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SEZ. 3 SENT. 37508 DEL 02/10/2003 (UD.25/06/2003) RV. 225929
PRES. Toriello F REL. Postiglione A COD.PAR.392
IMP. Papa PM. (Diff.) Iacoviello F 
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione di manufatti - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento. 
L. DEL 21/12/2001 NUM. 443 ART. 1 COMMA 17 *COST. 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 8 
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 6

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I materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto e reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere non assumono la natura di rifiuto, stante la interpretazione autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nel decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, atteso che sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente
la demolizione del manufatto ed il reimpiego integrale sul posto, e l'assenza di prova di un reale pericolo per l'ambiente.
Fonte CED Cassazione