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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 23 novembre 2005
 Rettifica della circolare 22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203».
Gazzetta Ufficiale N. 280 del 01 Dicembre 2005
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2005, n. 81, e' stata
 pubblicata la circolare 22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operativita'
 nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n.
 203».
 
 Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima,
 e' stato riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici
 e' pertanto pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo di
 rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
 Poiche' tale errore sta causando notevoli problemi agli operatori,
 rallentando l'iscrizione al repertorio del riciclaggio, si ritiene
 necessario apportare la seguente rettifica:
 
 al punto 1.2 della circolare 22 marzo 2005, le parole «Il
 limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%» sono
 sostituite dalle seguenti: «Il limite minimo di rifiuti organici
 derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
 Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
                    




