Cass. Sez. III n. 1987 del 16 gennaio 2015 (Ud 8 ott 2014)
Pres. Teresi Est. Andronio Ric. Zucca ed altro
Rifiuti.Ambito di operatività del decreto ministeriale 5 febbraio 1998

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (modificato dall'art. 1 del d.m. 5 aprile 2006, n. 186) si riferisce alla «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» ed ha, perciò, una portata limitata alle attività, ai procedimenti e ai metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto stesso: rifiuti liquidi, granulari, fastosi fanghi (art. 1). L'art. 8 dello stesso decreto ministeriale, intitolato «Campionamenti e analisi», richiama le norme UNI 10802 per il campionamento di rifiuti, agli specifici fini della loro caratterizzazione chimico-fisica (comma 1) e si riferisce a campionamenti e analisi che sono effettuati a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti siano prodotti (comma 4). Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell'impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale

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