Corte di Giustizia (Prima Sezione) 23 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Validità »
Nelle cause riunite C‑221/24 e C‑222/24,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia), con decisioni del 12 marzo 2024, pervenute in cancelleria il 22 marzo 2024, nei procedimenti
Naturvårdsverket
contro
UQ (C‑221/24),
IC (C‑222/24),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Naturvårdsverket, da Y. Lindén e L. Vogel, miljöjurister;
– per il Parlamento europeo, da A. Ahlvin, W.D. Kuzmienko e A. Neergaard, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da J. Himmanen e A. Maceroni, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Björkland e T.S. Bohr, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), nonché sulla validità dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), di tale regolamento alla luce del diritto di proprietà sancito all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono il Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell’ambiente, Svezia) (in prosieguo: l’«agenzia») a UQ (causa C‑221/24) e a IC (causa C‑222/24) in merito alla presa in consegna da parte dell’agenzia di rifiuti contenuti in container spediti da UQ e da IC.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 Il preambolo della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 1º febbraio 1993, 93/98/CEE (GU L 39, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Basilea»), stabilisce che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati solo quando il trasporto e lo smaltimento finale di tali rifiuti sono ecologicamente corretti.
4 L’articolo 9 della convenzione di Basilea, intitolato «Spedizione illegale», al suo paragrafo 2, enuncia quanto segue:
«Qualora un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia considerato una spedizione illegale a causa del comportamento dell’esportatore o del produttore, lo Stato di esportazione provvede affinché i rifiuti pericolosi in questione siano:
a) ripresi dall’esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nel suo territorio o, se ciò è impossibile,
b) eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
entro 30 giorni dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato della spedizione illegale o qualsiasi altro termine che gli Stati interessati possano concordare. A tal fine, le parti interessate non si oppongono alla restituzione di tali rifiuti nello Stato di esportazione, né lo ostacolano o lo impediscono».
Diritto dell’Unione
La Carta
5 L’articolo 17 della Carta, intitolato «Diritto di proprietà», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».
6 L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione [europea] o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
Direttiva 2008/98/CE
7 La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 2008/98»), alla quale rinvia il regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU 2014, L 189, pag. 135), istituisce un quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea.
8 Come risulta dal considerando 6 della direttiva 2008/98, «[l]’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente».
9 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
(...)».
10 L’articolo 15 della suddetta direttiva, intitolato «Responsabilità della gestione dei rifiuti», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.
2. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.
(...)».
11 Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva, «[g]li Stati membri adottano (...) le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti (...)».
Regolamento n. 1013/2006
12 Come risulta dal suo considerando 1, il regolamento n. 1013/2006 ha come obiettivo nonché componente principale e preponderante la protezione dell’ambiente. Inoltre, ai sensi dei suoi considerando 3, 7 e 8:
«(3) La decisione [93/98] riguardava la conclusione, a nome della Comunità, della [convenzione di Basilea], della quale la Comunità [europea] è parte dal 1994. Con l’adozione del [regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU 1993, L 30, pag. 1)], il Consiglio [dell’Unione europea] ha emanato norme intese a restringere e a controllare [i] movimenti [transfrontalieri di rifiuti] allo scopo, tra l’altro, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea.
(...)
(7) È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.
(8) È altresì importante tener presenti le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, in base alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti».
13 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti (...)».
14 L’articolo 2 di detto regolamento definisce, al suo punto 34, la nozione di «spedizione» come, in sostanza, «il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento» tra più paesi o all’interno di uno stesso paese.
15 L’articolo 3 del medesimo regolamento stabilisce il «[q]uadro procedurale generale» di tali spedizioni, prevedendo in particolare una procedura di notifica di dette spedizioni, notifica la cui portata è precisata all’articolo 4, secondo comma, punto 6, di quest’ultimo, come riguardante «la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento».
16 L’articolo 24 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Ripresa in caso di spedizione illegale», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Quando un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.
2. Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:
a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,
e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d’accordo.
Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l’hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, da altre autorità competenti.
In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.
La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell’elenco, nell’ordine indicato.
Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. (...)».
17 L’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale», al paragrafo 1, recita:
«Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all’articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:
a) del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell’articolo 2, punto 15); o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
b) del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso; o, se ciò risulta impossibile,
c) dell’autorità competente di spedizione».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑221/24
18 L’agenzia, autorità competente incaricata dell’attuazione del regolamento n. 1013/2006 in Svezia, ha informato le autorità belghe il 26 agosto 2022 che un container sospettato di contenere rifiuti, in particolare due veicoli, pneumatici e prodotti elettronici, aveva lasciato la Svezia a destinazione del Camerun attraverso il Belgio e ha chiesto loro di fermare tale container.
19 Il 17 ottobre 2022 l’agenzia ha informato il mittente, ossia UQ, che il container doveva essere rinviato in Svezia, poiché conteneva rifiuti, e gli ha chiesto se intendesse provvedere a tale rinvio o se essa dovesse farsene carico a spese di UQ. Quest’ultimo ha contestato il fatto che il container contenesse rifiuti e ha chiesto all’agenzia di organizzare il ritorno del container in Svezia, indicando di non essere certo di essere in grado di soddisfare le condizioni richieste per riprendere esso stesso il container.
20 Il 14 dicembre 2022 l’agenzia ha deciso di organizzare il ritorno del container in Svezia. Tale decisione era motivata dal fatto che, secondo l’agenzia, il container conteneva rifiuti, anche pericolosi. L’agenzia precisava altresì nella sua decisione che la ripresa o il trattamento dei rifiuti da parte di UQ non era un’opzione praticabile, in quanto UQ non si era avvalso della possibilità che gli era stata offerta di riprendere il contenuto del container e non aveva fornito elementi che dimostrassero che sarebbe stato in grado di trattare tale contenuto in modo ecologicamente corretto.
21 Prima che il container venisse riportato in Svezia, l’agenzia ha trasmesso una notifica ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1013/2006, indicando sé stessa come notificatore e responsabile della spedizione. Un impianto di raccolta dei rifiuti autorizzato in Svezia veniva designato come destinatario dei rifiuti e si precisava che questi ultimi sarebbero stati spediti al fine del loro recupero. La notifica è stata approvata dall’autorità competente belga.
22 Il contenuto del container è stato successivamente riportato in Svezia presso l’impianto indicato nella notifica e lì è stato stoccato. Tale contenuto è stato altresì ispezionato dal Länsstyrelsen i Norrbottens län (prefettura del dipartimento di Norrbotten, Svezia), il quale ha constatato che esso era composto da una miscela di rifiuti, alcuni dei quali erano rifiuti pericolosi. La prefettura del dipartimento di Norrbotten ha condiviso l’analisi delle autorità belghe e dell’agenzia secondo cui si trattava di una spedizione illegale di rifiuti, i quali dovevano essere presi in carico in modo ecologicamente corretto.
23 UQ ha proposto ricorso avverso la decisione dell’agenzia dinanzi al Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale di Nacka per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia), che l’ha parzialmente annullata nella parte in cui prevedeva il trattamento del contenuto del container da parte dell’agenzia. Secondo tale giudice, la decisione dell’agenzia poteva essere intesa solo nel senso che beni appartenenti a UQ gli sarebbero stati ritirati e recuperati, e ha constatato che, nella parte in cui riguardava il recupero di detti beni, tale decisione violava il diritto fondamentale alla tutela della proprietà sancito, tra l’altro, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che era pertanto necessaria una base giuridica chiara per procedere in tal modo. Nulla nel testo delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006 avrebbe consentito all’agenzia di decidere che i beni appartenenti a UQ e che l’agenzia aveva qualificato come «rifiuti» dovevano essere recuperati dopo il loro ritorno in Svezia contro la volontà di quest’ultimo.
24 L’agenzia ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali, Svezia), giudice del rinvio nella causa C‑221/24.
Causa C‑222/24
25 Il contesto e il procedimento giurisdizionale nazionale in tale causa sono molto simili al contesto e al procedimento nella causa C‑221/24.
26 Il 25 novembre 2021, le autorità tedesche hanno ispezionato il contenuto di un container diretto dalla Svezia al Congo. Secondo le autorità tedesche, il container conteneva rifiuti, in particolare un veicolo, mobili, indumenti e giocattoli.
27 Le autorità tedesche hanno sospeso la spedizione di tale container a causa del sospetto di spedizione illegale di rifiuti. Le autorità tedesche hanno inoltre chiesto all’agenzia, in qualità di autorità competente in Svezia, di accertarsi che il contenuto del container venisse riportato in Svezia e smaltito in modo ecologicamente corretto.
28 Condividendo l’analisi delle autorità tedesche, l’agenzia ha contattato il mittente, ossia IC, offrendogli la possibilità di organizzare esso stesso il ritorno del contenuto del container in Svezia. IC ha comunicato all’agenzia di non poter finanziare la spedizione del contenuto del container dalla Germania alla Svezia e ha chiesto l’assistenza dell’agenzia per la spedizione.
29 Ritenendo inoltre che le intenzioni di IC quanto al contenuto del container non fossero chiare, l’agenzia ha così deciso che tale contenuto doveva essere rinviato in Svezia per assicurarne il trattamento in modo ecologicamente corretto.
30 IC ha proposto un ricorso avverso la decisione dell’agenzia dinanzi al Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali di Nacka), il quale l’ha annullata nella parte in cui prevedeva il recupero del contenuto del container per gli stessi motivi menzionati al punto 23 della presente sentenza riguardante la causa C‑221/24.
31 L’agenzia ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali), giudice del rinvio anche nella causa C‑222/24.
32 A sostegno del suo ricorso in ciascuna delle due cause di cui ha investito il giudice del rinvio, l’agenzia sostiene che, se l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 dovesse essere interpretato nel senso che non consente all’autorità di spedizione di recuperare i rifiuti nel paese di spedizione qualora si ritenga che l’esportatore non sia in grado di trattare i rifiuti in modo adeguato dopo la loro ripresa, l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), di tale regolamento costituirebbe allora la base giuridica appropriata a tal fine. UQ e IC, dal canto loro, contestano la qualificazione del contenuto dei container come «rifiuti». UQ aggiunge di non aver mai acconsentito al recupero dei rifiuti di cui trattasi. IC si oppone alla necessità di un recupero dei rifiuti e desidera riottenerli per inviarli nuovamente in Africa a fini umanitari.
33 Il giudice del rinvio in ciascuna delle due cause nutre dubbi quanto al modo in cui occorre interpretare l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 in una situazione in cui l’autorità competente di spedizione, da un lato, ha ripreso rifiuti oggetto di una spedizione illegale sulla base della lettera c) di tale disposizione e, dall’altro, ha effettuato la notifica che, in forza del terzo e quarto comma di tale paragrafo 2, deve precedere tale ripresa. Pertanto, tale giudice ritiene che si ponga la questione se, in una situazione del genere, detta autorità possa essere considerata il «detentore dei rifiuti» e se essa possa o debba, in forza di tale regolamento, recuperare o smaltire i rifiuti qualora il mittente originario vi si opponga. Peraltro, in caso di risposta affermativa, detto giudice desidera sapere se una siffatta interpretazione di detta disposizione, che non prevede la possibilità di privare il proprietario dei rifiuti del suo diritto di proprietà a seguito di detta ripresa, sia compatibile con la tutela di tale diritto sancita all’articolo 17 della Carta.
34 Di conseguenza, lo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari ed ambientali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in modo identico nelle cause C‑221/24 e C‑222/24:
«(1) Se la nozione di ripresa di rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 includa l’obbligo o la possibilità per un’autorità di spedizione di recuperare o smaltire i rifiuti dopo detta ripresa, nel caso in cui per la spedizione di ritorno siano stati redatti una notifica e un documento di movimento che indicano le modalità di trattamento dei rifiuti nel paese di destinazione.
(2) In quali circostanze l’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 possa essere applicato da un’autorità di spedizione al fine di recuperare o smaltire i rifiuti nell’ambito di una spedizione illegale di rifiuti nel paese di spedizione. Quale sia il rapporto tra [l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma,] lettera d), e [l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma,] lettera c), [di tale regolamento.] [S]e il ritiro e il recupero/smaltimento possano essere effettuati insieme alla luce dei punti c) e d) oppure se l’applicazione di un punto richieda che la procedura di cui al punto immediatamente precedente non sia stata esperibile.
(3) Nel caso in cui l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento [n. 1013/2006] possa essere interpretato nel senso che, in seguito al ritiro, un’autorità di spedizione ha il potere di disporre lo smaltimento definitivo dei rifiuti, anche qualora l’originario mittente desideri recuperare i rifiuti, se una tale interpretazione sia compatibile con il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della [Carta] e dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [CEDU]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
35 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, le lettere c) e d) di tale disposizione si applicano in via alternativa e, dall’altro lato, la lettera c) di detta disposizione imponga all’autorità competente del paese di spedizione, qualora essa scopra una spedizione che considera illegale, di recuperare o smaltire i rifiuti ripresi a seguito di una siffatta spedizione.
36 L’articolo 24 del regolamento n. 1013/2006 disciplina, come risulta dal suo titolo «Ripresa in caso di spedizione illegale», la ripresa dei rifiuti qualora essi siano oggetto di una spedizione illegale ai sensi di tale regolamento. Viene in particolare presa in considerazione l’ipotesi, che è quella dei procedimenti principali, in cui la spedizione è stata effettuata in violazione dell’articolo 36 di detto regolamento, che vieta le esportazioni di taluni rifiuti verso paesi terzi quali il Camerun e il Congo, e senza notifica a tutte le autorità competenti interessate.
37 L’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 designa, secondo l’ordine di priorità stabilito rispettivamente alle lettere da a) a c), le autorità nonché le persone fisiche o giuridiche che sono tenute, in successione, a procedere alla ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale, vale a dire, anzitutto, colui che ha proceduto alla notifica della spedizione, denominato «notificatore de facto», poi, colui che avrebbe dovuto procedere a tale notifica, ma che non l’ha fatto, denominato il «notificatore de jure» e, infine, l’autorità competente di spedizione o il suo rappresentante. Tale ordine risulta dalle espressioni di collegamento di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b), dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006, vale a dire «o, se non è stata trasmessa alcuna notifica» e «o, qualora ciò risulti impossibile» (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2006, Pedersen, C‑215/04, EU:C:2006:108, punto 16). Detto ordine è confermato dall’articolo 24, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del medesimo regolamento, il quale prevede che, in caso di ripresa, ai sensi del suo primo comma, lettere da a) a c), sia effettuata una nuova notifica, nell’ordine indicato in tali disposizioni.
38 Poiché l’espressione di collegamento «o, qualora ciò risulti impossibile» figura anche alla fine dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006, se ne deduce che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi, quali previsti alla lettera d) di tale articolo 24, paragrafo 2, primo comma, possono intervenire solo nell’ipotesi in cui l’autorità di spedizione non abbia ripreso i rifiuti in forza della lettera c) della medesima disposizione.
39 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, le lettere da a) a c), da un lato, e le lettere d) ed e), dall’altro, dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 riguardano situazioni diverse. Tali lettere da a) a c) riguardano le situazioni in cui i rifiuti di cui trattasi hanno lasciato il paese di spedizione, richiedendo così una «reintroduzione» in tale paese. Per contro, le dette lettere d) ed e) riguardano le situazioni in cui i rifiuti non hanno mai lasciato il paese di spedizione o sono già arrivati nel paese di destinazione o, ancora, si trovano in un altro paese, ma non possono essere ritrasportati nel paese di spedizione. In questi ultimi casi, i rifiuti di cui trattasi devono essere recuperati o smaltiti nel paese in cui si trovano, che si tratti del paese di spedizione, di destinazione o di un altro paese.
40 Tale conclusione è corroborata dall’articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1013/2006, che impone in linea di principio una nuova notifica, la quale, in forza dell’articolo 4 di tale regolamento, è obbligatoria per tutte le spedizioni e, quindi, per tutti i movimenti di rifiuti, unicamente nei casi di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento e non in quelli previsti alle lettere d) ed e) di quest’ultima disposizione.
41 Da quanto precede risulta che, da un lato, le lettere c) e d) dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 possono applicarsi solo in via alternativa, in quanto la lettera d) si applica se non è applicabile la lettera c), e che, dall’altro, l’ipotesi di cui a tale lettera d) corrisponde a quella in cui i rifiuti di cui trattasi si trovano nel territorio del paese di destinazione o di spedizione e possono quindi essere ivi recuperati o smaltiti dall’autorità competente di spedizione o dall’organismo da essa incaricato a tal fine.
42 Ne risulta altresì che, in situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nelle quali, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, i rifiuti hanno lasciato il paese di spedizione, sono oggetto di una spedizione illegale in uno Stato membro e non sono stati ripresi dai loro mittenti, trova applicazione l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006.
43 Il giudice del rinvio, sottolineando che quest’ultima disposizione non precisa espressamente, contrariamente all’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), di tale regolamento, che i rifiuti sono recuperati o smaltiti, si interroga sulle conseguenze derivanti dalla ripresa dei rifiuti, la cui spedizione è considerata illegale, da parte dell’agenzia conformemente alla lettera c) di detta disposizione e, in particolare, se tale ripresa comporti necessariamente il loro recupero o smaltimento.
44 In primo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, a differenza, in particolare, delle versioni in lingua spagnola («valorizados o eliminados de forma alternativa»), francese («valorisés ou éliminés d’une autre manière») e italiana («recuperati o smaltiti in modo alternativo») dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, nelle versioni in lingua tedesca («auf andere Weise verwertet oder beseitigt werden») e inglese («alternatively recovered or disposed of») di tale disposizione, i termini «in altro modo» potrebbero essere intesi nel senso che si riferiscono ad un recupero o ad uno smaltimento dei rifiuti mediante un processo che non comporta la loro previa ripresa. La suddetta disposizione significherebbe quindi che il recupero e lo smaltimento devono sempre aver luogo dopo la ripresa, ma che, in subordine, essi possono aver luogo senza previa ripresa dei rifiuti qualora tale ripresa si riveli impossibile.
45 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza del 15 aprile 2010, Heinrich Heine, C‑511/08, EU:C:2010:189, punto 51 e giurisprudenza citata).
46 A tal fine, in secondo luogo, occorre ricordare che, con la decisione 93/98, la Comunità è divenuta parte della convenzione di Basilea, cosicché tale convenzione costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione dal 1994 (sentenza del 21 gennaio 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II, C‑188/23, EU:C:2025:26, punto 45 e giurisprudenza citata).
47 Come recita il considerando 3 del regolamento n. 1013/2006, adottando il regolamento n. 259/93, che è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1013/2006, il legislatore dell’Unione ha emanato norme intese a restringere e a controllare le spedizioni di rifiuti allo scopo, tra l’altro, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea.
48 In tale contesto, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Basilea menziona, rispettivamente alle lettere a) e b), l’ipotesi della ripresa dei rifiuti o, in caso di impossibilità, quella del loro smaltimento «in un altro modo». Una siffatta formulazione tende a suggerire, al pari delle versioni in lingua tedesca e inglese dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 e come indicano, in sostanza, i paragrafi 101 e 102 degli orientamenti relativi all’applicazione delle disposizioni relative alle spedizioni illegali della convenzione di Basilea (paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 9), che l’obbligo di ripresa comporta di per sé lo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi e che, qualora ciò sia impossibile, questi ultimi possono essere smaltiti «in un altro modo». Di conseguenza, lo smaltimento o il recupero appaiono essere lo scopo da raggiungere a seguito dell’accertamento di una spedizione illegale di rifiuti, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in seguito alla ripresa dei rifiuti o in «un altro modo», qualora tale ripresa si riveli impossibile.
49 Peraltro, riecheggiando l’obiettivo di protezione dell’ambiente e della salute umana perseguito dal regolamento n. 1013/2006, quale enunciato ai suoi considerando 1 e 7 (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2009, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑411/06, EU:C:2009:518, punto 62, nonché del 28 maggio 2020, Interseroh, C‑654/18, EU:C:2020:398, punto 51), nonché la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti che esso comporta, come definita all’articolo 2, punto 8, di tale regolamento, risulta dall’articolo 2, punto 34, e dall’articolo 3 di detto regolamento, che stabilisce il quadro procedurale per tutte le spedizioni di rifiuti, che la spedizione dei rifiuti, sia essa legale o illegale, ha luogo solo ai fini del recupero o dello smaltimento di questi ultimi.
50 Pertanto, il modulo di notifica di cui all’allegato I A del regolamento n. 1013/2006, obbligatorio in linea di principio, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, in caso di ripresa dei rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006, contiene una voce che richiede al notificatore di contrassegnare la casella «smaltimento» o «recupero», il che presuppone che tale smaltimento o recupero faccia necessariamente seguito a tale ripresa.
51 Nello stesso senso, dalla formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, relativo alle spese di ripresa in caso di spedizione illegale, risulta che tali spese comprendono in particolare quelle connesse al loro recupero o al loro smaltimento conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, il che comporta altresì che la ripresa includa il recupero o lo smaltimento.
52 Tale conclusione è peraltro corroborata dall’articolo 15 della direttiva 2008/98, cui rinvia il regolamento n. 1013/2006, che prevede una responsabilità per la gestione dei rifiuti e, in particolare, l’obbligo per il produttore o il detentore di rifiuti di procedere o far procedere al loro trattamento, vale a dire un’operazione completa di recupero o di smaltimento. L’articolo 16 della direttiva 2008/98 ha inoltre disposto che gli Stati membri sono tenuti a istituire impianti specifici che siano in grado di procedere allo smaltimento dei rifiuti, anche quando provengono da o sono destinati a paesi terzi.
53 Una siffatta interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 si impone, in terzo luogo, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da tale regolamento, vale a dire la protezione dell’ambiente e della salute umana, nonché della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti che esso comporta, come ricordati al punto 49 della presente sentenza.
54 Infatti, se, a seguito del riavviamento di rifiuti spediti illegalmente, l’autorità competente li consegnasse al loro proprietario, il quale, come nel caso dei procedimenti principali, può volerli riottenere pur avendo rinunciato ad organizzare esso stesso il loro rientro, vi sarebbe il rischio che essi siano nuovamente spediti illegalmente e, in ogni caso, non trattati, il che comprometterebbe tale obiettivo di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nonché l’esigenza di ridurre i loro movimenti al minimo compatibile con una siffatta gestione efficace ed ecologicamente corretta degli stessi, posta all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea e richiamata al considerando 8 del regolamento n. 1013/2006.
55 Si può infine rilevare che l’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e che abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157), destinato a sostituire l’articolo 24 del regolamento n. 1013/2006 a decorrere dal 21 maggio 2026, precisa ormai espressamente, al suo paragrafo 2, che la ripresa dei rifiuti da parte di una delle autorità o delle persone giuridiche o fisiche di cui alle lettere da a) a c) di tale disposizione è effettuata «affinché [esse] ne organizzi[no] lo smaltimento o il recupero».
56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le lettere c) e d) di tale disposizione si applicano in via alternativa, in quanto la lettera d) si applica se non è applicabile la lettera c), e, dall’altro lato, tale lettera c) impone all’autorità competente del paese di spedizione, qualora scopra una spedizione che considera illegale, di recuperare o smaltire i rifiuti ripresi a seguito di tale spedizione.
Sulla terza questione
57 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006, nella parte in cui impone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti ripresi dall’autorità competente del paese di spedizione nonostante l’opposizione del mittente originario, sia valido alla luce della tutela del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.
58 Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da detta convenzione. Tuttavia, tale disposizione non impedisce che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Ne consegue che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 80 e giurisprudenza citata).
59 L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta contiene tre norme distinte. La prima, che si esprime nella prima frase di tale disposizione e riveste carattere generale, concretizza il principio del rispetto della proprietà. La seconda, contenuta nella seconda frase di detta disposizione, riguarda la privazione della proprietà e la subordina a talune condizioni. Quanto alla terza, contenuta nella terza frase della medesima disposizione, essa riconosce agli Stati membri il potere di regolamentare l’uso dei beni nei limiti imposti dall’interesse generale. Tali norme non sono tuttavia prive di rapporto tra loro. Infatti, la seconda e la terza norma riguardano esempi particolari di violazione del diritto di proprietà e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima di tali norme (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 144 nonché giurisprudenza citata).
60 Occorre peraltro ricordare che l’esistenza di una privazione di proprietà presuppone che vi sia stato spossessamento o espropriazione formale o, ancora, che la situazione controversa equivalesse a un’espropriazione di fatto (sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 44 nonché giurisprudenza citata).
61 Nel caso di specie, dalla formulazione stessa dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 risulta che la misura di cui trattasi, vale a dire la ripresa, da parte dell’autorità competente del paese di spedizione, di rifiuti oggetto di una spedizione illegale ai fini del loro recupero o smaltimento, si applica in subordine, in quanto tale autorità interviene unicamente qualora la spedizione illegale di rifiuti sia imputabile al notificatore — che sia il proprietario dei rifiuti o sia stato da esso autorizzato a procedere alla loro spedizione, e quest’ultimo non abbia ripreso tali rifiuti né, a fortiori, abbia dimostrato la sua volontà o capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto o possa tentare nuovamente di spedirli illegalmente.
62 In tali circostanze, non si può ritenere, alla luce del carattere subordinato dell’intervento dell’autorità competente, che la ripresa di rifiuti oggetto di una spedizione illegale effettuata dall’autorità competente costituisca una «privazione di proprietà», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Infatti, l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006 attribuisce la priorità al notificatore per la ripresa dei rifiuti.
63 Ciò non toglie che una siffatta misura costituisce una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà, rientrante nella disciplina dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, dal momento che la destinazione di tali rifiuti deve necessariamente essere il loro recupero o il loro smaltimento.
64 A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto, alle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 108 nonché giurisprudenza citata).
65 In primo luogo, è giocoforza constatare che è soddisfatto, nel caso di specie, il requisito previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui le restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà devono «essere previste dalla legge», dal momento che dalla risposta alle prime due questioni risulta che l’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che obbliga l’autorità competente di spedizione a recuperare o a smaltire i rifiuti ripresi, il che può limitare il diritto di proprietà dei loro proprietari. Infatti, sebbene l’atto che consente l’ingerenza nell’esercizio dei diritti fondamentali debba definire esso stesso la portata della limitazione all’esercizio del diritto di cui trattasi, la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione alla luce tanto della formulazione stessa della normativa dell’Unione di cui trattasi quanto del suo impianto sistematico e degli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 114 e giurisprudenza citata).
66 In secondo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che la tutela dell’ambiente e della salute umana figura tra gli obiettivi di interesse generale idonei a giustificare talune restrizioni che possono essere apportate al diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑379/08 e C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 81 nonché giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 152). Orbene, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, l’obiettivo principale del regolamento n. 1013/2006 è la protezione dell’ambiente e della salute umana. L’articolo 175 CE (divenuto l’articolo 192 TFUE), che costituisce la base giuridica del regolamento n. 1013/2006, rinvia infatti agli obiettivi di cui all’articolo 174 CE (divenuto l’articolo 191 TFUE), il quale dispone che la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce in particolare alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente nonché alla protezione della salute umana e che tale politica mira a un elevato livello di tutela.
67 In terzo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità delle conseguenze che comporta la ripresa dei rifiuti, oggetto di una spedizione illegale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006, occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 206 nonché giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 109).
68 A tal riguardo, occorre constatare che la ripresa dei rifiuti da parte dell’autorità competente del paese di spedizione ai fini del loro recupero o smaltimento a seguito di una spedizione illegale, poiché garantisce il trattamento di tali rifiuti, è idonea a salvaguardare l’ambiente e la salute umana.
69 Per contro, una misura meno restrittiva, come quella evocata nell’udienza dinanzi alla Corte e che sarebbe consistita nell’affidare i rifiuti ai notificatori de jure o de facto dopo la loro ripresa da parte dell’autorità di spedizione, affinché tali notificatori procedessero essi stessi al loro recupero o al loro smaltimento, se del caso, sotto il controllo dell’autorità di spedizione, non avrebbe costituito una misura adeguata ai fini della salvaguardia dell’ambiente e della salute umana. Infatti, l’assenza di volontà dei notificatori o la loro incapacità di riprendere i rifiuti constatati dal giudice del rinvio nonché il carattere illegale delle spedizioni di cui trattasi suscitano seri dubbi quanto alla volontà o alla capacità dei notificatori di recuperare o smaltire tali rifiuti, di modo che la misura meno restrittiva evocata in tale udienza non avrebbe garantito che la salvaguardia dell’ambiente e della salute umana.
70 Inoltre, gli inconvenienti causati, vale a dire, nel caso di specie, le restrizioni apportate al diritto di proprietà, non sono sproporzionati rispetto all’obiettivo di tutela dell’ambiente e della salute umana.
71 A tal riguardo, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela della salute umana ha un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 59 nonché giurisprudenza citata). Nello stesso senso, in forza dell’articolo 35 della Carta, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e, ai sensi dell’articolo 37 della Carta, un livello elevato di protezione dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
72 Dall’altro lato, le restrizioni in questione sono limitate e controllate.
73 Infatti, come rilevato al punto 62 della presente sentenza, l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 non richiede che il proprietario dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che sia o meno il notificatore ai sensi di tale disposizione, perda tutti i suoi diritti su tali rifiuti, né ne sia di fatto totalmente privato.
74 Del resto, occorre ricordare che, conformemente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, le decisioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti prese dall’autorità di spedizione sono impugnabili (v., in tal senso, Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M.S.R.L. e a. c. Italia, CE:ECHR:2018:0628JUD000182806, § 302 nonché giurisprudenza citata, e sentenza del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punti 95 e 96 nonché giurisprudenza citata). I procedimenti principali attestano del resto il controllo giurisdizionale di cui sono oggetto le restrizioni al diritto di proprietà di cui trattasi, che consente di contestarle facendo valere, se del caso, l’esistenza di un’irregolarità, anche per quanto riguarda la qualificazione come «rifiuto», o quella di comportamenti arbitrari o irragionevoli. Ai fini di tale controllo giurisdizionale, tali decisioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti devono inoltre essere motivate e lo sono state, nel caso di specie, con l’incapacità di UQ e di IC di garantire la ripresa dei rifiuti nonché il loro trattamento. Una siffatta motivazione implica che l’autorità competente si assicuri del duplice inadempimento del notificatore, tanto per il trasporto quanto per il trattamento dei rifiuti, il che presuppone scambi con quest’ultimo, che hanno effettivamente avuto luogo nelle cause principali e possono, se del caso, consentirgli di riottenere i rifiuti di cui trattasi se attesta la sua capacità di trattarli.
75 Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1013/2006, quale risulta dalla risposta fornita alla prima e alla seconda questione, consente di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana, obiettivo parimenti perseguito dalla Carta, ed è quindi conforme all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.
76 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che l’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006.
Sulle spese
77 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti,
deve essere interpretato nel senso che:
da un lato, le lettere c) e d) di tale disposizione si applicano in via alternativa, in quanto la lettera d) si applica se non è applicabile la lettera c), e, dall’altro lato, tale lettera c) impone all’autorità competente del paese di spedizione, qualora scopra una spedizione che considera illegale, di recuperare o smaltire i rifiuti ripresi a seguito di tale spedizione.
2) L’esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1013/2006.
Firme




