TAR Marche Sez. I n. 27 del 7 gennaio 2017
Sviluppo sostenibile.Centrali a biomasse e assimilazione alle centrali termoelettriche
 
L’assimilazione delle centrali a biomasse alle centrali termoelettriche previste dal DM. 5.9.1994 non può essere operata solo sulla base di considerazioni terminologiche o delle soluzioni adottate dalla Presidenza del Consiglio con riferimento ad altri impianti, ma deve considerare, sulla base di idonei contributi tecnici, l’omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse (non considerati in sede di emanazione del DM 5 settembre 1994, in quanto non particolarmente diffusi all’epoca) e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell’emissione di “vapori, gas o altre esalazioni insalubri” e, quindi, in definitiva, del possibile impatto sulle salute degli abitanti le zone circostanti. In mancanza di una valutazione in sede di decreto ministeriale e di una valutazione tecnica in ordine alla sostanziale equivalenza degli impatti dannosi sulla salute derivanti dalle centrali termoelettriche (nella versione tecnologica prevalente nel 1994) e dalle centrali a biomasse, non può concludersi per la natura di industria insalubre di un impianto, sulla base del mero riferimento al dato terminologico o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato


Pubblicato il 07/01/2017

N. 00027/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2016, proposto da:
Colonna Nicola, titolare dell’Azienda Agricola Colonna Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Perticarà, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gentili, Silvia Sopranzi, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche non costituita in giudizio;
Comune di Cingoli non costituito in giudizio;
Sindaco Comune di Cingoli quale Ufficiale del Governo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia di Macerata n.133 - 10° Settore del 23 marzo 2016 nella parte in cui prescrive che il proponente Colonna Nicola dovrà procedere alla comunicazione di cui al comma 6 del menzionato art. 216 del TULLSS al Sindaco del Comune di Cingoli;

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso ivi incluso il parere dell'ASUR Marche - Area Vasta n.2 - Dipartimento di Prevenzione di Jesi - Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot.55249 del 31 marzo 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il signor Colonna Nicola, titolare di omonima impresa agricola, presentava alla Provincia di Macerata, in data 2.2.2015, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di cogenerazione da 50 kWe alimentato a biomasse.

Nel corso della procedura di VIA veniva acquisita la nota del Dipartimento di Prevenzione di Jesi — Servizio di Igiene e Sanità Pubblica prot. 55249 del 31.3.2015 nella quale si affermava che, essendo l’impianto di cogenerazione, così come proposto, individuato alla voce 7 ("centrali termoelettriche"), lett. C), della Parte I del DM 5.9.1994 ("elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del RD 1265/1934), l’attività sarebbe ricompresa tra le industrie insalubri di I classe di cui alla normativa appena citata, con conseguente necessità di comunicazione al Sindaco di Cingoli ai sensi del comma 6 del menzionato art. 216.

Il parere veniva poi confermato con successive note del 17.9.2015 e del 7.1.2016.

All'esito del procedimento di VIA la Provincia di Macerata, con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n. 133 — 10° Settore del 23.3.2016, esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Tra le prescrizioni del provvedimento vi è la comunicazione di cui al comma 6 del menzionato art. 216 del R.D n. 1265 del 1934 al Sindaco del Comune di Cingoli, come richiesto da ASUR Marche.

Il ricorrente impugna tale provvedimento limitatamente a questa prescrizione, deducendo la violazione dell'art. 216 R.D. n. 1265 del 1934 e del punto C. 7 dell'allegato al D.M. 5.9.1994.

Si è costituita la Provincia di Macerata, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 16.12.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1 Come accennato in fatto, la qualificazione come industria insalubre dell’impianto di cogenerazione a biomasse per il quale il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione, è stata affermata dall’ASUR Marche, con nota del 31.3.2015, solo sulla base della sua inclusione tra le “centrali termoelettriche” di cui al DM 5.9.1994.

La Provincia di Macerata, d’altra parte, ha fatto sua la valutazione dell’ASUR senza riferimento alcuno – nemmeno negli scritti difensivi - ad indagini svolte in concreto in ordine al contenuto delle emissioni e al rischio per la salubrità dell’impianto in questione.

1.1 Ritiene il Collegio che tale assimilazione, in assenza di ulteriori valutazioni, non sia condivisibile, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza. In particolare, è stato osservato come l’assimilazione delle centrali a biomasse alle centrali termoelettriche previste dal DM. 5.9.1994 non possa essere operata solo sulla base di considerazioni terminologiche o delle soluzioni adottate dalla Presidenza del Consiglio con riferimento ad altri impianti, ma debba considerare, sulla base di idonei contributi tecnici, l’omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse (non considerati in sede di emanazione del DM 5 settembre 1994, in quanto non particolarmente diffusi all’epoca) e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell’emissione di “vapori, gas o altre esalazioni insalubri” e, quindi, in definitiva, del possibile impatto sulle salute degli abitanti le zone circostanti. In mancanza di una valutazione in sede di decreto ministeriale e di una valutazione tecnica in ordine alla sostanziale equivalenza degli impatti dannosi sulla salute derivanti dalle centrali termoelettriche (nella versione tecnologica prevalente nel 1994) e dalle centrali a biomasse, non può concludersi per la natura di industria insalubre di un impianto, sulla base del mero riferimento al dato terminologico o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato (Tar Toscana 3.3.2015 n. 362, citata dalla ricorrente).

Non può quindi ritenersi che gli impianti a biomasse siano ricompresi – in quanto tali - nell’ambito delle industrie insalubri. Inoltre, non si può ricorrere all’analogia in sede di elencazione degli impianti che rientrano nella insalubrità, nelle varie classi di cui essa consiste (Tar Emilia Romagna Parma 25.7.2013 n. 236). Né l’impianto di biogas può essere qualificato come impianto di recupero di rifiuti (Tar Veneto 9.2.2015 n. 955, Tar Emilia Romagna, Parma n. 236/2013 cit.; Cons. Stato V, 7.10.2009 n. 6117), anche se tale profilo, pur menzionato nel ricorso, non è indicato nella nota ASUR del 31.3.2015 come causa della classificazione dell’impianto.

2 Nel caso in esame, è evidente dallo stesso dato testuale della nota ASUR 31.3.2015 come la classificazione dell’impianto come insalubre di I classe in quanto assimilabile alle industrie termoelettriche sia apodittica e priva di qualsiasi indagine concreta sulle emissioni e sul rischio per la salubrità.

2.1 Ne consegue la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’impugnata autorizzazione limitatamente alla parte in cui la Provincia di Macerata, recependo il parere ASUR Marche del 31.3.2015, ha prescritto la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 216 R.D. n. 1265 del 1934 al Sindaco del Comune di Cingoli, fatte salve ovviamente ulteriori determinazioni sulla scorta di una valutazione in concreto delle caratteristiche dell’impianto.

2.2 Le spese possono essere compensate, in considerazione della novità della questione e della giurisprudenza non ancora consolidata in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu        Maddalena Filippi