 Cass. Sez. III n. 23972 del 15 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Cass. Sez. III n. 23972 del 15 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Pubblico Ministero in proc. Sylla
Caccia e animali. Detenzione specie protette
In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo dell’art.2 legge 7 febbraio 1992 n.150, che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell’allegato a) appendici 11 e III, e nell’allegato c), parte seconda, del regolamento CEE n.3826/82, e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art.2, così come sostituito dall’art.2 b. L. 12 gennaio 1993 n.2, convertito con modificazioni nella L13 marzo 1993 n.59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la vendita .
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Udienza pubblica
 Dott. PETTI     Ciro              - Presidente  - del 25/05/2011
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.        - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio            - Consigliere - N. 1173
 Dott. ROSI      Elisabetta        - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi             - Consigliere - N. 38746/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
 avverso la sentenza del 23.11.2009 del GIP del Tribunale di Pescara;
 nei confronti di:
 1) Sylla Madiop nato il 1.2.1968;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha  			chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
 OSSERVA
 1) Con sentenza del 23.11.2009 il GIP del Tribunale di Pescara  			dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Sylla Madiop in  			ordine alla imputazione asrittagli (L. n. 150 del 1992, art. 2, comma  			1, lett. f) poiché offriva in vendita o, comunque, deteneva  			esemplari appartenenti a specie tutelate e, segnatamente, pyton  			sebae, in violazione di quanto previsto dal regolamento CE n. 338/97  			modificato dal n. 407/2009 del 14.5.2009 ed incluse nell'allegato B)  			del regolamento medesimo) perché il fatto non è previsto dalla  			legge come reato.
 Riteneva il GIP che l'imputato, all'atto del controllo, non deteneva,  			come contestato, esemplari appartenenti a specie tutelate, ma  			bracciali, portafogli e borse rivestiti di pelle di pyton sebae, che  			andavano qualificati come oggetti personali relativi a specie  			protette, la cui illecita introduzione nel territorio nazionale è  			sanzionata amministrativamente. Come chiarito anche dalla  			giurisprudenza di legittimità per esemplare deve intendersi  			qualsiasi animale vivo o morto o parte di esso, ma non il prodotto  			derivato ottenuto è a esemplari o parti di esso.
 2) Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pescara,  			denunciando la violazione ed erronea applicazione della legge penale  			in relazione alla L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett. f).  			Dopo aver richiamato la normativa in base alla quale la specie in  			oggetto è considerata tutelata, assume che erroneamente il GIP ha  			ritenuto che i beni sequestrati siano destinati ad uso personale.  			Tale destinazione è in contrasto con la normativa dal momento che i  			prodotti erano, come riconosciuto dallo stesso GIP, esposti e posti  			in vendita nel mercato rionale. Tali prodotti inoltre debbono  			considerarsi quali esemplari in quanto ottenuti dalla lavorazione e  			trasformazione di animali della specie tutelata.
 3) Il ricorso è fondato.
 3.1) Come ha ricordato il ricorrente P.M., la L. n. 150 del 1992,  			art. 2, comma 1, lett. f) contestato sanziona penalmente chi  			"detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o  			detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o  			comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione ...".  			La predetta L. n. 150 del 1992, art. 8 sexies a sua volta, al comma 1  			lett. b, definisce come esemplare qualsiasi animale o pianta, vivo o  			morto, delle specie elencate ..., qualsiasi parte o prodotto,  			facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante  			..." ed al comma 1, lett. c) qualifica come oggetto ad uso personale  			o domestico il "prodotto derivato da esemplari di specie incluse ...,  			che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o  			in commercio".
 Dalla lettura delle predette norme emerge chiaramente che rimane  			esclusa dalla sanzione penale soltanto la detenzione di esemplari  			(intendendosi per tali anche i prodotti derivati) per uso personale o  			domestico.
 Debbono, quindi, perché possa applicarsi la sanzione amministrativa  			di cui alla L. n. 150 del 1992, art.2, comma 3 e non quella penale di  			cui al comma 1), ricorrere le seguenti condizioni: 1) deve trattarsi  			di un prodotto derivato destinato ad uso personale o domestico; 2)  			deve appartenere ad una persona fisica; c) non deve essere posto in  			vendita o comunque destinato al commercio.
 E la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel  			ritenere che "In materia di specie protette, a differenza del vecchio  			testo della L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 2 che qualificava come  			reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli  			animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati,  			indicati nell'allegato a) appendici 2^ e 3^, e nell'allegato c),  			parte seconda, del regolamento C.E.E. n. 3826/82, e successive  			modificazioni, il nuovo testo del medesimo art. 2, così come  			sostituito dal D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, art. 2 convertito con  			modificazioni nella L. 13 marzo 1993, n. 59, prevede come reato non  			più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la  			vendita" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 4152 del 31.1.1997).  			3.1.1) Risultando dalla contestazione che il Sylla offriva in  			vendita prodotti derivati da animali di specie tutelate, la sentenza  			impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pescara.  			P.Q.M.
 Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara.  			Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
 Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011
 
                    




