Cass. Sez. III n. 16355 del 18 aprile 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Abom
Rifiuti.Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto

L'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici, anche perché tale qualificazione non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi, come nel caso in esame, anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 marzo 2019 il Tribunale di Mantova ha dichiarato Emmanuel Abom responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 (contestatogli per aver svolto attività di recupero e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da pneumatici in gomma, in assenza del prescritto titolo abilitativo e avvalendosi di un autocarro), lo ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda e ha disposto la confisca dell’autocarro (Renault targato BY557JX) utilizzato per i trasporti illeciti.
Il Tribunale ha fondato l’affermazione di responsabilità sugli esiti del controllo eseguito dalla polizia stradale il 6 agosto 2015, quando l’imputato era stato trovato a bordo dell’autocarro di sua proprietà, condotto da un terzo (essendo l’Abom privo di patente di guida), sul quale erano trasportati 69 pneumatici fuori uso e 5 cerchi per autovetture in metallo, qualificati come rifiuti in considerazione  del notevole grado di usura degli pneumatici e della mancanza di spiegazioni alternative rispetto alla loro destinazione allo smaltimento, giudicando non occasionale l’attività in considerazione del numero dei rifiuti trasportati e dell’utilizzo di un autocarro.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, secondo quanto disposto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che è stato affidato a tre motivi.
2.1. In primo luogo ha eccepito l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, per essere errata la qualificazione come rifiuti speciali non pericolosi di quanto trasportato, fondata esclusivamente sul grado di usura di tali beni, benché gli pneumatici trasportati sull’autocarro di proprietà del ricorrente fossero solo usati ma ricostruibili, attraverso particolari procedure idonee a restituire loro le caratteristiche richieste dal codice della strada, e quindi non destinati allo smaltimento o all’abbandono illecito, tanto che lo stesso ricorrente, all’atto del controllo, aveva dichiarato che li stava trasportando presso la sua abitazione, non certo con l’intenzione di disfarsene, con la conseguenza che doveva essere esclusa la sussistenza non solo di quello oggettivo ma anche dell’elemento soggettivo del reato contestatogli.
Ha prospettato anche l’insussistenza delle condotte di trasporto e recupero contestate, in quanto queste, per essere punibili, devono essere preparatorie e preliminari rispetto a quella successiva di abbandono, punita dal secondo comma dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, di cui non vi era però alcuna prova, non essendovi elementi circa l’intenzione dell’imputato di procedere allo smaltimento o all’abbandono di tale materiale, essendo stato accertato solamente che l’imputato stava trasportando pneumatici usati verso la sua abitazione, laddove non risultava esservi una attività di gestione o illecito smaltimento di rifiuti, cosicché non poteva essere considerata punibile una attività occasionale di trasporto di pneumatici usati. L’affermazione del Tribunale, circa la non occasionalità del trasporto in conseguenza dell’utilizzo per lo stesso di un autocarro, risultava congetturale, trattandosi di un dato, quello dell’utilizzo di un automezzo, di per sé solo insufficiente a considerare l’attività non occasionale e, dunque, come tale punibile.
2.2. In secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., stante la modesta gravità del fatto, riconosciuta anche dal Tribunale, e la scarsa offensività della condotta, non essendo tra l’altro emersa la volontà del ricorrente di abbandonare o smaltire i materiali che trasportava.
2.3. Infine, con un terzo motivo, ha censurato la confisca del veicolo, che non avrebbe potuto essere disposta, stante l’insussistenza del reato presupposto, da escludere sulla base di quanto eccepito con il primo motivo di ricorso, con il conseguente venir meno dei presupposti per poter disporre detta confisca.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti per poter qualificare i copertoni trasportati non come rifiuti ma solo come pneumatici usati e per poter quindi applicare la relativa disciplina speciale, e la correttezza della esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della concreta gravità dei fatti, e anche della confisca del veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, essendo volto, peraltro in modo generico, in quanto privo di autentica considerazione degli aspetti di fatto valutati dal Tribunale per qualificare gli oggetti trasportati dal ricorrente come rifiuti e tale attività non occasionale, aspetti costituiti dal grado di usura degli pneumatici (tale da ritenerli fuori uso), dal loro numero, dalla mancanza di spiegazioni alternative riguardo alla loro raccolta e al loro trasporto (spiegazioni alternative che non sono state fornite neppure con il ricorso per cassazione), dall’utilizzo di un autocarro per eseguire il trasporto, a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, tale da consentire una diversa qualificazione della condotta, da contrapporre a quella del Tribunale, che non è manifestamente illogica e non è suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Va aggiunto che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (v. Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schpeis, Rv. 276009; Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445), anche perché tale qualificazione non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi, come nel caso in esame, anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri (v. Sez. 3, n. 33102 del 07/06/2022; Bartucci, Rv. 283417; conf. Sez. 3, n. 7705 del 1991, Rv. 18780). Nel caso in esame il Tribunale, in modo del tutto logico, ha ritenuto qualificabili come rifiuti gli pneumatici e i cerchi per automobili trasportati dal ricorrente sull’autocarro di sua proprietà, in considerazione del grado di usura, del loro numero e della mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa allo smaltimento illecito del loro trasporto: si tratta di considerazioni logiche, idonee, secondo le regole razionali e le massime di comune esperienza (tra cui quella della inverosimiglianza del trasporto di un rilevante numero di pneumatici fuori uso in assenza di qualsiasi collegamento con soggetti dediti al loro recupero al fine del riutilizzo), a giustificare detta qualificazione, che il ricorrente ha censurato criticandole genericamente e attraverso la proposizione di una diversa valutazione dei medesimi aspetti di fatto, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
Anche la non occasionalità del trasporto, idonea a consentire di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, è stata affermata in modo pienamente logico, posto che il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall’utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell’esercizio di tale attività (cfr. Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; nonché Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale). Il Tribunale di Mantova, nell’escludere l’occasionalità della condotta, ha evidenziato il numero degli pneumatici fuori uso trasportati dal ricorrente e l’utilizzo di un autocarro, ritenendoli, in modo logico, aspetti univocamente indicativi della stabilità, sistematicità e professionalità della attività di raccolta e trasporto e, quindi, della punibilità di tali condotte, in quanto non occasionali, e anche tali rilievi, idonei a giustificare la ricostruzione compiuta dal Tribunale, sono stati censurati in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque anche a questo proposito in modo non consentito in questa sede di legittimità.

 3. Il secondo motivo, relativo al diniego della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo anch’esso privo di autentico confronto critico con tutti gli aspetti della vicenda considerati dal Tribunale per ritenere configurabile e punibile il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti; sia perché è volto a censurare, sul piano delle valutazioni di merito, l’esclusione della applicabilità di detta causa di non punibilità.
Questa, infatti, è stata esclusa, sia pure implicitamente, dal Tribunale, attraverso la sottolineatura del quantitativo di rifiuti trasportati dal ricorrente, dell’utilizzo di un autocarro per svolgere tale attività e del rilievo della professionalità di tale attività, presumibilmente svolta per conto di officine che avevano scelto di smaltire in modo illecito i propri rifiuti per motivi di risparmio di oneri e costi.
Si tratta di considerazioni idonee a escludere sia la non occasionalità della condotta, che di per sé è ostativa al riconoscimento della applicabilità di detta causa di esclusione della punibilità, essendo espressiva della abitualità della condotta stessa, intesa nel senso della sua non episodicità, che impedisce per espressa previsione normativa la applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto; sia la particolare tenuità dell’offesa, in considerazione dell’asservimento della condotta a finalità illecite di irregolare smaltimento di rifiuti e del non modesto pericolo per l’ambiente conseguente al quantitativo non esiguo di rifiuti trasportati, oltre che al suddetto collegamento della condotta (con officine che avevano scelto di smaltire in modo illecito i propri rifiuti per motivi di risparmio di oneri e costi).
Tali considerazioni sono state censurate in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente manifesta infondatezza anche di detti rilievi.

4. Il terzo motivo, relativo alla confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito, è manifestamente infondato, essendo stato espressamente collegato dal ricorrente alla fondatezza dei rilievi sollevati a proposito della configurabilità e della punibilità del reato che ne costituisce il presupposto, che sono manifestamente infondati, trattandosi, tra l’altro, di confisca prevista come obbligatoria in caso di trasporto illecito di rifiuti dall’art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006, come esattamente sottolineato dal Tribunale nel disporre la confisca.

5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i rilievi ai quali è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez.  U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/3/2023