DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186     
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  16  dicembre  2008  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che  reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee -Legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2009,  n  133,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE)  n.  1907/2006,  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione delle direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  istituzione  del
Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'articolo  7,  primo
comma, lettera c); 
  Ritenuto   necessario   fornire   disposizioni   applicative    del
regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto concerne in particolare  le
sanzioni applicabili alle violazioni delle  disposizioni  del  citato
regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse
siano  attuate  in  applicazione  dell'articolo   47   del   medesimo
regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso nella seduta del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e  per  i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
relativo alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele che modifica ed  abroga  le  direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE che reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.
1907/2006, di seguito denominato: «regolamento». 

        
      
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. 
  2. Nelle more delle designazioni dell'autorita' competente o  delle
autorita' competenti di  cui  all'articolo  43  del  regolamento,  si
intende «Autorita' competente nazionale» il Ministero della salute  -
Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria  e  si   intendono
«Autorita' competente locali» quelle che le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della
propria legislazione  e  organizzazione,  in  applicazione  a  quanto
previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29
ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 
    a)  etichetta  trasporto:  l'etichetta  utilizzata   secondo   le
disposizioni per il trasporto di merci pericolose; 
    b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni  del
regolamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
Violazione dell'obbligo derivante dagli  articoli  4,  11  e  61  del
  regolamento  in  materia  di   classificazione,   etichettatura   e
  imballaggio. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
importatore o l'utilizzatore a  valle  che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento,  non  classifica  una
sostanza o una miscela ovvero la classifica  senza  ottemperare  alle
prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il
produttore di articoli e l'importatore che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 4, paragrafo 2, del  regolamento,  non  classifica  una
sostanza o una miscela ovvero la classifica  senza  ottemperare  alle
prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle  che  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento,  non  classifica  una
sostanza o la classifica senza ottemperare alle prescrizioni  di  cui
al titolo V  del  medesimo  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il
fornitore, l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo  4,
paragrafo 4, del regolamento, non etichetta ed imballa una sostanza o
una miscela classificata come  pericolosa,  ovvero  la  etichetta  ed
imballa in modo difforme da quanto prescritto dai titoli III e IV del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   fornitore   o
l'importatore che nelle ipotesi previste dall'articolo  4,  paragrafo
7, del regolamento non etichetta una miscela, ovvero la etichetta  in
modo difforme da quanto prescritto dal titolo III del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   produttore   o
l'importatore di articoli che nelle ipotesi previste dall'articolo 4,
paragrafo 8, del regolamento, omette di classificare, etichettare  ed
imballare gli articoli di cui alla sezione 2.1  dell'allegato  I  del
medesimo regolamento, ovvero li classifica, li etichetta e li imballa
in modo difforme dalle prescrizioni indicate dal medesimo articolo 4,
paragrafo 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2,  omette,  ai  fini  della
classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener  conto  di
una sostanza classificata come pericolosa e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisce  reato  il  fornitore  di  una
sostanza che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo  61,
paragrafo   3,   del   regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
60.000 euro. 

        
      
                               Art. 4 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e  49  del
  regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore  o  l'utilizzatore  a  valle  che  non  ottempera  agli
obblighi di identificazione, esame e valutazione  delle  informazioni
disponibili sulle sostanze o sulle miscele stabilito dagli articoli 5
e  6  del  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore, l'utilizzatore a valle o il  soggetto  che  assume  la
responsabilita'  dell'immissione  sul  mercato  che   nelle   ipotesi
previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento,  non  esegue,
ovvero esegue in modo difforme le prove ivi prescritte,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a  valle  che  non  si  conforma  alle
prescrizioni poste dall'articolo 8,  paragrafo  5,  del  regolamento,
entro  il  termine   ivi   previsto   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore, il  soggetto
responsabile della  liquidazione  dell'impresa  del  fornitore  o  il
soggetto che assume la responsabilita' dell'immissione sul mercato di
una sostanza o di una miscela che non ottempera, ovvero ottempera  in
modo difforme, agli obblighi di raccolta, e di messa  a  disposizione
delle informazioni  imposti  dall'articolo  49,  paragrafo  1,  primo
periodo, e paragrafo 2, del regolamento, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
18.000 euro. 

        
      
                               Art. 5 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento  in
  materia di sperimentazione su animali e sull'uomo. 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  effettua  prove
sugli  animali  in  violazione  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove su
primati non umani, in violazione dell'articolo 7,  paragrafo  2,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  3. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua prove sugli esseri umani,  in  violazione  dell'articolo  7,
paragrafo 3, del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da 40.000 euro a 150.000 euro. 

        
      
                               Art. 6 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12  e  15  del
  regolamento in materia di revisione della  classificazione,  limiti
  di concentrazione e fattori M. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento,  non
ottempera  all'obbligo  di  stabilire  i  limiti  di   concentrazione
specifici ivi previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, ed al  di  fuori  dei
casi previsti dall'articolo  10,  paragrafo  4,  primo  periodo,  del
medesimo  regolamento,  non  ottempera  all'obbligo  di  stabilire  i
fattori M, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  3. Chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 10, paragrafo  4,
secondo periodo, del regolamento, viola  l'obbligo  di  stabilire  un
fattore M, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle  di  una  sostanza  o  di  una
miscela che, nelle ipotesi previste dall'articolo 12 del regolamento,
non  ottempera  alle  prescrizioni  in  materia  di   classificazione
previste  dal  medesimo  articolo  12,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
60.000 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del  regolamento,  non  ottempera,
ovvero ottempera con ritardo ingiustificato all'obbligo di  revisione
della classificazione delle sostanze e delle miscele ivi  prescritto,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 

        
      
                               Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 17,  24,  28,  29,
  30, 31 e 32 del regolamento in materia di etichettatura. 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  di  una
sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi  previste  dall'articolo
17, paragrafo 1, del regolamento, non ottempera alle prescrizioni  in
materia di etichettatura ivi contemplate e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro. 
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  di  una
sostanza o di  una  miscela  che  immette  la  medesima  sul  mercato
nazionale e non utilizza nell'etichetta la lingua italiana  ai  sensi
dell'articolo 17, paragrafo 2,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 18.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o l'utilizzatore a valle che,  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 24 del  regolamento,  riporta  sull'etichetta  o  nella
scheda dati di sicurezza, una denominazione chimica  alternativa  non
autorizzata secondo la procedura contemplata dal  medesimo  articolo,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  di  una
sostanza che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24,  paragrafo  7,
del  regolamento,  usa  la  denominazione  chimica  alternativa,   e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  di  una
sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dai punti 1.5.1
o 1.5.2 dell'allegato I del regolamento, applica un'etichetta redatta
in violazione dei criteri definiti nei medesimi punti 1.5.1 o  1.5.2,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, fornisce  al
pubblico una sostanza o una miscela che non  riporta  nell'etichetta,
ovvero riporta in modo errato o parziale, il  consiglio  di  prudenza
indicato dal medesimo articolo 28,  paragrafo  2,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 18.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento, fornisce  al
pubblico una sostanza o  una  miscela  pericolosa  senza  ottemperare
all'obbligo indicato  dal  medesimo  articolo  29,  paragrafo  3,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  8. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  di  una
sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi  previste  dall'articolo
30, paragrafi 1, primo periodo, e 2, del regolamento, non  ottempera,
ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo  non  conforme,  agli
obblighi di aggiornamento dell'etichetta ivi contemplati, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
5.000 euro a 30.000 euro. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
prescrizioni in materia di etichettatura previste dagli articoli  31,
paragrafi da 1 a 4, e 32, paragrafi 1, 4 e  6,  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 

        
      
                               Art. 8 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  33  e  35  del
  regolamento in materia di etichettatura e imballaggio. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
prescrizioni in materia di etichettatura  degli  imballaggi  previste
dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa  che  non
ottemperano  ovvero  ottemperano  in  modo  errato  o  parziale  alle
prescrizioni  previste  dall'articolo  35,  paragrafi  1  e  2,   del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 

        
      
                               Art. 9 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  16  e  40  del
  regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all'Agenzia. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   e
l'importatore che, nelle ipotesi previste dall'articolo 16, paragrafo
1, del regolamento, non ottempera all'obbligo  di  comunicazione  ivi
previsto, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro il fabbricante, l'importatore o il gruppo di  fabbricanti
o importatori che: 
    a) nelle ipotesi previste  dall'articolo  40,  paragrafo  1,  del
regolamento, non ottempera all'obbligo di notifica  ivi  contemplato,
ovvero vi ottempera  oltre  il  termine  previsto  dall'articolo  40,
paragrafo 3, del medesimo regolamento; 
    b) nelle ipotesi previste  dall'articolo  40,  paragrafo  2,  del
regolamento,  non  ottempera   all'obbligo   di   aggiornamento   ivi
contemplato. 

        
      
                               Art. 10 
 
Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45  del  regolamento
  in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di
  sanita'. 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'importatore   o
l'utilizzatore a  valle  responsabile  della  commercializzazione  di
miscele sul mercato  nazionale,  che  non  ottempera  all'obbligo  di
comunicazione  delle  informazioni   di   cui   all'articolo   15   e
all'allegato XI  del  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,
all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo  3,  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 

        
      
                               Art. 11 
 
             Criteri per la decurtazione delle sanzioni 
 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 3, commi da 2 a 5, dall'articolo
4, commi 2 e 4, dall'articolo 7, commi 6  e  8,  e  dall'articolo  8,
comma 2, la sanzione e' diminuita  da  un  terzo  alla  meta'  se  la
condotta  e'  posta  in  essere  dall'autore  in   difformita'   alle
prescrizioni indicate dalle medesime disposizioni. 

        
      
                               Art. 12 
 
                   Sistema di controlli ufficiali 
 
  1.  L'attivita'  di  controllo  ufficiale  e'   prerogativa   delle
«Autorita' competenti» di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. Al fine di permettere il coerente  adeguamento  del  sistema  di
vigilanza, le «Autorita' competenti» di cui all'articolo 2, comma  2,
l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanita'
marittima, aerea e di frontiera (USMAF) individuano le  modalita'  di
coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche  in  coerenza
con  i   principi   dello   sportello   unico   doganale,   istituito
dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 4 novembre 2010, n. 242. 
  3.  I  soggetti  pubblici  interessati  svolgono  le  attivita'  di
controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4. I soggetti che svolgono l'attivita' di  controllo  ufficiale  di
cui al presente articolo sono tenuti agli  obblighi  di  riservatezza
relativamente  alle  informazioni  acquisite,  in  conformita'   alla
legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
le violazioni del presente  decreto,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per  essere  successivamente  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero della salute,  allo  scopo  di  incrementare
eventualmente  le  attivita'   ispettive   nonche'   di   predisporre
eventualmente un piano  di  iniziative  atte  a  soddisfare  esigenze
formative  ed  informative  primarie  del  sistema   pubblico   sulle
tematiche  della  valutazione  del  pericolo  connessi  agli  aspetti
chimico fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze  in
quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute  umana  e
ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con  l'universita'
ed enti di ricerca. 

        
      
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Non e' ammesso il pagamento in  misura  ridotta  delle  sanzioni
previste nel presente decreto. 
  2. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65; 
    b) l'articolo 17 del decreto legislativo 14  settembre  2009,  n.
133. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, nell'ambito delle proprie  competenze,  alla  irrogazione
delle relative sanzioni, dandone  comunicazione  al  Ministero  della
salute. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai  fini  dell'accertamento  e
dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano  nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Bernini,  Ministro   per   le   politiche
                            europee 
 
                            Palma, Ministro della giustizia 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                            regioni e per la coesione territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma