Cass. Sez. III n. 37822 del 16 settembre 2013 (ud 12 giu 2013)
Pres. Mannino Est.Amoresano Ric.Battistelli
Beni Ambientali. Interventi non autorizzati e ripristino spontaneo delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici

La speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso si attivi "spontaneamente" alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1821
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 4382/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Battistelli Andrea nato il 27.1.1972;
avverso la sentenza del 3.7.2012 della Corte di Appello di Ancona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Camiciola Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 3.7.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, resa in data 20.4.2008, con la quale Battistelli Andrea era stato condannato alla pena (interamente condonata) di anni 1, mesi 1 di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 (capo b), art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo d), dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi a) e d) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo b) in anni 1 di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Con riferimento al delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che non risultava provata la rimozione delle opere anteriormente alla sentenza di condanna e, pertanto, non si era verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 181, comma 1 quinquies. La relazione allegata non risultava, infatti, firmata dal geometra redattore, per cui, tenuto conto che vi era già stata ordinanza di rimessione in pristino nei confronti dello stesso imputato per altre costruzioni, non vi era certezza in ordine alla spontanea rimozione della costruzione di cui alla contestazione. 2. Ricorre per cassazione Battistelli Andrea, a mezzo del difensore, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
La perizia redatta dal geom. Micucci è stata giurata davanti al cancelliere presso il Giudice di Pace di Macerata; il che attribuisce efficacia probatoria a tutto il documento. La decisione della Corte territoriale risulta pertanto illegittima, avendo l'imputato fornito la prova certa della demolizione delle opere, con conseguente estinzione del reato. In ogni caso il reato è prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. A norma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 quinquies "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e, comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'applicabilità della speciale causa estintiva di cui all'art. 181 quinquies è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita su impulso dell'autorità amministrativa (Cass. Sez. 3 n. 3064 del 5.12.2007). L'estinzione si ha, pertanto, solo quando non sia stata ancora disposta d'ufficio dalla P.A.; è necessario cioè che "l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga, perché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 3945 del 19.12.2005).
Del resto se si fosse voluto far riferimento solo alla sentenza di condanna non avrebbe avuto alcun senso richiamare il provvedimento disposto d'ufficio dalla P.A. Tale ultimo richiamo attesta che il legislatore ha voluto porre l'accento sul carattere (necessariamente) spontaneo della rimessione in pristino per farne derivare l'effetto estintivo del reato.
3. I Giudici di merito, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, hanno ritenuto che non fosse stata fornita la prova della demolizione "spontanea" dell'opera di cui all'imputazione.
Già il Tribunale, dopo aver rilevato che la perizia prodotta era documento privo di firma da parte dell'estensore (l'unica sottoscrizione era presente sull'ultima pagina relativa all'asseverazione, senza però che essa fosse legata da "timbri di giunzione alle restanti pagine dell'elaborato"), aveva evidenziato che sul terreno erano stati realizzati in epoche diverse vari manufatti, per cui non risultava in alcun modo la prova dell'avvenuta rimozione delle opere oggetto del processo.
La Corte territoriale ha ulteriormente confermato che, anche per la mancanza di sottoscrizione, non vi era prova certa della avvenuta rimozione.
La mancanza della sottoscrizione era quindi solo un elemento che, in una alla presenza di più manufatti sul medesimo terreno, non consentiva di affermare che proprio le opere oggetto del processo fossero state eliminate spontaneamente ed anteriormente alla sentenza di condanna. A conferma della correttezza della valutazione dei giudici di merito dalla stessa relazione richiamata dal ricorrente risulta il riferimento al procedimento penale n. 4053/04 RGNR (procedimento diverso da quello oggetto della sentenza impugnata - RGNR 2832/05).
4. Non è poi maturata la prescrizione, dovendosi tener conto del periodo di sospensione dal 21.3.2007 al 26.9.2007 per rinvio dell'udienza determinata da adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria.
Come più volte ribadito da questa Corte, nelle ipotesi di rinvio per astensione dalle udienze, non trova, invero, applicazione il disposto di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 che ha modificato l'art. 159 c.p., per cui il periodo di sospensione va calcolato per intero. "La richiesta del difensore di differimento dell'udienza motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità di partecipare all'attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di giorni 60 di sospensione della prescrizione, che resta sospesa per tutto il periodo di differimento" (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 25714 del 17.6.2008). A parte il fatto che la manifesta infondatezza del ricorso impedirebbe, comunque, una declaratoria di estinzione del reato maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata.
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013