T.A.R. Puglia(LE) Sez. I n. 800 del 4 maggio 2011
Ambiente in genere. Legittimazione articolazioni locali associazioni

Le articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche non possono, infatti, essere riconosciute titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello nazionale dell’associazione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 613 del 2008, proposto da:
Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Giorgio, con domicilio eletto presso Massimo Erroi in Lecce, via S. Trinchese, 63;


contro


Comune di Palagiano, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Soggia, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti di

Fava Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Alessandro Orlandini in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

per l'annullamento

del "permesso di costruire in sanatoria" per "mutamento della destinazione d'uso da abitazione a commerciale-struttura ricettiva”, dell’immobile sito in Palagiano località Conca d'Oro al foglio di mappa 46 p.lla 532 sub.20 e sub 21, emesso dal Comune di Palagiano l'11.01.2008 col n. 1/08, prot. n.422.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palagiano e di Fava Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. De Giorgio per l’associazione ricorrente, l’Avv. Carnevale in sostituzione di Soggia per l’Amministrazione comunale di Palagiano e l’Avv. Valla per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


In data 15 novembre 2004, il Sig. Giuseppe Fava presentava all’Amministrazione comunale di Palagiano un’istanza (acquisita al protocollo comunale al n. 18517) tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32, 25° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326) per il mutamento della destinazione d’uso, senza necessità di opere edilizie, da abitazione a commerciale-struttura ricettiva dell’immobile sito in località “Conca d’Oro”, distinto in catasto al foglio 46, p.lla 532, sub. 20 (piano Terra) e 21 (piano primo), realizzato in data anteriore al 1967 e successivamente oggetto della concessione in sanatoria 30 novembre 1999 n. 107.

L’istanza era accolta con il permesso di costruire in sanatoria 11 gennaio 2008 n. 01/08 che legittimava il <<mutamento di destinazione d’uso da abitazione a commerciale-struttura ricettiva>> dell’immobile in questione.

Il permesso di costruire in sanatoria era impugnato dall’associazione di protezione ambientale ricorrente per: 1) violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà, sviamento di potere, travisamento dei fatti, nonché omesse istruttoria e motivazione; 2) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, del d.p.r. 357 del 1997, della l.r. Puglia n. 19/1997, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, nonché omesse istruttoria e motivazione; 3) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione; 4) violazione, sotto altro profilo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, nonché omesse istruttoria e motivazione.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Palagiano e il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso; il controinteressato sollevava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 483/2008, l’istanza di tutela cautelare proposta dalla società di tutela ambientale ricorrente, sulla base della seguente motivazione: <<considerato: -che, trattandosi di sanatoria di mutamento di destinazione d’uso puramente funzionale è positivamente escluso il rischio di ulteriori compromissioni dell’ambiente, trattandosi di intervento ormai realizzato sotto il profilo fisico e comunque operativo da anni; -che, comunque, il provvedimento di sanatoria esplica effetti con riferimento al solo mutamento di destinazione d’uso di una piccola unità abitativa già realizzata ed abitata da anni e che quindi sono estranei alla presente fattispecie i rischi derivanti da operazioni di trasformazione del territorio di ben diversa entità, che, allo stato, non risultano essere state autorizzate e che sono quindi estranee alla valutazione della presente fattispecie sotto il profilo cautelare>>.

All'udienza del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.


DIRITTO


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; sez. V, 29 luglio 1997, n. 854; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912), le articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche non possono, infatti, essere riconosciute titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello nazionale dell’associazione: <<la speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18, l. 8 luglio 1986 n. 349, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata; ed infatti, o l'articolazione costituisce un soggetto a sé stante, ed in tale caso non rientra nella sfera di previsione del cit. art. 18, ovvero rappresenta un'articolazione territoriale dell' associazione, ed in tal caso il presidente del comitato locale, in quanto tale, non ha la rappresentanza dell'associazione nazionale, la sola legittimata ex lege, né il potere di promuovere la lite per suo conto e in suo nome>> (T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912).

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Presidente Regionale di Legambiente e non dagli organi rappresentativi dell’associazione a livello nazionale; è quindi impossibile riconoscere la legittimazione alla proposizione del ricorso prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349.

Del resto, nel caso che ci occupa, la legittimazione al ricorso non potrebbe neanche essere riconosciuta sulla base della ormai consolidata giurisprudenza che ha rilevato come il giudice possa riconoscere la legittimazione all’impugnazione di associazioni locali di protezione ambientale che dimostrino di contemplare all’interno dei propri fini statutari la protezione dell’ambiente e di avere un grado adeguato di rappresentatività di tale interesse nell’ambito territoriale ove è situato il bene ambientale presuntivamente leso: <<è ormai acquisito che ai sensi dell’art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349 è stato creato un criterio di legittimazione "legale" che si aggiunge a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per la azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce. Ne consegue che il g.a. può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso>> (Consiglio Stato, sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36088).

A questo proposito, l’associazione ambientalistica ricorrente non ha però fornito alcuna dimostrazione della propria rappresentatività a livello locale degli interessi ambientali, limitandosi a richiamare solo la legittimazione ex lege prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349; è quindi impossibile riconoscere anche quella legittimazione a ricorrere che viene spesso riconosciuta dal giudice amministrativo, per effetto della dimostrazione da parte dell’associazione del proprio radicamento territoriale nel contesto in riferimento e di un’adeguata rappresentatività degli interessi ambientali.

La legittimazione al ricorso non può poi essere riconosciuta neanche facendo leva su considerazioni legate alla particolare articolazione territoriale dell’associazione Legambiente; la Sezione ritiene, infatti, di condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4456, emessa con specifico riferimento a Legambiente) che ha, a sua volta, richiamato l’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2) ed orientato per la sostanziale impossibilità, per le previsioni statutarie, di procedere ad una “delega” a livello territoriale dell’eccezionale legittimazione attribuita al legislatore solo all’associazione nazionale (e, quindi, agli organi rappresentativi nazionali della stessa): << la giurisprudenza ha, invero, opportunamente puntualizzato che, in una situazione come quella in discorso, in cui la legittimazione ad agire discende direttamente dalla legge, neppure la previsione statutaria potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell'ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all'ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale (v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 3478)>> (Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2, emanata con riferimento a codice del consumo, ma sulla base di principi estensibili a tutte le ipotesi di legittimazione ex lege di associazioni rappresentative di interessi collettivi).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2011