Cass. Sez. III n. 5804 del 6 febbraio 2008 (Ud. 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Lombardi Ric. PM in proc. Gallotti
Rifiuti. Cernita e selezione della carta o cartone da macero

Le operazioni di cernita e selezione della carta o cartone da macero poste in essere dalle imprese fornitrici della cartiera devono inquadrarsi tra quelle di recupero dei rifiuti e, quindi, soggette alla relativa disciplina anche se, in ipotesi, riferibili a materie prime secondarie.

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Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha assolto, perché il fatto non sussiste, Gallotti Sandro, Testa Armando, Berardinelli Dario, Mani Stefania e Veneziano Romolo dal reato di cui all’art. 51, comma primo lett. a), del D.L.vo n. 22/97, loro ascritto per avere il Gallotti, quale responsabile della ditta Nuove Cartiere di Tivoli, e gli altri imputati quali titolari di aziende che procedevano al recupero della carta da macero, effettuato operazioni di smaltimento del predetto materiale costituente rifiuto in assenza della prescritta autorizzazione.
Il giudice di merito, dopo aver osservato che ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 3 aprile 006 n. 152, costituiscono “recupero le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie... incluse la cernita e la selezione”, operazioni che venivano eseguite presso le aziende degli imputati Testa, Berardinelli, Mani e Veneziano, ha escluso la sussistenza del reato ascritto a tutti gli imputati in base al rilievo che la carta da macero veniva immessa direttamente nel ciclo produttivo dalla azienda del Gallotti, senza alcun trattamento preventivo, avendo la stessa funzione della cellulosa e che, pertanto, doveva essere qualificata quale materia prima secondaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione
Con l’unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 22/97, del D.M. 5 febbraio 1998 e dell’art. 183 del D.L.vo n. 152/06.
Si osserva che i materiali di cui alla contestazione rientrano nella categoria dei rifiuti, secondo la classificazione contenuta nel D.M. 5 febbraio 1998, che include nell’allegato 1, al punto 1, tra i rifiuti speciali non pericolosi, i “rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”, nonché al punto 1.1. i “rifiuti di carta, cartone e cartoncino, poliaccoppiati anche di imballaggi” corrispondenti ai codici CER 150101, 150105, 150106 e200101.
Si osserva, poi, che il D.L.vo n. 22/97 qualifica smaltimento dei rifiuti le attività preliminari alle operazioni di recupero costituite dalla cernita e adeguamento volumetrico dei rifiuti, che non perdono per tale motivo le loro caratteristiche, sicché nella vigenza del D.L.vo n. 22/97 le attività poste in essere dagli imputati dovevano essere qualificate di smaltimento dei rifiuti, costituendo in particolare un’operazione di recupero la riutilizzazione della carta da macero previo il necessario trattamento, da inquadrarsi tra le operazioni descritte al punto R3, allegato C del D.L.vo n. 22/97, secondo quanto previsto anche dal citato DM 5 febbraio 1998.
La pubblica accusa ricorrente osserva inoltre che, anche in applicazione del D.L.vo n. 152/06, deve pervenirsi ad analoghe conclusioni nella qualificazione dell’attività posta in essere dagli imputati. Si osserva in proposito che l’art. 183, comma primo lett. h), del decreto include, tra le operazioni di recupero, la cernita e la selezione dei rifiuti; rifiuti che non perdono tale natura all’esito delle indicate operazioni; che anche nella vigenza del D.L.vo n. 152/06 continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998, sicché il materiale pervenuto dalle ditte fornitrici alla cartiera doveva essere qualificato rifiuto ai sensi dell’art. 181, comma dodicesimo, del citato decreto; che, peraltro, la riutilizzazione della carta da macero come materia prima secondaria nel ciclo produttivo presuppone inevitabilmente l’impiego di ulteriori trattamenti, oltre la mera attività di cernita e selezione.
Si deduce, infine, che se dovesse ritenersi esatta l’interpretazione dell’art. 183, comma primo lett. h), del D.L.vo n. 152/06 contenuta nell’impugnata sentenza, con riferimento alla nozione di materia prima secondaria, la norma risulterebbe in contrasto con la direttiva comunitaria in materia di rifiuti, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Niselli dell’11 novembre 2004.
Il ricorso è fondato.
Le operazioni poste in essere dagli imputati Testa, Berardinelli, Marzi e Veneziano dovevano, senza ombra di dubbio, essere classificate quale recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli art. 28 e 51, comma primo, in relazione all’art. 6, comma primo lett. g) ed h), del D.L.vo 22/97, nella vigenza del citato testo normativo, e, in quanto tali, erano soggette ad autorizzazione.
La pubblica accusa ricorrente ha esattamente osservato sul punto che la carta, cartone da macero e sostanze simili rientrano nella categoria dei rifiuti ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e, peraltro, sono classificate con i codici CER 150101, 150105, 150106 e 200101 nell’allegato A del D.L.vo n. 22/97.
Inoltre nell’allegato B del predetto decreto legislativo sono qualificate quale smaltimento dei rifiuti le operazioni di cernita e adeguamento volumetrico (D13 e D14), poste in essere dalle ditte fornitrici della cartiera, nonché quale operazione di recupero dei rifiuti il “Riciclo delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)” punto R3 dell’allegato C, peraltro espressamente richiamato nei punti 1.1.3 e 1.2.3 dell’allegato I al DM 5 febbraio 1998 con riferimento al: “a) riutilizzo diretto nell’industria cartaria [R3]” ovvero: a) “riutilizzo diretto in cartiere”, così come effettuato dalla cartiere del Gallotti, secondo quanto accertato nella sede di merito.
In seguito all’entrata in vigore del Testo Unico della norme in materia ambientale, di cui al D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, che ha introdotto la nozione, tra l’altro, di materia prima secondaria, non si perviene, tuttavia, a conclusioni diverse agli effetti dell’art. 2 c.p..
E’ stato già affermato da questa Suprema Corte sul punto che “In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale “materia prima secondaria” ai sensi degli art. 183 lett. q) e 181, commi sesto, dodicesimo e tredicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi” (sez. III, 21 dicembre 2006 n. 14557 Palladino, RV 236374).
Sicché le sostanze di cui alla contestazione devono essere in ogni caso qualificate rifiuti, ai sensi del citato D.M., secondo quanto in precedenza osservato, così come sono qualificate nel decreto operazioni di recupero quelle aventi ad oggetto la raccolta, la cernita e la riutilizzazione delle medesime sostanze.
Peraltro, indipendentemente dal citato precedente interpretativo, si osserva che ai sensi dell’art. 181, comma 12, del D.Lgs. 152/06 “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene.”
Inoltre ai sensi dell’art. 183, comma primo lett. h), costituiscono operazioni di “recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto”.
Si palesa indubbio, pertanto, che le operazioni di cernita e selezione della carta o cartone da macero poste in essere dalle imprese fornitrici della cartiera dovevano inquadrarsi tra quelle di recupero dei rifiuti ai sensi delle disposizioni citate, e, quindi, soggette alla relativa disciplina anche se, in ipotesi, riferibili a materie prime secondarie.
Peraltro, proprio su tale ultimo punto, va, infine, osservato che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 181, commi 12 e 13, del D.Lgs n. 152/06 non si applica alle sostanze utilizzabili come materia prima secondaria a condizione che “il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene.”
Orbene, nel caso in esame si tratta di materiali di cui, in ogni caso, il detentore si era già disfatto, dovendo il termine essere univocamente riferito al detentore originario della sostanza utilizzabile come materia prima secondaria, sicché anche ai sensi delle disposizioni citate il materiale oggetto delle descritte operazioni di recupero non si sottrae alla applicazione della normativa in materia di rifiuti.
Vi è, pertanto, piena continuità normativa tra le disposizioni del D.Lgs. 22/97 e quelle del D.Lgs 152/06 con riferimento alle operazioni poste in essere concretamente dagli imputati Testa, Berardinelli, Marzi e Veneziano aventi ad oggetto i materiali di cui alla contestazione; operazioni che risultano tuttora soggette alla disciplina relativa lo smaltimento dei rifiuti.
Con riferimento alla posizione del Gallotti sarà il giudice di merito ad accertare se l’imputato debba rispondere del reato ascrittogli a titolo di responsabilità autonoma, ove risulti che abbia posto in essere sul materiale ricevuto dagli altri imputati operazioni qualificabili quale smaltimento dei rifiuti, ovvero a titolo di concorso con gli altri imputati, se ne sussistono i presupposti.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.