi nello stesso Regolamento n. 5/2011 .

 

Infatti:

 

  • ammessa – benché non concessa – la legittimità dell’art. 1, 3 comma, del Regolamento di attuazione n. 5/2011, e cioè la legittimità della statuizione secondo la quale “i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale“;

 

  • come si concilia - questa disposizione - con l’altra contenuta nel medesimo Regolamento n. 5/2011, all’art. 6 comma 4 , secondo la quale “Per i Comuni che siano sprovvisti di PUC, …,le varianti allo strumento urbanistico vigente, …, sono consentite esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico” ? ;

 

  • Già, perché se i Comuni sprovvisti di PUC sono destinati a soggiacere alla disciplina dell’art. 9 del DPR 380/01, è da escludersi la possibilità che questi stessi Comuni sprovvisti di PUC possano essere interessati a perseguire “varianti allo strumento urbanistico vigente” … ;

 

  • Insomma: litigate pure, se volete. Ma non litigate con voi stessi.

 

  • E magari, appena avrete ritrovato la calma, spiegateci il senso di una norma con cui si dispone che “i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale“ e, contemporaneamente, che “Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti” … … …

 

Piedimonte Matese, 29/01/2012

 

 

 

 

 

1 LRC n.19 del 28 dicembre 2009, come modificato dalla LRC n. 1 del 5 gennaio 2011

2 Si osservi, infatti, che benché obbligati alla formazione di nuovi Piani Regolatori da redigere sulla base della nuova disciplina della L. 1150/1942, i Comuni non perdevano il potere di operare in base ai PRG vigenti.

3 In base al principio di gerarchia le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore. Esse sono disposte su una scala gerarchica : le norme che si trovano sui gradi superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che si trovano sui gradi inferiori. La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.