Cass. Civile Sez. 1, Sentenza n. 10103 del 25/07/2001
Presidente: Rocchi A. Estensore: Spagna Musso E. P.M. Russo LA. (Conf.)
CARUSO (Guida) contro PROV. CAMPOBASSO (Non cost.)
(Rigetta, Pret. Larino, 10 ottobre 1998).
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali - Violazione dell'art. 22 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità - Mancata emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. citato - Irrilevanza.

L'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi legittima la P.A. all'irrogazione, nei confronti del contravventore, della sanzione amministrativa di cui agli artt. 12 ss. del D.Lgs. n. 22 del 1997, non spiegando, all'uopo, influenza, ai fini sanzionatori "de quibus", la mancata emanazione dei decreti attuativi del citato decreto legislativo.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO ANGELO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della DITTA FRATELLI CARUSO S.n.c., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO INNOCENTI 32, presso l'avvocato MARIANO M., 8 rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDA ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI CAMPOBASSO,
- intimata -
avverso la sentenza n. 180/98 della Pretura di LARINO, Sezione distaccata di TERMOLI, depositata il 10/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Guida, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 27/9/97, Caruso Angelo, in proprio e quale legale rappresentante della F.lli Caruso S.n.c., svolgente attività di lavorazione di "materiali inerti", proponeva opposizione, ex l. n. 689/81, innanzi al Pretore di Larino, sezione distaccata di Termoli, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal dirigente del quarto settore della Provincia di Campobasso in data 25/8/97 ed avente ad oggetto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di L. 60.000.000 per violazione del D.lgs. n. 22 del 1997 a seguito dell'omessa tenuta del registro di "carico e scarico" dei c.d. rifiuti speciali pericolosi.
Costituitasi la Provincia, l'adito Pretore, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione; affermava, in particolare, il Pretore che "l'eccezione di essere stato istituito il registro di carico e scarico con il D.lgs. n. 22 del 1997 e di non essere stato, alla data dell'accertamento, individuato il modello uniforme di cui alla normativa, è infondata. Invero, come espressamente previsto dallo stesso art. 12, sesto comma, del D.lgs. n. 22/97, in attesa dell'individuazione del modello uniforme... si applicano le disposizioni vigenti".
Ricorre per cassazione, con tre motivi, il Caruso; non ha svolto attività difensiva l'intimata Provincia.
Motivi della decisione
Con i tre motivi di ricorso si sostiene la violazione ed errata applicazione degli artt. 11, 12, 52 e 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e relativo difetto di motivazione, per non avere il Pretore preso in considerazione che la mancata emanazione dei decreti attuativi rende inapplicabile la normativa di cui al D.lgs. n. 22/97, posta a base dell'ordinanza-ingiunzione, e che, in particolare, alla data dell'ispezione, non era stato emanato ne' il decreto sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti ne' quello sull'individuazione del modello uniforme di registro, con conseguente mancata individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta di detto registro.
Il ricorso non merita accoglimento.
Premesso, infatti, come sopra riportato, che tutte le censure del ricorrente vertono sulla circostanza dell'"inefficacia" della sanzione in questione, per essere la stessa stata emanata sulla base del solo decreto legislativo n. 22/97 ed in mancanza dei relativi regolamenti attuativi, deve rilevarsi che tale prospettazione giuridica è, nella fattispecie in esame, del tutto destituita di fondamento: come, infatti, ben evidenziato nella decisione in esame, con logiche, ampie e condivisibili argomentazioni, il decreto legislativo suddetto (avente ad oggetto l'adozione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie nn. 62, 156 e 689 del 1991 in tema di disciplina sui rifiuti pericolosi) prevede esplicitamente, all'art. 12, sesto comma, che "in attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti". Ne deriva che, in mancanza dell'emanazione delle norme regolamentari di esecuzione del decreto in questione (tra cui il c.d. modello "uniforme" del registro di carico e scarico), alla cui entrata in vigore, pertanto, non è assolutamente riconosciuta natura di efficacia sospensiva delle leggi già disciplinanti il settore dei rifiuti pericolosi, trovano applicazione non solo le vigenti disposizioni in tema di istituzione del modello di registro di carico e scarico (d.m. n. 148/98) ed in tema di catasto dei rifiuti (d.m. n. 372/98) ma anche le stesse norme del D.lgs. n. 22/97, con specifico riferimento all'art. 12 disciplinante "i registri di carico e scarico", in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione in oggetto.
La mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Provincia di Campobasso comporta non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001