Controlli di Polizia Ambientale Tecniche operative da utilizzare in casi di rinvenimenti di depositi di amianto (lastre di eternit) in proprietà private.

di Giuseppe AIELLO

 

Controlli di Polizia Ambientale Tecniche operative da utilizzare in casi di rinvenimenti di depositi di amianto (lastre di eternit) in proprietà private il Caso: Come intervenire in presenza di strutture “capannoni industriali” coperti da lamiere In Eternit contenenti Amianto?

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia municipale Comune di Lioni (AV)

Introduzione

L’articolo nasce da una richiesta di un operatore di Polizia Locale ( Regione Sicilia) , simile a tantissime altre che mi giungono sull’argomento, il quale, in disaccordo con il proprio comandante, chiede come comportarsi nel moneto in cui viene accertata la presenza di lamiere in amianto costituente la copertura di capannoni e qualora poi le stesse, da ulteriori accertamenti effettuati, vengono rinvenute, dopo essere state smantellate, depositate all’interno di area privata. Visto che la problematica, piuttosto ricorrente nei controlli ambientali, si caratterizza di una evidente ed innegabile complessità che crea disorientamento agli addetti ai controlli, anche di quelli più preparati, si ritiene utile riportare la risposta al quesito che mi auguro possa servire a quanti quotidianamente dedicano la propria attività lavorativa ed il proprio tempo libero (volontari GAV) alla tutela ambientale per preservare il nostro territorio dai continui attacchi da parte di criminali, scellerati e/o di semplici cittadini ignari, talvolta, di quanto male possa fare un gesto di illegalità ambientale come quello descritto.

Quesito : Egregio Dott. Aiello le scrivo per avere dei consigli in merito ad un intervento effettuato in un sito con presenza di cemento amianto (coperture in eternit).


a seguito di un esposto, abbiamo effettuato un sopralluogo in un sito che presentava diverse coperture in eternit, provvedevo ad avvisare l'ASP al fine di una ispezione nonchè il figlio della proprietaria (la proprietaria è una novantenne) affinchè consentisse l'accesso nel sito e potere in sua presenza, effettuare la verifica sullo stato di degrado del cemento amianto.

durante tali accertamenti, il figlio della proprietaria, intuendo che bisognava intervenire con la rimozione dell'eternit con l'impiego di denaro, manifestava insofferenza alla nostra presenza e quella dei tecnici dell'ASP per cui, sospendevamo le operazioni di accertamento. a questo punto chiedevamo all'A.G. di emettere Decreto di Ispezione con abbattimento delle barriere architettoniche.

da successivi sopralluoghi abbiamo accertato che una buona parte di lastre di eternit, a copertura di una tettoia esterna (circa 87 mq) erano state rimosse per cui sospettando che fossero state smaltite in maniera illegittima, sollecitavamo l'emissione del decreto di ispezione e nei giorni scorsi abbiamo effettuato ulteriore sopralluogo congiunto con i tecnici dell'ASP.

nella circostanza veniva accertato che le lastre di eternit erano state depositate all'interno dell'immobile disposte in due pile, mentre all'esterno erano evidenti le tracce di frammenti di cemento amianto e parti di staffe di ancoraggio. dopo avere redatto opportuno verbale di ispezione, abbiamo ritenuto utile che si potesse sottoporre l'area e l'immobile a sequestro preventivo ma, informando il mio Comandante, Dott. ____________________, lo stesso riferiva che l'A.G. avrebbe avuto difficoltà nel convalidare il sequestro stante che non era individuabile alcun reato.

il fatto mi ha lasciato perplesso anche in considerazione che la rimozione e il deposito delle lastre in eternit è avvenuto senza chiedere il rilascio del Nulla Osta da parte dell'ASP tantomeno l'utilizzo di una ditta autorizzata per tali lavori.


quello che le chiedo è: ci sono gli estremi per potere sequestrare l'area?

quali reati potrebbero essere individuati nella fattispecie?

come operare in questo caso?

volevo precisare che i tecnici dell'ASP hanno chiesto di avvisare la proprietaria per eseguire il campionamento dell'eternit al fine di dare le opportune garanzie e successivamente eseguire le valutazioni e le determinazioni del caso.


spero di essere stato chiaro nell'esposizione dei fatti.
la ringrazio per la Sua disponibilità e attendo ansioso la risposta.
cordiali saluti e tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
A, P. Coordinatore del Nucleo di P.G. e Ambientale del Comando di P.M. di __________ Sicilia.



Risposta del Dott. Giuseppe Aiello :

 

PREMESSA

Il mio intervento si va a focalizzare esclusivamente sulla questione problematica della presenza di amianto e sulla disciplina applicabile, nonché sul relativo sistema sanzionatorio, senza pertanto tenere in considerazione la procedura attivata, dall’autore del quesito e/o dal comando cui appartiene, presso l'A.G. che ha comportato, da parte di quest’ultima, l’emissione di Decreto di Ispezione con abbattimento delle barriere architettoniche,ritardando quindi l’ingresso degli operatori di P.G.

Aspetto che avrebbe bisogno di una lunga trattativa al fine di determinare il modus operandi da parte degli organi di Polizia e stabilire, nei casi di controlli ambientali, la procedura corretta di ingresso coattivo presso siti di natura privata, risolvendo così il problema della tempestività dei controlli ovvero se sia giusto o meno ritardare l’accesso richiedendo all’A.G. apposito decreto o, come ritiene lo scrivente sia necessario intervenire immediatamente attuando quelli che sono gli strumenti ordinari che sovvengono dal Codice di procedura penale a disposizione della Polizia Giudiziaria .

Detto questo passo in prima analisi ad inquadrare la problematica all’interno del quadro normativo di riferimento.

La presenza di manufatti in cemento- amianto (meglio conosciuto come "eternit", dal nome del principale prodotto commerciale) genera apprensione e preoccupazione in considerazione dei rischi per la salute che possono derivare dall'esposizione a fibre di amianto in essi contenute. Occorre tenere presente che il rischio dipende dalla probabilità di rilascio di fibre di amianto in aria e/o nel suolo, probabilità che risulta legata allo stato di conservazione del manufatto stesso, in particolare alla sua compattezza.

Con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, l’Italia ha messo al bando l’amianto secondo un programma di dismissione di durata biennale in base al quale alla data del 28 aprile 1994 era vietata l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione d’amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto.(art 1) Per i proprietari degli immobili è previsto l’obbligo di notificare alle USL la presenza d’amianto in matrice friabile;

le USL hanno il compito di effettuare l’analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la localizzazione degli edifici con presenza d’amianto floccato o in matrice friabile. Il DPR 8/8/94 dispone che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di fibre nell’aria è gia in atto) o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti. Il censimento delle singole unità abitative private è dichiarato, dal medesimo DPR, facoltativo.

 

La Legge 27 marzo 1992 n. 257 ha quindi vietato “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione,la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto”, arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.

 

Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2004 vieta l’uso delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti dette fibre intenzionalmente aggiunte. È consentito, fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile, l’uso di prodotti contenenti amianto già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto.

 

Non sussiste alcun obbligo per la rimozione delle coperture in cemento-amianto (Eternit o altra marca analoga) purchè lo stato in cui si trova non è fonte di rischio.
Potrebbe invece essere obbligatorio procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovracopertura e rimozione), nel caso in cui questo risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre d'amianto) a causa di un accentuato stato di degrado.

 

Provvedimenti di intervento possono essere adottati dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza.

Le tecniche d’intervento per i materiali contenenti amianto sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento.

 

  1. La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

  2. L'incapsulamento è un trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell'edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione.

  3. Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio.

 

La scelta tra queste tipologie d'intervento è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione).



Nel caso di strutture costituite da materiale contenti amianto, quindi, dovrà essere effettuata una opportuna valutazione, da parte degli organi tecnici competenti, del rischio che tale materiale può comportare sulla salute delle persone e comunque non si potrà intervenire con la normativa ambientale relativa alla gestione dei rifiuti se non ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge e che classifichi gli stessi giuridicamente come rifiuto. Tali rilievi, trovano rispondenza nella nozione di rifiuti di amianto, di cui all'art. 2, primo comma lett. c)1 della L. 27.3.1992 n. 257, ai sensi del cui disposto rientra in detta categoria "....qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d' uso e...".

 

Oltre a tale definizione per poter inquadrare l’argomento nel novero dei rifiuti bisognerà far riferimento all’art 183 del D-lgs 152/2006 secondo cui il rifiuto è Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi".

In conclusione, quindi,solo quando il materiale in questione, contenete amianto, rientra tra le definizioni di cui all'art. 2, primo comma lett. c)2 della L. 27.3.1992 n. 257, o in quella prevista dall’art 183 D-lgs 152 /2006 potrà essere applicata la normativa in materia di gestione dei rifiuti con il relativo sistema sanzionatorio.

 

La giurisprudenza si è occupata spesso del problema dell’amianto a tal proposito si cita , la Sentenza n. 22245 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 4/06/2008 (Cc. 23/04/2008) secondo cui “non possono farsi rientrare nella nozione di rifiuto le particelle di amianto staccate dalle lastre di copertura di un capannone per effetto del dilavamento dovuto alle acque piovane, trattandosi di un fenomeno estraneo alla volontà del detentore. Nella specie, è stato anche rilevato che la tettoia di copertura costituisce parte integrante del capannone industriale, sicché, fino al momento in cui le lastre di cemento amianto non vengono rimosse, sono prive di autonomia rispetto al fabbricato di cui fanno parte e, pertanto, non possono essere qualificate rifiuto.

 

L’articolo 256 c. 2 del D. lgs 81/2008 dispone che I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : iscrizione presso l'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

 

Secondo l’art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006: “ L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15”. La mancata iscrizione è punita dall’art. 256 del T.U.A..

 

La giurisprudenza in materia - Sez. III, sent. n. 9105/2008, Barbaccia - riafferma la necessità di iscrizione all’albo, atteso che “nel concetto di smaltimento dei rifiuti rientrano tutte le operazioni aventi ad oggetto i rifiuti comprese tra il momento della produzione e quello della definitiva eliminazione dei rifiuti e che tra tali operazioni rientrano, quindi, le attività di prelievo e di trattamento fisico-chimico dell'amianto, in attesa di avviarlo alla discarica”.

 

In relazione all’ipotesi che la ditta non iscritta all’albo abbia operato nello smantellamento e/o demolizione di strutture contenenti amianto si configura il reato di cui agli art. 256 c. 2 del D. lgs 81/2008 in questo caso Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

 

Premesso quanto sopra si forniscono le seguenti soluzioni ai vari punti posti a base del quesito:

 

Concordo solo in parte che, nella fattispecie rappresentata non sia individuabile alcun reato, significando che possono essere individuati profili penalmente rilevanti qualora si verifichino le sotto esposte condizioni.

 

Con riferimento alla richiesta di sequestro dell'intero capannone industriale ovvero alle lastre di copertura dello stesso, ancorate alla struttura, si ritiene che la fattispecie non è tale da far ritenere che si sia in presenza di un fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti, peraltro, deve essere per questo rilevato che la tettoia di copertura costituisce parte integrante del capannone industriale, sicché, fino al momento in cui le lastre di cemento amianto non vengono rimosse, sono prive di autonomia rispetto al fabbricato di cui fanno parte e, pertanto, non possono essere qualificate rifiuto. Ritengo pertanto che sia inapplicabile il provvedimento di sequestro ipotizzato sull’area e sulla struttura.

 

In ordine alla rilevata carenza di manutenzione della tettoia, peraltro, è appena il case di osservare che un'eventuale situazione di pericolo derivante da quanta accertato dall' ASP trova rimedio nell'emanazione di appositi provvedimenti da parte dell'autorità amministrativa e nell'applicazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale inottemperanza da parte del destinatario degli stessi.In tal caso la relazione degli organi tecnici dovrà essere trasmessa senza ritardo al Sindaco il quale dovrà emanare un’Ordinanza per la soluzione del problema.

 

Per quanto concerne “le lastre di eternit depositate all'interno dell'immobile disposte in due pile”, nonché “le evidenti le tracce di frammenti di cemento amianto e parti di staffe di ancoraggio” trattandosi di rifiuti considerati tali ai sensi dell’ art. 2, primo comma lett. c) della L. 27.3.1992 n. 257 e dall’art 183 D. lgs 152/ 2006 si procederà in relazione al disposto di cui all’art 192 T.U. che disciplina il divieto di Abbandono e di deposito dei rifiuti, secondo cui << 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.>>3

 

L’illecito per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, a seconda di chi lo commette,( ditta / Enti o privati cittadini) può assumere una rilevanza penale o amministrativa, si configura nel momento in cui i rifiuti vengono “abbandonati” o “depositati in modo incontrollato” sul suolo e nel suolo, (del tutto irrilevante la natura pubblica o privata dell’area), oppure quando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, avviene nelle acque superficiali e sotterranee.

 

L’accertamento dell’illecito costituito dall’abbandono di rifiuti prevede, “fatto salvo l’applicazione delle diverse sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 255 (procedimento amministrativo a carico di soggetti formalmente privati) e 256 (procedimento penale a carico di titolari di imprese ed ai responsabili di enti), l’obbligo di rimozione da parte dei responsabili, nel caso contrario sarà eseguito a cura del comune, in danno dei soggetti obbligati con il successivo recupero delle somme anticipate.

 

Il legislatore ha previsto che qualora l’abbandono di rifiuti, o il deposito incontrollato, sia commesso da un cittadino comune, soggetto formalmente privato, lo stesso soggiace a sanzioni amministrative (art 255 ), mentre, nel caso in cui il trasgressore riveste una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, (rappresentante di una persona giuridica), verrà assoggettato a sanzioni penali ( art.256), comunque, in entrambi i casi prospettati è previsto l’obbligo di rimozione.

 

Quindi nel caso di rifiuti abbandonati contenenti amianto, che nel caso sono rappresentati dalle lastre di eternit depositate all'interno dell'immobile disposte in due pile”, bisognerà verificare se l’autore dell’abbandono sia identificabile quale soggetto privato ( così come si ritiene essere) o imprenditori, rappresentanti di enti precisando che solo per questi ultimi è possibile applicare la sanzione penale con la conseguente possibilità di applicazione della misura cautelare del sequestro. In entrambi i casi sarà disposta da parte del Sindaco emissione di Ordinanza di rimozione e smaltimento.

Pertanto considerato che i rifiuti in amianto sono sempre pericolosi e le onduline o qualsiasi altro materiale in amianto utilizzato in edilizia è individuato con il Codice cer 170605 equivalente a rifiuti di materiali da costruzione contenenti amianto,qualora il deposito sia stato effettuato dal privato, non essendo previsto il pagamento in misura ridotta, dovrà essere l’Autorità Amministrativa ad ingiungere la somma da pagarsi, il verbale dovrà essere contestato alla parte con l’indicazione che non è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta e che la somma verrà determinata dall’Autorità Competente. Il verbale a questo punto dovrà essere inviato al Dirigente preposto della Provincia per la determinazione di competenza come previsto dall’art. 262 del T.U.A. (competenza e giurisdizione).

 

Nel caso in cui l’autore dell’abbandono del rifiuto contenete amianto riveste una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), e/o rappresentante di un ente, (rappresentante di una persona giuridica), è punito ai sensi dell’ art.256 c. 1 let.a-b), b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi, in tal caso dovrà essere data comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art 347 C.P.P. .

 

Si deve rilevare che, qualora entrambe le figure considerate, soggetti privati o imprenditori, rappresentanti di enti, non ottemperino all’ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata ai sensi dell’art 192 comma 3, verranno assoggettati all’azione penale, che ai sensi dell’art 255 comma 3, comporta la pena dell'arresto fino ad un anno.

 

In merito allo smantellamento delle lastre di amianto dalla struttura, si ritiene doveroso effettuare una accurata indagine per verificare se l’intervento è stato effettuato da parte di ditte o direttamente dal proprietario. In tal caso si tenga presente che la fattispecie potrebbe certamente avere dei risvolti di natura penale in quanto la disciplina riguardante i lavori su strutture in amianto è rinvenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) in vigore dal 15-5-2008 lo stesso decreto prevede dei reati propri per inosservanza alle norme del precitato disposto .

 

Il D.lgs 81/2008 Art. 256. ( Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ) prevede testualmente all’articolo 1. << I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui ((all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)). >> l’art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 testo unico ambiente stabilisce che << “ L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di …….., bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, …….. La mancata iscrizione è punita dall’art. 256 del D.lgs 81/2008 >> L’articolo 256 c. 2 del D. lgs 81/2008 dispone che nei casi di lavori effettuati su immobili per rimozione e manutenzione di AMIANTO da Ditte prive del requisito dell’iscrizione nell’ALBO Gestori Ambientali di cui all'articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La sanzione su indicata non può essere applicata al soggetto privato proprietario della struttura che abbia anche provveduto alla relativa demolizione.

Altre sanzioni sono previste per la mancata presentazione del piano di rimozione che il datore di lavoro è obbligato a presentare all’ASL competente.

L’art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio ASL. L’art. 256, comma 2°, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano,come indicato al comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro tale periodo l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

 

Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, non è da considerare come il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), pertanto in cantiere dovrà essere presente anche tale documento unitamente al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) relativo alle opere provvisionali se presenti.

 

Qualora vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza ASL la notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250 del D.Lgs. n. 81/08 (es. lavori di sovracopertura di lastre in cemento-amianto).

 

La destinazione dei rifiuti in amianto dovrà essere specificata nel piano di lavoro con l’ indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento,specificando se trattasi:

a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) - allegare autorizzazione;

b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.

Dovrà inoltre essere specificato il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti.

Le inosservanza alle disposizioni su citate come l’ affidamento dei lavori a ditte non iscritte all’albo, la mancata predisposizione del piano di lavoro, la mancata adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, configura a carico dei soli datori di lavoro e dirigenti, anche il reato di cui agli artt. 256, comma 1, e 262, lett. a) d.lgs. n. 81/2008.

In questi casi l’art. 262. d.lgs. n. 81/2008 (( (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) punisce il datore di lavoro e il dirigente con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 256, commi 1, 2, 3 e 4.

 

Per concludere, qualora sia palese, o che tale circostanza venga accertata dagli organi tecnici dell’ASP o ARPA, che a seguito di smantellamento di strutture in amianto e/o in conseguenza delle operazioni di smaltimento – abbandono, o più in generale a causa di lavori, sia stato provocato emissione di polveri di amianto moleste in atmosfera, così come si ritiene sia avvenuto nella fattispecie descritta in quesito (erano evidenti le tracce di frammenti di cemento amianto) è ulteriormente configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p a tal proposito secondo la giurisprudenza - Sez. III, sent. n. 42533/2008, Palberti: l’applicabilità al rilascio nell’ambiente dell’amianto - "la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare... atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana" (Cassazione Sezione 3^ n. 46846/2005, RV. 232652);

- tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati (cfr. Cassazione Sezione 1^ n. 26109/2005, RV. 231882).

 

Spero che il lavoro possa essere utile per la risoluzione del caso specifico per chi ha posto il quesito, nonché utile a dare sicurezza ai tanti operatori impegnati quotidianamente per garantire una maggiore tutela dell’ambiente e che si scontrano con le difficoltà congenite di una normativa in continuo cambiamento, estremamente complessa ed incerta come quella ambientale.

 

27 Dicembre 2014

Dott. Giuseppe Aiello



 

 

 

 

 

1 L. 27.3.1992 n. 257 Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

 

2

3 Art. 192 D.lgs. 152 /2006 Norme in materia ambientale (pubblicato sul supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88);