SEZ. 3 SENT.  35501  DEL 16/09/2003  (UD.30/05/2003) RV.  225881
     PRES. Postiglione A              REL. Onorato P              COD.PAR.392
     IMP. Spadetto        PM. (Conf.) Meloni V 
614001  SANITA'  PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Sentenza di       condanna  per violazione delle disposizioni di cui al D.L.gs n. 22 del       1997  -  Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla
elimi       nazione  delle conseguenze dannose o pericolose del reato -
Possibili       ta'  -  Disposizioni  codicistiche e legislative applicabili -
Individuazione. 
COD.PEN ART. 165 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 BIS 
D. LG. DEL 8/11/1997 NUM. 389 
L. DEL 9/12/1998 NUM. 426 
D. P. R. DEL 10/9/1982 NUM. 915 *COST. 
    In  tema  di  gestione  dei  rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del
decreto  legislativo  5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D. P. R. 10 settembre  1982  n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, puo'
subordinare  la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle
conseguenze  dannose  o  pericolose  nascenti dal reato, con la unica precisazione
che  in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento  di  un sito la sospensione condizionale della pena potra' essere
subordinata  alla  esecuzione  degli  interventi  di  messa in sicurezza, bonifica e
ripristino  ambientale  previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto  n.  22,  stante la espressa previsione contenuta nel successivo art.
51  bis;  per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi,  anche se talvolta prodomici, da quello di inquinamento di un sito, il
giudice  puo'  applicare  la  previsione  codicistica  di cui all'art. 165, e quindi  subordinare  il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo
le modalita' da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna. 
Fonte CED Cassazione
 
                    




