TAR Marche, Sez. I, n. 472, del 2 maggio 2014
Caccia e animali.Illegittimità attivazione del prelievo in deroga dello storno per carenza motivazione

Il provvedimento non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione di disporre l’attivazione del prelievo in deroga dello storno. Non essendo state sufficientemente evidenziate le ragioni dell’inefficacia di ulteriori e differenti soluzioni preordinate al perseguimento della finalità d’interesse pubblico del contenimento di danni alle colture, la motivazione della delibera regionale non può ritenersi atta ad estrinsecare le valutazioni afferenti alla sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’esercizio del potere. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00472/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2013, proposto da: 
L.a.c. - Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Grazia Moretti, con domicilio eletto presso il servizio legale della Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti di

Federazione Italiana della Caccia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ines Nardini, Laura Barbieri, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Ancona, piazza del Plebiscito, 55;
Coldiretti;

per l'annullamento

della delibera avente ad oggetto il prelievo in deroga dello storno per l'anno 2013;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Federazione Italiana della Caccia - Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata, la delibera della Giunta della Regione Marche concernente l’attivazione del prelievo in deroga dello storno per l’anno 2013.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana della Caccia Marche, che ha domandato respingersi il ricorso, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 399/2013 del 25 ottobre 2013, l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata accolta ai fini del motivato riesame.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’impugnato provvedimento non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione di disporre l’attivazione del prelievo in deroga dello storno.

Non essendo state sufficientemente evidenziate le ragioni dell’inefficacia di ulteriori e differenti soluzioni preordinate al perseguimento della finalità di interesse pubblico del contenimento di danni alle colture, la motivazione dell’impugnata delibera regionale non può ritenersi atta ad estrinsecare le valutazioni afferenti alla sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’esercizio del potere.

Sono fondate, pertanto, le dedotte doglianze di carenza ed inadeguatezza motivazionale.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)