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Corte di Giustizia V sezione sent. 19 giugno 2003 (procedimento C-444/00)
Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla decisione 96/350/CE - Direttiva 94/62/CE - Nozione di rifiuto - Nozione di riciclaggio - Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo

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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 giugno 2003

«Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla decisione 96/350/CE - Direttiva 94/62/CE - Nozione di rifiuto - Nozione di riciclaggio - Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo»

Nel procedimento C-444/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen, su richiesta della Mayer Parry Ltd,

e

Environment Agency,

Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions,

intervenienti:

Corus (UK) Ltd

e

Allied Steel and Wire Ltd (ASW),

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), P. Jann, S. von Bahr, e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Mayer Parry Recycling Ltd, dai sigg. M. Fordham e T. de la Mare, barristers, su incarico dello studio legale Denton Wilde Sapte, solicitors,

- per l'Environment Agency, dal sig. R. Navarro, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Howell, QC,

- per la Corus (UK) Ltd, dal sig. R. Singh e dalla sig.ra J. Simor, barristers, su incarico del sig. J. Maton, solicitor,

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sigg. P. Sales e M. Hoskins, barristers,

- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente,

- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente,

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Wainwright e H. Støvlbaek, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Mayer Parry Recycling Ltd, rappresentata dal sig. M. Fordham, dell'Environment Agency, rappresentata dal sig. J. Howell, della Corus (UK) Ltd, rappresentata dal sig. R. Singh, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, assistita dal sig. P. Sales, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. J. van der Oosterkamp, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. B. Wainwright, all'udienza del 18 aprile 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 1. Con ordinanza 9 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 novembre seguente, la High Court of Justice (England & Wales),Queen's Bench Division (Administrative Court) (Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto civile, commerciale e della navigazione) ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32) in prosieguo la «direttiva 75/442», nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).

2.

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito della controversia fra la Mayer Parry Recycling Ltd (in prosieguo: la «Mayer Parry») e l'Environment Agency (Agenzia per l'ambiente; in prosieguo: l'«EA») avente ad oggetto il rifiuto di quest'ultima di ottemperare alla richiesta della Mayer Parry di essere accreditata come «trasformatore», definito come soggetto le cui attività consistono nel recuperare e riciclare rifiuti.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3.

L'art. 1 della direttiva 75/442 dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 10 aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

(...)

e) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

f) ricupero: tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

(...)».

4.

Fra le operazioni di recupero elencate nell'allegato II B della direttiva 75/442 figurano, al punto R 4, il «[r]iciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici». La nota in limine a tale allegato II B precisa che quest'ultimo intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica.

5.

L'art. 3 della direttiva 75/442 dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

(...)

b) in secondo luogo:

i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie

o

ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia».

6.

L'art. 4 della direttiva 75/442 prevede:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

(...)

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

7.

A norma dell'art. 8 della direttiva 75/442

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B,

oppure

- provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva».

8.

L'art. 9, n. 1, primo comma, della direttiva 75/442 recita come segue:

«Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6».

9.

L'art. 10 della direttiva 75/442 enuncia:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine».

10.

A norma dell'art. 12 della direttiva 75/442:

«Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione».

11.

L'art. 13 della direttiva 75/442 prevede:

«Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti»

12.

L'art. 15 della direttiva 75/442 dispone:

«Conformemente al principio chi inquina paga, il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

- dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9

e/o

- dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti».

13.

Ai sensi della direttiva 94/62:

«1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti».

14.

L'art. 3 della direttiva 94/62 prevede:

«Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1) imballaggio: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli a perdere usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

(...)

2) rifiuti di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione;

(...)

6) recupero: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

7) riciclaggio: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ma escluso il recupero di energia;

(...)».

15.

Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lettere a)-c), della direttiva 94/62:

«Per conformarsi al fine della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:

a) entro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio;

b) nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio;

c) entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà, conformemente al paragrafo 3, lettera b), al fine di aumentare in modo sostanziale le cifre obiettivo di cui alle lettere a) e b)».

16.

L'art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 94/62 dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti, al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva».

La normativa nazionale

17.

L'art. 93 dell' Environment Act 1995 (legge sull'ambiente) autorizza il Secretary of State for the Environment, Trasport and the Regions (Segretario di Stato per l'ambiente, i trasporti e le regioni) a emanare regolamenti che impongono obblighi, connessi alla responsabilità dei produttori, a carico dei soggetti per i prodotti o materiali individuati da tali testi. Tale articolo è stato inserito per garantire il recepimento dell'art. 6, n. 1, della direttiva 94/62.

18.

In applicazione degli artt. 93, 94 e 95 dell'Environment Act 1995 sono stati adottati i Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 1997 (regolamento relativo agli obblighi derivanti dalla responsabilità dei produttori in materia di rifiuti di imballaggio, in prosieguo: i «Regulations del 1997»).

19.

Le definizioni di «recupero» e «riciclaggio» riportate nell'art. 3 della direttiva 94/62 sono state riprese nei Regulations del 1997. Essi definiscono il «trasformatore» come un soggetto le cui attività, esercitate nell'ambito solito di un commercio, di un'occupazione o di una professione, consistono nel recupero o nel riciclaggio dei rifiuti.

20.

Ai sensi dei Regulations del 1997, il produttore di rifiuti deve trasmettere all'EA un certificato di conformità da cui risulti l'adempimento degli obblighi di recupero e di riciclaggio per l'anno di riferimento. L'inosservanza di tale disposizione costituisce reato. Il produttore deve anche, in applicazione del paragrafo 22 dei Regulations del 1997, trasmettere all'EA informazioni tratte dal proprio registro, relative in particolare al quantitativo, espresso in tonnellate, di rifiuti di imballaggio consegnati a un trasformatore.

21.

Secondo i Regulations del 1997, un produttore può adempiere i suddetti obblighi divenendo membro di un consorzio registrato per l'anno di pertinenza. Il responsabile di tale consorzio non è tenuto a fornire all'EA un certificato di conformità, ma ha l'obbligo, a norma del paragrafo 24 dei detti Regulations, di conservare i registri che contengono determinate informazioni, in particolare il quantitativo, espresso in tonnellate, di rifiuti di imballaggio consegnati a un trasformatore, e di comunicare tali informazioni all'EA.

22.

L'EA e la Scottish Environment Protection Agency (in prosieguo: la «SEPA») hanno pubblicato un documento, il cd. «Libro Arancione», che istituisce un sistema volontario di accreditamento. Tale sistema consente ai trasformatori di rilasciare «Packaging West Recovery Notes» (attestazioni di recupero di rifiuti di imballaggio, in prosieguo: le «PRN») che valgono come prove della consegna a tali trasformatori di rifiuti di imballaggio da parte di produttori o di consorzi che raggruppano produttori.

23.

Il sistema di accreditamento si prefigge di consentire al produttore di confermare all'EA o alla SEPA che i rifiuti di imballaggio consegnati a un trasformatore sono stati recuperati o riciclati, permettendo in tal modo un controllo soddisfacente dei produttori e dei consorzi registrati per quanto riguarda gli obblighi prescritti dai Regulations del 1997. Lo scopo è altresì quello di fornire uno strumento per accertare il rispetto delle disposizioni relative alla prova documentale del recupero e del riciclaggio.

24.

Nell'ambito del sistema elaborato dal Libro Arancione, l'EA ritiene che le PRN rilasciate dai trasformatori accreditati contengano tutte le informazioni che i produttori dovrebbero normalmente comunicarle conformemente al paragrafo 22 dei Regulations del 1997. Solo i detti trasformatori sono autorizzati a rilasciare PRN. Queste sono trasferibili e hanno un valore commerciale. Infatti, esse sono vendute dai trasformatori accreditati ai produttori di rifiuti di imballaggio.

25.

La politica dell'EA è di accreditare le attività elencate all'allegato D, paragrafo 3, del Libro Arancione, il quale precisa che «nel settore dei metalli (alluminio e acciaio), è trasformatore chi produce lingotti, lamiere o bobine di alluminio o acciaio dai rifiuti di imballaggio».

26.

La fase del ciclo cui è rilasciato l'accredito corrisponde generalmente alla fase di lavorazione di un nuovo prodotto indistinguibile da un prodotto ottenuto con materiali che non sono mai stati rifiuti. Tale sistema è stato instaurato per assicurare che le attestazioni di recupero non siano rilasciate due volte nell'ambito della trasformazione degli stessi materiali e per ridurre le possibilità di frode.

27.

Il sistema di controllo integrato dell'inquinamento elaborato dall'Environmental Protection Act 1990 (Legge sulla protezione dell'ambiente) regolamenta l'inquinamento dell'ambiente causato da taluni processi descritti dalla legge, inclusi quelli relativi alla produzione dell'acciaio. Tali processi possono essere portati a termine solo se autorizzati dall'EA. Le attività che fanno parte di un processo soggetto al controllo integrato dell'inquinamento sono escluse dal sistema nazionale di autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti istituito dai Waste Management Licensing Regulations 1994 (regolamento sulle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti), che attuano la direttiva 75/442.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

28.

La Mayer Parry è una società specializzata nel trattamento dei rifiuti contenenti metallo per renderli utilizzabili dalle acciaierie per la produzione dell'acciaio.

29.

La Mayer Parry si procura rifiuti contenenti metallo, fra cui rifiuti di imballaggio, in particolare di origine industriale. I rifiuti contenenti metallo hanno un valore commerciale e la Mayer Parry generalmente deve acquistarli. Essa raccoglie, ispeziona, controlla la radioattività, smista, pulisce, taglia, separa e frantuma (riduce in frammenti) tali rifiuti. Mediante questo processo la Mayer Parry trasforma rifiuti contenenti metallo ferroso in un materiale dalle specifiche del grado 3B (in prosieguo: il «materiale del grado 3 B)». Essa vende tale materiale ad acciaierie che lo utilizzano per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

30.

Nel novembre 1998 la Mayer Parry ha presentato all'EA una domanda di accreditamento come trasformatore autorizzato a rilasciare PRN nell'ambito del sistema volontario instaurato dall'EA e dalla SEPA, conformemente al Libro Arancione.

31.

Con decisione 15 novembre 1999, l'EA ha rifiutato di accogliere tale domanda. La Mayer Parry ha quindi proposto alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), un ricorso per «judicial review» (controllo di legittimità) per ottenere in particolare l'annullamento di tale decisione nonché la dichiarazione che le sue attività costituiscono operazioni di recupero e riciclaggio ai sensi della direttiva 94/62. La Corus (UK) Ltd (in prosieguo: la «Corus») e la Allied Steel and Wire Ltd (in prosieguo: la «ASW») sono intervenute nel procedimento dinanzi al detto giudice.

32.

La High Court sostiene che, nel corso del procedimento dinanzi ad essa pendente, si è rivelato necessario verificare se le attività della Mayer Parry costituissero o meno operazioni di riciclaggio ai sensi della direttiva 94/62. Alla luce degli argomenti esposti dalle parti, si è rivelato altrettanto necessario esaminare talune questioni al cospetto sia della direttiva 75/442 sia dei rapporti fra quest'ultima e la direttiva 94/62.

33.

La High Court rileva del pari che un precedente procedimento tra la Mayer Parry e l'EA relativo alla definizione del termine «rifiuto», aveva dato luogo a una prima sentenza della High Court, del 9 novembre 1998. A seguito di tale sentenza i rifiuti contenenti metallo trattati dalla Mayer Parry e trasformati in materiale di grado 3 B non sono stati considerati rifiuti.

34.

La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ritenendo che la causa di cui è investita necessiti dell'interpretazione della normativa comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Nel caso in cui un'impresa tratti materiali di imballaggio, metalli ferrosi inclusi, che (quando ricevuti da quella impresa) costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 96/350/CE, smistandoli, pulendoli, tagliandoli, frantumandoli, separandoli e/o imballandoli in modo tale da rendere questi materiali adatti ad essere utilizzati come materia base nella fornace, per produrre lingotti, lamiere o bobine di acciaio:

1. Se questi materiali debbano considerarsi riciclati e cessino di essere rifiuti, ai fini della direttiva del Consiglio 75/442, qualora siano stati:

a. resi adatti ad essere utilizzati come materia base, o

b. utilizzati da un produttore di acciaio per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

2. Se questi materiali debbano considerarsi come riciclati, ai fini della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, qualora siano stati:

a. resi adatti ad essere utilizzati come materia base, o

b. utilizzati da produttori di acciaio per produrre lingotti, lamiere o bobine di acciaio».

Osservazioni presentate alla Corte

35.

La Mayer Parry sostiene che le direttive 75/442 e 94/62 presentino quattro caratteristiche rilevanti in merito alla causa principale. In primo luogo, la direttiva 75/442 fornirebbe una terminologia comune. In secondo luogo, risulterebbe dalle dette direttive che «il concetto di scarto» influisce sulla definizione di un materiale come «rifiuto» nel senso che il materiale di grado 3 B potrebbe essere qualificato «rifiuto» solo se la Mayer Parry se ne disfacesse. In terzo luogo, l'obiettivo di «preservare le risorse naturali» sarebbe realizzato quando si ottengono materie prime secondarie, come il materiale di grado 3 B. In quarto luogo, esisterebbe una distinzione nelle due direttive summenzionate per quanto riguarda il «recupero materiali» e il «recupero energetico».

36.

Peraltro, la Mayer Parry sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, esistono quattro principi guida che consentono di stabilire il momento in cui dei rifiuti sono stati riciclati. In primo luogo, sapere se una sostanza è un «rifiuto» rientrerebbe nella competenza del giudice nazionale e tale questione andrebbe risolta alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, tenuto conto della finalità della direttiva 75/442 e dell'esigenza di assicurare che non ne sia pregiudicata l'efficacia. In secondo luogo, qualsiasi sostanza è un rifiuto se chi la possiede se ne disfa o vuole disfarsene. In terzo luogo, esisterebbe una distinzione tra il «recupero dei rifiuti» e il «trattamento industriale normale». In quarto luogo, vi sarebbe recupero se il processo in questione permette di ottenere materie prime secondarie utilizzabili in un processo industriale. Infatti, quando una materia prima secondaria è stata ottenuta a tale scopo come, nella causa principale, il materiale di grado 3 B prodotto dalla Mayer Parry, il recupero e quindi il riciclaggio si considererebbero ultimati e i materiali non costituirebbero più dei rifiuti.

37.

L'EA sostiene che alla nozione di riciclaggio deve essere attribuito stesso significato nelle direttive 75/442 e 94/62, dato che queste hanno gli stessi obiettivi. Inoltre, poiché la nozione di rifiuto è la stessa nelle direttive 75/442 e 94/62, occorrerebbe esaminare congiuntamente le dette direttive. Peraltro, l'EA ritiene che la questione posta dal giudice nazionale riguardi l'interpretazione del diritto comunitario e che la risposta a tale questione non possa essere lasciata al giudice nazionale.

38.

Per sapere in quale momento i rifiuti sono da considerarsi riciclati, l'EA sostiene, da un lato, che una sostanza non cessa di essere un rifiuto per il solo fatto che è posseduta da una persona diversa dal produttore originario e che tale persona non ha lei stessa l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Dall'altro, l'EA sostiene che, sebbene i rifiuti non cessino necessariamente di essere tali solo perché si può affermare che sono stati sottoposti a un'operazione di recupero, la descrizione di talune di queste operazioni potrebbe tuttavia consentire di determinare in quale momento un materiale cessa di essere un rifiuto. Così, l'EA ritiene che non vi sia motivo di mantenere i controlli di gestione dei rifiuti su materiali che sono già stati utilizzati per la produzione di energia (punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442) o recuperati, rigenerati, riciclati, reimpiegati o sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (punti R 2-R 10 dello stesso allegato) oppure quando sono stati utilizzati rifiuti ottenuti da siffatte operazioni (punto R 11 del detto allegato).

39.

L'E. ritiene che le attività di un'azienda quale la Mayer Parry non portino al riciclaggio poiché, in qualità di produttore, essa effettuerebbe solamente operazioni di pretrattamento o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti contenenti metallo trattati.

40.

Il governo del Regno Unito sostiene che, per risolvere la controversia nella causa principale, è sufficiente accertare se le attività della Mayer Parry costituiscono un'operazione di riciclaggio ai sensi della direttiva 94/62 e che, quindi, non occorrerebbe esaminare la direttiva 75/442. A tale proposito, esso rileva, in primo luogo, che, in forza della direttiva 94/62, i rifiuti possono essere riciclati solo una volta. In secondo luogo, esso sostiene che l'attività della Mayer Parry non soddisfa le condizioni risultanti dalla definizione di riciclaggio di cui all'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62, poiché tale attività non costituirebbe un processo di produzione né rientrerebbe nel ritrattamento nel senso, da un lato, di una trasformazione di rifiuti in un prodotto nuovo e, dall'altro, di un utilizzo in un processo analogo a quello in cui viene utilizzata la materia prima. In terzo luogo, emergerebbe dall'art. 6, n. 2, della direttiva 94/62 che il riciclaggio interviene solo allo stadio in cui l'acciaieria produce lingotti, lamiere o bobine d'acciaio.

41.

Il governo del Regno Unito sostiene altresì che, pur essendo necessario analizzare il rapporto tra le direttive 94/62 e 75/442, l'attuazione di quest'ultima lascia agli Stati membri un certo margine discrezionale per definire in cosa, a loro giudizio, consiste un'operazione di recupero, mentre la direttiva 94/62 non fa menzione di tale margine discrezionale. Quanto all'individuazione del momento a partire dal quale il materiale cessa di essere un rifiuto, occorrerebbe adottare un approccio diverso per ognuna delle dette direttive, dal momento che esse perseguono obiettivi diversi.

42.

La Corus è un'acciaieria che utilizza il materiale di grado 3 B prodotto dalla Mayer Parry nella lavorazione di lingotti, bobine e lamiere di acciaio. La Corus, interveniente nella causa principale, avrebbe ricevuto l'accreditamento dell'EA come trasformatore. Essa si allinea alle osservazioni del governo del Regno Unito sottolineando, in primo luogo, che, nel caso di specie, è sufficiente per la Corte pronunciarsi sulla direttiva 94/62. In secondo luogo, essa sostiene che le proprie attività consistono in un'operazione di riciclaggio ai sensi della direttiva 94/62, poiché esse consentono di utilizzare il materiale di grado 3 B a fini produttivi. In terzo luogo, essa ritiene che la questione della modalità della prova del riciclaggio rientri nella competenza degli Stati membri.

43.

Il governo danese condivide gli argomenti dell'EA sottolineando che la nozione di rifiuto deve essere interpretata estensivamente, in favore della tutela dell'ambiente. Per interpretare tale nozione, occorrerebbe riconoscere che è importante sapere se la composizione del rifiuto ha subito una modifica tale da poterlo considerare un prodotto nuovo da non sottoporre al controllo degli Stati membri sotto il profilo ambientale. Esso conclude che un trattamento come quello effettuato dalla Mayer Parry non costituisce un'operazione di riciclaggio ai sensi delle direttive 75/442 e 94/62, cosicché il materiale di grado 3 B prodotto da tale società resterebbe un rifiuto.

44.

Il governo dei Paesi Bassi ritiene che, ai fini della direttiva 75/442, la nozione di riciclaggio riguardi non soltanto il trattamento di rifiuti nei processi produttivi ma anche il trattamento di rifiuti nell'ambito di un'operazione di recupero volta ad ottenere una materia prima secondaria. Per sapere se una siffatta operazione è stata portata a termine e se, di conseguenza, tale materia non è più un rifiuto, occorrerebbe accertare se il possessore intenda «disfarsi» di essa ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442. Al riguardo, occorrerebbe verificare se l'operazione di recupero abbia consentito di ottenere una materia dalle stesse caratteristiche e proprietà di una materia prima.

45.

Per contro, il governo dei Paesi Bassi ritiene che, la nozione di «riciclaggio», ai sensi dell'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62, debba essere interpretato diversamente. Da tale articolo risulterebbe che il riciclaggio di un rifiuto di imballaggio si considera compiuto solo quando questo sia stato riutilizzato - come materia prima secondaria - in un «processo di produzione». In altre termini, il riciclaggio ai sensi della direttiva 94/62 non sarebbe ancora ultimato quando sia stata ottenuta una materia prima secondaria, anche se tale materia in quel momento non è più qualificabile come rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Solamente l'effettivo utilizzo dei rifiuti di imballaggio come materie prime secondarie in un processo produttivo garantirebbe la riduzione del consumo di materie prime. Il materiale di grado 3 B prodotto dalla Mayer Parry, quindi, sarebbe stato riciclato ai sensi della direttiva 94/62 solo quando è stato utilizzato da un'acciaieria per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

46.

Il governo austriaco sostiene, in primo luogo, che le definizioni riportate nella direttiva 94/62 non possono derogare a quelle contenute nella direttiva 75/442. In secondo luogo, per tale governo, al fine di stabilire se un rifiuto, dopo un'operazione di recupero non è più un rifiuto, occorre comparare l'interesse della tutela dell'ambiente e della salute umana con la promozione del riciclaggio. In terzo luogo, esso ritiene che il recupero di un rifiuto non debba necessariamente svolgersi in una sola fase. Ogni singola fase richiederebbe di esaminare se si tratti di un processo di recupero. Quindi, la Mayer Parry non effettuerebbe alcun riciclaggio ma un semplice recupero di rifiuti, allo scopo di farli riciclare conformemente alla direttiva 94/62.

47.

La Commissione sostiene che le definizioni di recupero e di riciclaggio, come modo di recupero, nel contesto della direttiva 75/442 devono essere interpretate come quelle che figurano nella direttiva 94/62. Qualsiasi altra interpretazione, per conseguire gli obiettivi di tali direttive, comporterebbe il rischio di prendere in considerazione due volte la medesima operazione. Inoltre, la Commissione ritiene che un rifiuto possa essere considerato riciclato solo al termine del processo di ritrattamento completo, quando vi è trasformazione in un prodotto nuovo. Ciò premesso, non si può ritenere che i materiali prodotti dalla Mayer Parry siano stati sottoposti a un'operazione di riciclaggio, ovvero che non siano più rifiuti. Il fatto che il materiale di grado 3 B prodotto dalla Mayer Parry ha una valore commerciale ed è venduto alle industrie siderurgiche non modificherebbe affatto tale conclusione.

48.

Peraltro, la Commissione sottolinea che è indispensabile al buon funzionamento dei meccanismi di controllo della gestione dei rifiuti individuare ciò che identifica un rifiuto come tale. A tale proposito, essa ricorda che anche l'art. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 1. febbraio 1993, n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), rinvia alla definizione del termine «rifiuto» che figura all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442. In tale ambito, sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente non potrebbero circolare liberamente all'interno della Comunità né oltrepassarne le frontiere senza alcun controllo o sorveglianza. Così, rifiuti contenenti metallo che non sono stati ancora completamente recuperati o riciclati non possono quindi circolare nella Comunità senza controllo.

 

Risposta della Corte

Osservazioni preliminari

49.

In limine occorre precisare qual'è il nesso tra le direttive 75/442 e 94/62, posto che le osservazioni presentate alla Corte divergono su tale punto e che le questioni vertono sulle due direttive.

50.

La direttiva 75/442, nel testo originario, era la prima direttiva contenente misure volte ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri in relazione alla prevenzione e allo smaltimento dei rifiuti.

51.

Tale direttiva è stata radicalmente modificata dalla direttiva 91/156, benché tale modifica non abbia cambiato sostanzialmente la nozione di rifiuto che continua a riguardare le sostanze o gli oggetti di cui il possessore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Fra le nuove disposizioni introdotte dalla direttiva 91/156 figura l'art. 2, n. 2, ai sensi del quale disposizioni specifiche particolari o complementari per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari, qualificando in tal modo come normativa quadro la direttiva 75/442.

52.

La direttiva 94/62 contiene disposizioni specifiche o complementari alla direttiva 75/442, ai sensi del detto art. 2, n. 2, per disciplinare la gestione di una determinata categoria di rifiuti, ovvero i rifiuti di imballaggio.

53.

La direttiva 75/442 tuttavia continua a rivestire grande importanza ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della direttiva 94/62.

54.

In primo luogo, come precisato dal settimo considerando della direttiva 94/62, essa si iscrive nella strategia comunitaria della gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 75/442.

55.

In secondo luogo, tenuto conto dell'obiettivo di disporre di una terminologia comune in materia di rifiuti, come enunciato al terzo considerando della direttiva 91/156, la direttiva 94/62 contiene disposizioni che rinviano espressamente alla direttiva 75/442, come l'art. 3, punto 2, relativo alla definizione di rifiuti di imballaggio.

56.

In terzo luogo, poiché i rifiuti di imballaggio sono rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, quest'ultima continua ad essere applicabile a questo tipo di rifiuti ove la direttiva 94/62 non disponga diversamente. Come è il caso, per esempio, delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva 75/442 per quanto concerne lo smaltimento di rifiuti.

57.

Ne consegue che la direttiva 94/62 va considerata una legge speciale (lex specialis) rispetto alla direttiva 75/442 cosicché le sue disposizioni prevalgono su quelle di quest'ultima direttiva nei casi che essa intende specificamente disciplinare.

Sulle questioni pregiudiziali

58.

La controversia principale riguarda il problema del se la Mayer Parry, producendo il materiale di grado 3 B, compie un'operazione di riciclaggio che le consenta di essere accreditata come «trasformatore» e, pertanto, di rilasciare PRN.

59.

E' pacifico fra le parti nella controversia principale che il materiale di grado 3 B è prodotto dalla Mayer Parry dai rifiuti di imballaggio contenenti metallo. Tale controversia riguarda quindi, in primo luogo, la nozione di riciclaggio relativamente ai rifiuti di imballaggio.

60.

Pertanto, occorre rispondere innanzi tutto alla seconda questione relativa al riciclaggio di rifiuti di imballaggio ai sensi dell direttiva 94/62.

Sulla seconda questione

61.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nozione di «riciclaggio» ai sensi dell'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62 debba essere interpretata nel senso che essa comprende il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando sono stati trasformati in una materia prima secondaria, quale il materiale di grado 3 B, o solamente quando siano stati utilizzati per fabbricare lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

62.

Per rispondere a tale questione, occorre, in primo luogo, interpretare la nozione di «riciclaggio», come definita all'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62 e, in secondo luogo, accertare se la produzione di materiale di grado 3 B o la fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio da rifiuti di imballaggio contenenti metallo siano da qualificare come «riciclaggio».

63.

Sia dai considerando sia dalle disposizioni delle direttive 75/442 e 94/62 risulta che il riciclaggio è una forma di recupero. Discende dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, nonché dal quarto considerando della stessa, che la caratteristica essenziale di un'operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00, ASA, Racc. pag. I-1961, punto 69). Pertanto il riciclaggio come forma di recupero dovrà perseguire i medesimi obiettivi.

64.

La definizione di riciclaggio di cui all'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62 enuncia gli elementi costitutivi di una operazione del genere, ossia ritrattamento di rifiuti in un processo di produzione per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.

65.

Secondo tale definizione, il punto di partenza del processo di riciclaggio è costituito da un rifiuto che deve essere ritrattato. Benché una definizione del genere non precisi che si deve trattare di rifiuti di imballaggio, è chiaro che, nel contesto della direttiva 94/62, che riguarda solo gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, questi siano gli unici ad essere disciplinati. In forza degli artt. 3, punto 2, della direttiva 94/62 e 1, lett. a), della direttiva 75/44, cui fa riferimento la prima disposizione, il rifiuto di imballaggio è definito come qualsiasi imballaggio o materiale di imballaggio, esclusi i residui di produzione, di cui il possessore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Un rifiuto di imballaggio proviene quindi da un «imballaggio» ai sensi dell'art. 3, punto 1, della direttiva 94/62.

66.

In base alla definizione di riciclaggio, il rifiuto di imballaggio deve essere sottoposto a «un ritrattamento in un processo di produzione». Un processo del genere implica che il rifiuto di imballaggio deve essere manipolato per produrre un nuovo materiale o per fabbricare un prodotto nuovo. In questo senso, il riciclaggio si distingue nettamente da altre operazioni di recupero o di trattamento dei rifiuti previsti dalla normativa comunitaria, quali il recupero di materie prime e di composti di materie prime (v. punti R 3-R 5 dell'allegato II B della direttiva 75/442), il pretrattamento, il miscuglio o altre operazioni che mutano solo la natura o la composizione di detti rifiuti [v. art. 1, lett. b), della direttiva 75/442].

67.

Inoltre, un rifiuto può essere considerato riciclato solo se è stato sottoposto a un ritrattamento tale da ottenere un materiale nuovo o un prodotto nuovo «ai fini della sua funzione originaria». Ciò significa che il rifiuto deve essere trasformato nel suo stato originario per poter, eventualmente, essere utilizzato per una identica funzione a quella che aveva inizialmente il materiale all'origine del rifiuto. In altri termini, un rifiuto di imballaggio contenente metallo deve essere considerato riciclato quando è stato sottoposto a un ritrattamento nell'ambito di un processo finalizzato alla produzione di un nuovo materiale o a fabbricare un prodotto nuovo dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui era costituito il rifiuto, per poter essere riutilizzato per la produzione di imballaggi contenenti metallo.

68.

La definizione di riciclaggio precisa anche che il rifiuto può essere ritrattato in un processo di produzione per la sua funzione originaria «o per altri fini». Se ne deduce che la nozione di riciclaggio non è circoscritta al caso in cui il nuovo materiale o il nuovo prodotto, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale originario, è utilizzato per la stessa funzione di imballaggio metallico. Anche un utilizzo per altri scopi integra la detta nozione.

69.

Tali altri scopi potrebbero essere i più disparati, a condizione che il ritrattamento dei rifiuti di imballaggio non si traduca in una forma di recupero di energia, poiché ciò è espressamente escluso dall'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62, né sia effettuato mediante smaltimento, perché ciò contrasterebbe con la nozione stessa di riciclaggio come modo di recupero dei rifiuti.
 
70.
La definizione di riciclaggio come interpretata ai punti 63-69 della presente sentenza soddisfa gli obiettivi della direttiva 94/62.

71.

Infatti, tanto dal primo considerando della direttiva 94/62 quanto dal suo art. 1, n. 1, emerge che essa è diretta sia a prevenire e a ridurre l'impatto dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente, assicurando così un elevato livello di protezione dello stesso, sia a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

72.

La salvaguardia dell'ambiente e la realizzazione di un elevato livello della sua tutela rappresentano un obiettivo rispondente alle prescrizioni dell'art. 174, nn. 1 e 2, CE. Per realizzare tale obiettivo il legislatore comunitario ha fissato, con l'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 94/62, obiettivi minimi per garantire che sarà recuperata almeno la metà in peso dei rifiuti di imballaggio. Fra i vari modi di recupero, il riciclaggio deve rappresentarne una parte considerevole ed essere preferibile, assieme al riutilizzo, così come precisato rispettivamente all'undicesimo e all'ottavo considerando della direttiva 94/62.

73.

Orbene, interpretando la definizione di riciclaggio di cui all'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62 nel senso che il ritrattamento dei rifiuti di imballaggio deve consentire di ottenere un materiale nuovo o un prodotto nuovo, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale da cui derivano, si assicura un elevato livello di tutela dell'ambiente.

74.

Infatti, è solo in questa fase che si realizzano pienamente i benefici per l'ambiente in ragione dei quali il legislatore comunitario ha accordato una certa preferenza a tale modalità di recupero dei rifiuti, vale a dire una riduzione del consumo di energia e di materie prime (v. undicesimo considerando della direttiva 94/62).

75.

Inoltre, è ancora solo in questa fase che i materiali in questione cessano di essere qualificati come rifiuti di imballaggio e che, pertanto, i vari controlli sui rifiuti previsti dal legislatore comunitario perdono la loro ragion d'essere. Infatti, poiché il riciclaggio comporta la trasformazione dei rifiuti di imballaggio in un materiale nuovo o in un prodotto nuovo, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di provenienza, il risultato di tale trasformazione non può più essere considerato «rifiuti di imballaggio».

76.

Infine, l'interpretazione della nozione di riciclaggio quale risulta dai punti 63-69 della presente sentenza, eliminando qualsiasi ambiguità sul momento in cui i rifiuti di imballaggio devono essere considerati riciclati, consente di evitare il rischio che più operazioni di trattamento di uno stesso rifiuto siano considerate come altrettante operazioni di riciclaggio agli effetti dell'applicazione delle percentuali previste dall'art. 6, n. 1, della direttiva 94/62.

77.

Una tale interpretazione risponde anche alle esigenze di chiarezza e di uniformità connesse agli obiettivi della direttiva 94/62 riguardo al buon funzionamento del mercato interno, consistenti in particolare nella prevenzione degli ostacoli agli scambi e delle distorsioni di concorrenza.

78.

Infatti, da un lato, potrebbero insorgere ostacoli agli scambi se gli Stati membri utilizzassero nozioni differenti di riciclaggio, cosicché uno stesso materiale o uno stesso prodotto potrebbero essere considerati riciclati in uno Stato membro - e, quindi, non essere più considerati rifiuti di imballaggio, svincolandosi da ogni controllo specifico sui rifiuti - mentre non accadrebbe altrettanto in un altro Stato membro.

79.

Dall'altro, dato che tutti gli operatori coinvolti nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati devono assumersi la responsabilità che incombe loro conformemente al cosiddetto principio «chi inquina paga» (v. ventinovesimo considerando della direttiva 94/62), è necessario applicare la nozione di riciclaggio in modo uniforme affinché tali operatori si trovino in una posizione di parità sul mercato interno sotto il profilo della concorrenza.

80.

Dopo aver così chiarito la nozione di riciclaggio, occorre, in secondo luogo, esaminare se il materiale di grado 3 B, quale quello prodotto dalla Mayer Parry di cui trattasi nella causa principale, possa considerarsi rientrante in tale nozione.
 
81.
Le parti nella causa principale non contestano che i materiali o gli oggetti alla base della produzione del materiale di grado 3 B fabbricato dalla Mayer Parry sono rifiuti di imballaggio.

82.

La Mayer Parry, raccoglie, ispeziona, controlla la radioattività, smista, pulisce, taglia, separa e frantuma (riduce in frammenti) rifiuti di imballaggio contenenti metallo mediante un processo descritto ai punti 34 e 35 dell'ordinanza di rinvio del giudice nazionale. Quest'ultimo ha constatato che la Mayer Parry, nel produrre materiale di grado 3 B, sottopone a ritrattamento rifiuti di imballaggio al fine di ottenere una materia prima secondaria utilizzabile per sostituire una materia prima, come il minerale di ferro. Non è quindi da escludere immediatamente che la Mayer Parry sottopone a ritrattamento rifiuti di imballaggio contenenti metallo ferroso «in un processo di produzione», ai sensi dell'art. 3, punto 7), della direttiva 94/62, cioè in un processo per la produzione di un materiale nuovo o per la lavorazione di un prodotto nuovo.

83.

Tuttavia, la produzione di materiale di grado 3 B non costituisce un ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo per ripristinare lo stato iniziale di tale materiale, cioè l'acciaio, e riutilizzarlo conformemente alla sua funzione originaria, ovvero la lavorazione di imballaggi contenenti metallo, o per altri fini. In altri termini, i rifiuti di imballaggio contenenti metallo ritrattati dalla Mayer Parry non sono sottoposti a un ritrattamento nell'ambito di un processo di produzione che conferisce al materiale di grado 3 B caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui l'imballaggio metallico era costituito.

84.

Infatti, il materiale di grado 3 B è un miscuglio contenente, oltre ad elementi ferrosi, impurità (dal 3% al 7% secondo le differenti parti) come vernici e oli, sostanze non metalliche e elementi chimici non desiderati, che devono essere ancora eliminati in vista dell'impiego nella produzione dell'acciaio. Il materiale di grado 3 B non è quindi direttamente utilizzabile per la fabbricazione di nuovi imballaggi contenenti metallo.

85.

Ne consegue che il detto materiale, prodotto dalla Mayer Parry, non può essere considerato un rifiuto di imballaggio riciclato.

86.

Pertanto, resta da accertare se l'utilizzo del materiale di grado 3 B nella produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio, in casi come quello della causa principale, si possa definire un'operazione di riciclaggio di rifiuti di imballaggio.

87.

Effettivamente è così, poiché il processo di produzione di cui trattasi sfocia nella fabbricazione di nuovi prodotti, cioè lingotti, lamiere o bobine di acciaio, con caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui erano originariamente costituiti i rifiuti di imballaggio e che si possono impiegare per la medesima funzione iniziale cui era desinato il materiale originario, vale a dire per gli imballaggi metallici, o per altri scopi.

88.

Alla luce di tutto quanto precede, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che la nozione di «riciclaggio» di cui all'art. 3, punto 7, della direttiva 94/62 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando questi sono trasformati in materia prima secondaria, come il materiale di grado 3 B, ma riguarda il ritrattamento di tali rifiuti quando sono utilizzati per la fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

Sulla prima questione

89.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la risposta alla seconda questione cambierebbe se si prendessero in considerazione le nozioni di «riciclaggio» e di «rifiuti» cui si riferisce la direttiva 75/442.

90.

A tale proposito va ricordato che la nozione di «rifiuti di imballaggio» è definita all'art. 3, punto 2, della direttiva 94/62 come ogni imballaggio o materiale di imballaggio corrispondente alla definizione del termine «rifiuti» di cui alla direttiva 75/442. Un «rifiuto di imballaggio» ai sensi della direttiva 94/62 si deve quindi considerare un «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442.

91.

Da un lato, emerge dai punti 86 e 87 della presente sentenza che un produttore di lingotti, lamiere e bobine di acciaio dal materiale di grado 3 B proveniente da rifiuti di imballaggio contenente metallo, effettua un «riciclaggio» ai sensi della direttiva 94/62. Dall'altro, risulta altresì dal punto 75 della presente sentenza che, nel momento in cui rifiuti di imballaggio sono stati riciclati ai sensi di tale direttiva, non sono più da considerare rifiuti di imballaggio né ai sensi della direttiva 94/62 né, quindi, ai sensi dalla direttiva 75/442. Di conseguenza, lingotti, lamiere o bobine di acciaio provenienti dal materiale di grado 3 B ottenuto dai rifiuti di imballaggio contenenti metallo che sono stati riciclati non sono più «rifiuti di imballaggio» ai sensi delle due suddette direttive.

92.

D'altronde, la nozione di riciclaggio non è definita dalla direttiva 75/442. Ipotizzando che tale nozione, di cui alla direttiva 75/442, non presenti il medesimo contenuto di quella riportata nella direttiva 94/62, si applicherebbe ai rifiuti di imballaggio unicamente quest'ultima nozione. Infatti, come risulta dai punti 53 e 57 della presente sentenza, sebbene la direttiva 75/442 sia la normativa quadro rilevante ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della direttiva 94/62, ciò non impedisce che le disposizioni di quest'ultima, in quanto normativa speciale, prevalgano su quelle della direttiva 75/442.

93.

Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che la risposta alla seconda questione non cambierebbe se si prendessero in considerazione le nozioni di «riciclaggio» e di «rifiuto» cui si riferisce la direttiva 75/442.

Sulle spese

94.

Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, danese, dei Paesi Bassi e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 9 novembre 2000, dichiara:

1) La nozione di «riciclaggio» ai sensi dell'art. 3, punto 7, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio deve essere interpretata nel senso che essa non comprende il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando questi sono trasformati in una materia prima secondaria, come il materiale di grado 3 B, ma riguarda il ritrattamento di tali rifiuti quando sono utilizzati per la fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

2) Tale interpretazione non cambierebbe se si prendessero in considerazione le nozioni di «riciclaggio» e di «rifiuto» cui si riferisce la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2003.