Cass. Sez. III n. 41821 del 7 novembre 2022 (CC 19 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. PM in proc. Pagano
Urbanistica.Condono edilizio e disciplina regionale

In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, l'art. 28 della legge reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ha introdotto una mera semplificazione procedurale, non incidendo in alcun modo sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti, posto che il ricorso alla procedura semplificata e la presentazione di una perizia giurata non gli impediscono di effettuare un controllo identico a quello previsto dalla normativa nazionale

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza presentata nell’interesse di Angela Pagano, revocando l’ordine di demolizione con riferimento all'immobile abusivo sito in Casteldaccia, contrada Corvo, disposto con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 3 gennaio 2003, irrevocabile il 4 ottobre 2005, sul presupposto che si era formato il silenzio-assenso in seguito alla presentazione di perizia giurata sostitutiva della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 28 l.r. n. 16 del 2016.

2. Avverso l’indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica territoriale affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione con riferimento al silenzio-assenso. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, pur dando atto che non erano trascorsi i 90 giorni dal deposito della perizia giurata presso il Comune,  aveva tuttavia ritenuto che la perizia medesima avesse acquistato efficacia dei titolo abilitativo e sanante; di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto formatosi il silenzio-assenso, disponendo la revoca dell'ordine di demolizione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 28 l.r. Sicilia n. 16 del 2016. Nel ricollegarsi al motivo precedente, evidenzia il ricorrente che l'art. 28 l.r. n. 16 del 2016 non ha introdotto una nuova forma di condono edilizio, bensì una mera semplificazione procedurale che non incide sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice dell'esecuzione. Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a prendere atto della presentazione dell'istanza di sanatoria e dell'avvenuto deposito di una perizia giurata, senza verificare la validità ed efficacia del titolo abilitativo, che, nella specie non è dato ravvisare, posto che l'immobile ricadeva in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto della frana e, come emerge dalla sentenza definitiva di condanna, i lavori erano ancora in corso nel gennaio 2020, sicché il condono astrattamente applicabile è quello di cui al d.l. n. 269 del 2003, che limita la condonabilità ai soli interventi di minore importanza, con esclusione degli abusi edilizi maggiori, come quello in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento stante la fondatezza dei motivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi.

2. In primo luogo va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Sezione, nel caso in cui vi sia una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di esaminare con attenzione i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura e, segnatamente, di accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza di tali cause, di valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (cfr. Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050; Sez. 3, n. 38997 del 26/9/2007, Di Somma, Rv. 237815), nonché di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo eventualmente rilasciato (v. Sez. 3, n. 55028 del 9/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972)

3. In secondo luogo, va riaffermato il principio in forza del quale, in tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, l'art. 28 della legge reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ha introdotto una mera semplificazione procedurale, non incidendo in alcun modo sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti, posto che il ricorso alla procedura semplificata e la presentazione di una perizia giurata non gli impediscono di effettuare un controllo identico a quello previsto dalla normativa nazionale (Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, dep. 13/09/2021, pmt in c. Di Benedetto, Rv. 282082)
Invero, la L.R. n. 16 del 2016 stabilisce, all'art. 28, che i titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della legge medesima una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione, nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le pratiche sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 per cento delle perizie presentate e, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo.
Si tratta di una procedura semplificata per la definizione delle pratiche di condono la quale, come è evidente, presuppone una verifica soltanto eventuale da parte dell'autorità competente ed affida il controllo circa la sussistenza dei requisiti di condonabilità dell'opera ad un privato, ancorché tecnicamente qualificato e responsabile di quanto attestato nella perizia giurata.

4. Per ciò che riguarda la sussistenza dei rapporti tra la normativa nazionale e quella regionale, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. F, n. 46500 del 30/8/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 (dep. 2017), Calabrò e altro, Rv. 270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935).
Con specifico riferimento alla L.R. n. 16 del 2016 si è invece affermato, in relazione al condono di cui alla L. n. 326 del 2003, che l'iter procedimentale introdotto dal legislatore regionale non può consentire di superare i limiti sostanziali della disciplina dettata dalla disciplina nazionale (integralmente recepita, nella specie, da quella regionale), escludendo quindi che l'equipollenza al titolo abilitativo riconosciuta alla perizia giurata possa finire con il prevalere sulle limitazioni della disciplina generale rispetto a una certa tipologia di interventi, rispetto alla quale è stata espressamente esclusa l'operatività del condono (Sez. 3, n. 29986 del 5/3/2019, Bronzino, non massimata).

5. Orbene, nel caso di specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi indicati.
Invero, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente accolto la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, oggetto di sentenza irrevocabile, sul presupposto che “la perizia abbia acquistato efficacia di titolo abilitativo e sanante”: presupposto che non si era affatto verificato, dal momento che, come accertato dallo stesso Tribunale, “non sono trascorsi 90 giorni dal deposito della perizia giurata presso il Comune competente” (p. 2 dell'ordinanza impugnata).
Ad ogni modo, anche qualora la perizia acquisti efficacia di titolo abitativo, il giudice dell'esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento sulla base, anche, degli accertamenti di fatto racchiusi nella sentenza irrevocabile di condanna, al fine di escludere la sussistenza dei limiti che ostano alla condonabilità degli abusi ai sensi della l. n. 326 del 2003.

6. Per i motivi dinanzi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, che si uniformerà ai principi dinanzi indicati.


P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame.
Così deciso il 19/10/2022.