TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 203, del 12 giugno 2014
Caccia e animali.Legittimità revoca porto fucile uso caccia a seguito di una denuncia per minacce sporta da ex convivente

Il timore specifico manifestato dalla querelante, che il ricorrente, descritto come persona aggressiva, potesse abusare delle armi all’interno di rapporti familiari che, in quanto esauriti e fortemente deteriorati, sono caratterizzati da elevata conflittualità, legittima di per sé la finalità cautelare di prevenzione, insita nel provvedimento di divieto detenzione armi adottato dal Prefetto, cui consegue la revoca del porto di fucile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00203/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2008, proposto da: ……, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Cugurra e Elisa Cugurra, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, via Mistrali 4;

contro

Prefettura di Parma, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui è domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; 
Questura di Parma, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 12 maggio 2008 del Prefetto della Provincia di Parma prot. …/Area 1 di divieto di detenzione delle armi;

del decreto del Questore di Parma in data 20 maggio 2008 di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. …. titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il decreto del Prefetto di Parma in data 12 maggio 2008 con cui gli è stata vietata la detenzione di armi nonché il decreto del Questore di Parma in data 20 maggio 2008 di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia n. … rilasciata il ….

Tali provvedimenti sono stati assunti a seguito di una denuncia per minacce sporta da….., ex convivente del ricorrente, in data 3 maggio 2008, la quale ha dichiarato di temere un gesto inconsulto con le armi da parte del suo ex convivente.

In ricorso l’atto è stato censurato per difetto di istruttoria e di motivazione non avendo le amministrazioni considerato che una denuncia di terzi non sarebbe sufficiente a denotare il venir meno dei requisiti per detenere armi.

L’amministrazione si è costituita in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la reiezione del ricorso.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato note conclusive facendo presente essere imminente l’udienza del procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace.

All’udienza pubblica del 28 maggio 2014, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha dichiarato che il processo penale non è ancora concluso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

In ordine all’unico vizio dedotto, il difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio rileva quanto segue.

Nel provvedimento impugnato il Prefetto considera che “il comportamento del sig. ….., quale risulta dalla denuncia/querela nei suoi confronti, non appare consono ad una persona che, in quanto titolare di una licenza di polizia, deve sempre tenere una condotta rispettosa dell’ordinamento”.

Non vi è dubbio che la motivazione del provvedimento sia alquanto stringata, tuttavia, come la Sezione ha già avuto modo di osservare in precedenti ai quali per brevità rinvia, l'esercizio del potere inibitorio di pubblica sicurezza, espressione di lata discrezionalità, è consentito non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di mero pericolo di lesione, trattandosi di prevenire la commissione di illeciti e non di reprimerli (cfr. sentenze n. 68/2013 e n. 229/2012).

Nel caso di specie il timore specifico, manifestato dalla querelante, che il ricorrente, descritto come persona aggressiva, potesse abusare delle armi all’interno di rapporti familiari che, in quanto esauriti e fortemente deteriorati, sono caratterizzati da elevata conflittualità, legittima di per sé la finalità cautelare di prevenzione, insita nel provvedimento di divieto detenzione armi adottato dal Prefetto, cui consegue la revoca del porto di fucile.

Ciò per la evidente ragione che la possibilità, in astratto non escludibile, che la privazione temporanea del diritto all’uso del fucile per la caccia risulti, col senno di poi, una misura eccessivamente penalizzante (in quanto preclusiva del diritto a coltivare l’hobby della caccia), deve considerarsi recessiva rispetto all’esigenza di prevenire il pericolo di lesione di un diritto fondamentale, quale il diritto alla vita e all’integrità personale, ben potendo la licenza di porto di fucile essere nuovamente rilasciata, e il provvedimento di divieto essere revocato dall’Autorità, in caso di accertamento ex post della reale e perdurante affidabilità del destinatario.

Conclusivamente e per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio possono tuttavia compensarsi in considerazione delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)