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Corte di Giustizia Sez. IV sent.  5 giugno 2003 (causa C-83/02)

Inadempimento di uno Stato - Gestione dei rifiuti - Artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT)»

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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 giugno 2003

«Inadempimento di uno Stato - Gestione dei rifiuti - Artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT)»

 

Nella causa C-83/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

ricorrente,

contro

 

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo predisposto, o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto (16 settembre 1999), i programmi, le bozze di piano e le sintesi previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed,
cancelliere: sig. R. Grass,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo predisposto, o, comunque, non avendole comunicato, entro il termine prescritto (16 settembre 1999), i programmi, le bozze di piano e le sintesi previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva e del Trattato CE.

2.

Ai sensi dell'art. 1 della direttiva:

«Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva».

3.
L'art. 4, n. 1, della direttiva recita:

«Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito».

4.
L'art. 11 della direttiva dispone:

«1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:

- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;

- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».

5.
Conformemente all'art. 13, n. 1, della direttiva, quest'ultima è entrata in vigore alla data della sua adozione, ossia il 16 settembre 1996. Ne consegue che la Repubblica ellenica doveva predisporre la sintesi degli inventari, il programma e la bozza di piano richiesti conformemente agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva entro e non oltre il 16 settembre 1999.
6.
Conformemente alla procedura prevista all'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver messo la Repubblica ellenica in grado di presentare le sue osservazioni, con lettera 1° agosto 2000 ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. Poiché dalle informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità elleniche è emerso che la Repubblica ellenica non si era conformata agli obblighi previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
7.
Nel suo atto introduttivo, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva dato che essa non ha elaborato e/o comunicato, entro il termine prescritto, né la sintesi degli inventari, né il programma, né la bozza di piano previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva.
8.
Nel controricorso, il governo ellenico fa valere che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 1, della direttiva, gli inventari previsti da tale disposizione, che tale governo avrebbe giàinviato alla Commissione nel corso del procedimento precontenzioso, ma in forma ancora incompleta, sono stati nel frattempo ultimati. Dopo aver indicato il numero degli apparecchi inventariati, il governo ellenico si impegna a comunicare alla Commissione, nei termini più brevi, la sintesi di tali inventari al fine di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta disposizione.
9.
Per quanto riguarda l'art. 11 della direttiva, il governo ellenico fa valere che l'ultimazione degli inventari ha costituito un elemento fondamentale, preliminare e obbligatorio ai fini della stesura del programma e della bozza di piano previsti dalla detta disposizione. Esso aggiunge che è già stato esaminato, dai competenti servizi del Ministero dell'Ambiente, dell'Assetto del territorio e dei Lavori pubblici, un programma che dovrebbe essere sottoposto, a breve, all'approvazione del ministro competente. Di conseguenza, esso ritiene che la Repubblica ellenica soddisferà rapidamente agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta disposizione.
10.
A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 6 giugno 2002, causa C-177/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5137, punto 13, e 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7).
11.
Ora, risulta da quanto precede che la sintesi degli inventari, il programma e la bozza di piano previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva, non erano stati ancora predisposti dalla Repubblica ellenica al termine del periodo fissato dal parere motivato.
12.
Pertanto si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
13.
Di conseguenza, occorre constatare che, non avendo predisposto, entro il termine prescritto, una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario, previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di quest'ultima.

Sulle spese

14.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo predisposto, entro il termine prescritto, una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 , un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario, previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 giugno 2003.