SEZ. 3 SENT. 02109 DEL
17/01/2003 (UD.26/11/2002) RV.
223256
PRES. Onorato P
REL. Lombardi AM
IMP. Caruso
PM. (Conf.) Iacoviello FM
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati commessi in violazione del
vincolo paesistico - Nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorita'
preposta alla tutela del vincolo - Estinzione dei reati
prevista dagli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985
- Applicabilita' - Esclusione - Fattispecie.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 QUINQUIES
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES
Il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n.47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia) esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del vincolo paesaggistico, di una strada in battuto e conglomerato cementizio di lunghezza pari a 120 metri e di larghezza variabile tra i due metri e i due metri e mezzo)