DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 200     
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed  in  particolare,
l'articolo 3; 
  Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che  reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  176,  recante  ratifica  della
Convenzione di Rotterdam sulla procedura  del  consenso  informato  a
priori  per  alcuni  prodotti  chimici  e  pesticidi  pericolosi  nel
commercio internazionale, con  allegati,  fatta  a  Rotterdam  il  10
settembre 1998; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  7
luglio 1992, con il  quale  il  Ministero  della  sanita',  e'  stato
indicato quale  autorita'  competente  in  materia  di  procedure  di
notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n.  1734/88
del Consiglio, del 16  giugno  1988,  relativo  alle  esportazioni  e
importazioni della comunita' di taluni prodotti chimici pericolosi; 
  Ritenuto  necessario  fornire  disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne  in  particolare  la
disciplina sanzionatoria inerente le  violazioni  delle  disposizioni
del citato regolamento e  l'individuazione  delle  misure  necessarie
affinche' esse siano attuate in  applicazione  dell'articolo  18  del
medesimo regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e  per  i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  689/2008
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  giugno   2008,
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di
seguito denominato: «regolamento». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) sostanza chimica: una sostanza ai sensi del  regolamento  (CE)
n. 1272/2008, presente allo stato puro o contenuta in una miscela,  o
una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione  degli
organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie: 
      1)   pesticidi,   compresi   formulati   pesticidi    altamente
pericolosi; 
      2) sostanze chimiche industriali; 
    b) miscela: una miscela o una soluzione composta di  due  o  piu'
sostanze; 
    c) articolo: un  prodotto  finito  che  contiene  o  include  una
sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito,
e' vietato o soggetto a rigorose restrizioni  in  forza  del  diritto
comunitario; 
    d) sostanze chimiche industriali: appartenenti ad una  delle  due
seguenti sottocategorie: 
      1) sostanze chimiche ad uso professionale; 
      2) sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore
finale; 
    e) esportazione: esportazione  permanente  o  temporanea  di  una
sostanza chimica in base alle condizioni specificate all'articolo 28,
(ex art. 23) del Trattato di funzionamento dell'Unione europea; 
    f) importazione: l'introduzione fisica  nel  territorio  doganale
dell'Unione europea di una  sostanza  chimica  cui  si  applichi  una
procedura doganale diversa dalla procedura  di  transito  comunitario
esterno per  le  merci  che  si  spostano  attraverso  il  territorio
doganale dell'Unione europea; 
    g) importatore: la persona fisica o  giuridica  che,  al  momento
dell'importazione nel territorio  doganale  dell'Unione  europea,  e'
destinataria della sostanza chimica; 
    h) esportatore: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche: 
      1)  la  persona  a  nome  della  quale  viene  rilasciata   una
dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento
dell'accettazione della  dichiarazione,  e'  titolare  del  contratto
stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una  parte  o
di un altro Paese e che ha la facolta' di decidere  che  la  sostanza
chimica venga  spedita  fuori  dal  territorio  doganale  dell'Unione
europea; 
      2) qualora non sussista  un  contratto  di  esportazione  o  il
titolare del contratto non agisca per proprio conto, la  persona  che
ha la facolta' di decidere che  la  sostanza  chimica  venga  spedita
fuori dal territorio doganale dell'Unione europea; 
      3) se il diritto di smaltimento della sostanza  chimica  spetta
ad una persona stabilita al di fuori dell'Unione europea in  base  al
contratto cui fa  riferimento  l'esportazione,  la  parte  contraente
stabilita nel territorio comunitario; 
    i) Convenzione: la Convenzione di Rotterdam, conclusa a Rotterdam
il 10 settembre 1998, concernente la procedura di assenso preliminare
con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari
pericolosi nel commercio internazionale; 
    l) Segretariato: il Segretariato della Convenzione di  Rotterdam,
di cui all'articolo 19 della medesima Convenzione; 
    m) circolare: il documento per l'attuazione della Convenzione  di
Rotterdam, emesso dal Segretariato di cui alla lettera l); 
    n)  parte  della  convenzione  o  parte:   qualsiasi   Stato   od
organizzazione  di  integrazione  economica   regionale   che   abbia
accettato di essere vincolato dalla convenzione; 
    o) altro Paese: un Paese che non e' una parte della Convenzione; 
    p)  OCSE:  Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico; 
    q) pesticidi: le sostanze chimiche appartenenti ad una delle  due
seguenti sottocategorie: 
      1) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui  al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari; 
      2)  altri  pesticidi,  quali  i  biocidi   disciplinati   dalla
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16
febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed  i
disinfettanti, gli insetticidi e  gli  antiparassitari  di  cui  alle
direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE. 
  2. L'Autorita'  nazionale  designata  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento e' il Ministero della salute. 

        
      
                               Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14,  paragrafo
  1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa
  alle parti e ad altri Paesi 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione per la prima  volta  o  successivamente
nell'anno civile a seguire di una sostanza  presente  nella  parte  1
dell'allegato  I  del  regolamento  o  una  miscela  contenente  tale
sostanza  in  concentrazioni  tali  da  fare  sorgere  l'obbligo   di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  che  non  ottempera  ovvero
ottempera  in  modo  inesatto  all'obbligo   di   notifica   di   cui
all'articolo 7,  paragrafo  2,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000  euro  a  60.000   euro.   Alla   stessa   sanzione   soggiace
l'esportatore di un articolo contenente una sostanza  elencata  nella
parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non  reattiva  o
una miscela contenente tale sostanza in una  concentrazione  tale  da
far sorgere l'obbligo di etichettatura ai sensi  del  citato  decreto
legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  o  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, che non  ottempera  alle  disposizioni  dell'articolo  14,
paragrafo 1, del regolamento. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza presente nella parte  1
dell'allegato I del regolamento o  di  una  miscela  contenente  tale
sostanza  in  concentrazioni  tali  da  fare  sorgere  l'obbligo   di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di
revisione della notifica di cui  all'articolo  7,  paragrafo  4,  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 

        
      
                               Art. 4 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento  in
  materia di informazioni sull'esportazione  e  sull'importazione  di
  sostanze chimiche 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'esportatore   o
l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica  ovvero
comunica  in  modo  inesatto  o  incompleto  all'Autorita'  nazionale
designata il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente,
attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale
o in quanto componente di una miscela o  di  un  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo  1,  del  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 18.000 euro. 

        
      
                               Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del  regolamento
  in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che  non  si
conforma alle decisioni riportate nelle  risposte  della  Commissione
europea di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del  regolamento,  entro
il  termine  stabilito,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti  2
o 3 dell'allegato I del regolamento o  una  miscela  contenente  tale
sostanza in concentrazione tale da poter  far  sorgere  l'obbligo  di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008,  senza  aver  ottenuto  consenso
esplicito dalla parte importatrice, ovvero senza  un  nuovo  consenso
esplicito oltre dodici mesi dopo  la  fine  del  terzo  anno  civile,
periodo applicabile del consenso, a meno  di  disposizioni  contrarie
contenute nel consenso medesimo di cui all'articolo 13, paragrafo  8,
lettera a), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti  2
o 3 dell'allegato I del regolamento o  una  miscela  contenente  tale
sostanza in concentrazione tale da poter  far  sorgere  l'obbligo  di
etichettatura ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.  65,
o del regolamento (CE) n. 1272/2008,  senza  aver  ottenuto  consenso
esplicito  dalla  parte  importatrice,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a
90.000 euro. 
  4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica: 
    a) quando l'ultima circolare emessa dal Segretariato dimostri che
la parte  importatrice  ha  acconsentito  all'importazione  ai  sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento; 
    b) nel caso di sostanza elencata nella parte  2  dell'allegato  I
del regolamento da esportare verso Paesi OCSE qualora la sostanza  e'
registrata ovvero autorizzata nel Paese OCSE in  questione  ai  sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento; 
    c) nel caso di esonero al consenso concesso dalla Commissione, di
durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 7
e 8, lettera b), del regolamento. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione  di  una  sostanza  nei  sei  mesi  che
precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla  data
di  fabbricazione,  a  meno  che  le  proprieta'  intrinseche   della
sostanza, di cui all'articolo 13, paragrafo 10,  primo  periodo,  del
regolamento lo consentano, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di  esportazione  di  un  pesticida  e  non  predispone
l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 13,  paragrafo  11,
del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla  stessa
sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione  di
un pesticida non conforme alle norme in materia di  purezza  previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 

        
      
                               Art. 6 
 
Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2,  del
  regolamento in materia di divieto di esportazione 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di  esportazione  di  una  sostanza  chimica  o  di  un
articolo elencati nell'allegato V del regolamento  in  violazione  al
divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del citato  regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 

        
      
                               Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del  regolamento
  in materia di informazione sui movimenti di transito 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte  3
dell'allegato  I  del  regolamento  in  favore  di  una  parte  della
Convenzione di  Rotterdam  elencata  nell'allegato  VI  del  medesimo
regolamento che non comunica  ovvero  comunica  in  modo  inesatto  o
incompleto all'Autorita' nazionale designata le informazioni  di  cui
all'allegato VI richieste  dalla  parte  della  convenzione  entro  i
termini stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 

        
      
                               Art. 8 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del  regolamento
  in materia di informazioni obbligatorie per  le  sostanze  chimiche
  esportate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di  sostanze
chimiche o miscele disciplinate dal regolamento che non adempie  agli
obblighi di etichettatura ed  imballaggio  di  cui  all'articolo  16,
paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione di esportazione di sostanze  di  cui  all'articolo  16,
paragrafo 1, del regolamento che non ottempera  ovvero  ottempera  in
modo  inesatto  o  incompleto  all'obbligo  di  fornire  una   scheda
informativa  sulla  sicurezza  conformemente  alle  disposizioni  del
regolamento  (CE)   n.   1907/2006,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
60.000 euro. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Pagamento sanzioni pecuniarie 
 
  1. Per le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto non  e'
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. L'attivita' di vigilanza e' esercitata dall'Autorita'  nazionale
designata e, nell'ambito delle rispettive competenze,  dalla  Agenzia
delle dogane e dalla Guardia di finanza. 
  2.  E'  disposto  il  sequestro  amministrativo,   a   carico   del
trasgressore della sostanza  chimica  in  quanto  tale  o  in  quanto
componente di una  miscela  o  di  un  articolo,  non  conforme  alle
previsioni del  regolamento  secondo  le  prescrizioni  del  presente
decreto. 
  3. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del
regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di
un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo  le
prescrizioni del presente decreto, deve essere  distrutta  a  cura  e
comunque a spese dell'importatore o del detentore. 
  4. I soggetti che svolgono  l'attivita'  di  vigilanza  di  cui  al
presente  articolo  sono  tenuti  agli   obblighi   di   riservatezza
relativamente,  alle  informazioni  acquisite,  in  conformita'  alla
legislazione vigente. 
  5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
le violazioni del presente  decreto,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per  essere  successivamente  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero della salute,  allo  scopo  di  incrementare
eventualmente  le  attivita'  ispettive,   nonche'   di   predisporre
eventualmente un piano  di  iniziative  atte  a  soddisfare  esigenze
formative ed informative primarie del sistema pubblico,  al  fine  di
promuovere una responsabilita' condivisa nel commercio internazionale
di prodotti chimici pericolosi  a  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente,   anche   attraverso   convenzioni    stipulate    con
l'universita' ed enti di ricerca. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, ai fini  dell'accertamento
e dell'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Bernini, Ministro  per  le  politiche
                                europee 
 
                                Palma, Ministro della giustizia 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma