TAR Napoli, sez. VIII, 2 luglio  2015, n. 3519
Ambiente in genere VIA - VAS termine impugnazione - decorrenza - notifica

Il termine per l’impugnazione del provvedimento, per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o immediatamente incisi dai suoi effetti – tra i quali rientra senza dubbio la ricorrente, in quanto diretta destinataria dell’atto avente ad oggetto l’assoggettamento alla V.A.S. del Piano attuativo dalla stessa progettato – non decorre dalla pubblicazione, ma dalla notificazione o comunicazione individuale ovvero, in mancanza, dal momento in cui gli stessi ne abbiano avuto piena conoscenza
Anche in tema di V.A.S. la p.a. è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, ancorché sopravvenuta, e non già quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento, salvo che espresse disposizioni normative stabiliscano diversamente, atteso che deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio; di conseguenza, la legittimità del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo di presentazione della domanda da parte del privato se il procedimento non è iniziato d’ufficio (segnalazione e massima Avv. Giuliano Taglianetti

. 03519/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03642/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2011, proposto da:
La Fenice soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Taglianetti, con domicilio eletto con l’avv. Giuliano Taglianetti presso la Segreteria del T.a.r. Campania;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, Via S. Lucia 81;
Comune di Cancello ed Arnone;

per l'annullamento

del decreto della Regione Campania n. 142/2011 con cui è stato disposto l'assoggettamento a procedura di valutazione ambientale strategica del p.u.a. progettato dalla società ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 31 maggio 2011 e depositato il 23 giugno 2011 la cooperativa La Fenice a r.l. ha impugnato il decreto con cui la Regione Campania ha disposto l'assoggettamento a procedura di valutazione ambientale strategica del p.u.a. progettato dalla società ricorrente.

Questa ha esposto di avere presentato al Comune di Cancello ed Arnone un'istanza di permesso di costruire per i lavori previsti nel piano di lottizzazione convenzionata in Zona "B" del vigente P.d.F. in località Via del Salice, sul terreno distinto in catasto al Foglio 26, mappale 5049, di mq 9.917.

Con la nota prot. n. 1886 del 24 febbraio 2009 il Comune di Cancello aveva trasmesso alla Regione Campania la documentazione relativa al piano urbanistico attuativo presentato per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/06.

La lottizzazione aveva conseguito il parere favorevole di tutti gli Enti preposti (Provincia, Autorità di Bacino, Genio Civile ecc...) ed era stata, altresì, approvata dall'Ente comunale; tuttavia, prima della stipula della convenzione e dell'avvio delle opere, con il decreto dirigenziale n. 142/2011 la Regione Campania aveva imposto la procedura di V.A.S. per il piano di lottizzazione, rilevando che "la verifica di assoggettabilità" relativa non fornisce "informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi e, in particolare, degli effetti cumulativi prodotti sull'ambiente dall'attuazione del suddetto Piano".

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e del decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 - Erroneità dei presupposti di fatto - Carenza di motivazione, in quanto, secondo la normativa nazionale e regionale, il piano di lottizzazione presentato dai ricorrenti rientrava tra le ipotesi di esclusione dalla suddetta procedura di valutazione ambientale;

II) Violazione dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dall'articolo 2, comma 10, d.lgs. n. 128 del 2010), in quanto l'Autorità competente (la Regione Campania) non aveva rispettato il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata per la conclusione del procedimento di verifica;

III) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituita la Regione Campania resistendo al ricorso ed eccependone la tardività rispetto al termine di pubblicazione della determinazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo sollevata dall’Amministrazione resistente.

Invero, ai sensi dell’art.41, secondo comma, del c.p.a., il termine per l’impugnazione del provvedimento, per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o immediatamente incisi dai suoi effetti – tra i quali rientra senza dubbio la ricorrente, in quanto diretta destinataria dell’atto avente ad oggetto l’assoggettamento alla V.A.S. del Piano attuativo dalla stessa progettato – non decorre dalla pubblicazione ma dalla notificazione o comunicazione individuale ovvero, in mancanza, dal momento in cui gli stessi ne abbiano avuto piena conoscenza.

Nel caso di specie il provvedimento è stato notificato ai ricorrenti ed il ricorso risulta tempestivo rispetto alla data di notificazione, di tal che l’eccezione deve essere respinta.

Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Come evidenziato nel primo motivo di ricorso, l'art. 7, comma 4, D.Lgs. 152/2006 specifica che "i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ... sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente". In tali casi, quindi, la valutazione ambientale viene disposta a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità alla stessa, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Con il decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 sono poi stati fissati i criteri e le condizioni per individuare i progetti da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e quelli per cui, in linea con la normativa nazionale e il Testo Unico per l'Ambiente, la VAS non è necessaria.

In particolare secondo l'art. 2, comma 5, lett. b) del regolamento citato non sono assoggettati a VAS "i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari'.

I ricorrenti hanno dedotto, depositando all’uopo note tecniche di parte, che il piano progettato non supera i limiti posti dalla disposizione regionale sopra richiamata e, pertanto, non ricade nelle ipotesi da sottoporre alla procedura di VAS.

Al riguardo è stato addotto che il piano di lottizzazione in questione: A) non contiene un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006; B) non rientra in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti; C) ha una prevalente (in realtà esclusiva) destinazione residenziale; D) ha una superficie di intervento di gran lunga inferiore al venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale; E) interessa una superficie territoriale inferiore a tre ettari (infatti è inferiore ad un ettaro).

Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dall’Amministrazione resistente, la quale si è limitata a dedurre la non applicabilità del Regolamento 17/2009 in quanto entrato in vigore dopo la proposizione dell’istanza e l’inizio del procedimento.

In proposito deve rilevarsi che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza la p.a. è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, ancorché sopravvenuta, e non già quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento, salvo che espresse disposizioni normative stabiliscano diversamente, atteso che deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio; di conseguenza la legittimità del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo di presentazione della domanda da parte del privato se il procedimento non è iniziato d'ufficio (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV 12 marzo 2015 n. 1313).

L’Amministrazione regionale era quindi tenuta a considerare e ad applicare, nel caso di specie, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato (marzo 2011) la normativa sopravvenuta di cui al D.P.G.R. 17/2009.

Peraltro lo stesso regolamento contiene, all’art. 5, un’apposita disciplina transitoria che dispone “Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all’atto della sua pubblicazione”, che conferma le considerazioni sopra svolte.

Ne consegue l’illegittimità della determinazione regionale che ha disposto l’assoggettamento a V.A.S. del progetto dei ricorrenti senza fare applicazione delle fattispecie di esclusione contenute nel Regolamento sopravvenuto.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento delle ulteriori censure, attesa la natura sostanziale del vizio accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

condanna la Regione Campania alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)