Cass. Sez. III n. 35219 del 20 ottobre 2006 (c.c. 6 lug. 2006)
Pres. Vitalone Est. Ianniello Ric. Giannecchini
Rifiuti. Sottoprodotti
1.Va esclusa la natura di “sottoprodotto” di fanghi provenienti dalla lavorazione di materiali lapidei allorquando manchi la certezza del requisito del riutilizzo del materiale che non può essere dimostrata dalle sole dichiarazioni testimoniali di dipendenti della società se non suffragate da riscontri oggettivi, quali l’annotazione nei registri di carico e scarico, la documentazione del trasporto presso i cantieri ove sarebbe avvenuto il riutilizzo ed in presenza di rilevi diretti della PG che documentino, in relazione all’altezza ed al grado di essiccazione dei cumuli una prolungata giacenza degli stessi sul luogo di deposito.
2. La produzione di fatture in numero modesto e rappresentante una movimentazione ridotta del materiale accumulato non assume rilevanza probatoria circa la effettiva utilizzazione del materiale medesimo

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