Cass. Sez. III n. 1985 del 16 gennaio 2015 (Ud 8 ott 2014)
Pres. Teresi Est. Andronio Ric. Zucchi ed altri
Rifiuti.Pet-coke

Il coke da petrolio (pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 293, che prescrive che, negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, alle condizioni ivi fissate. Solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185, che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, contemplava (al comma 1, lettera i, prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; sicché non trovava applicazione a tale sostanza la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tuttora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/ZUCCHI15.pdf|1100|1000}