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Corte di Giustizia Sez. V sentenza 14 luglio 2005

«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CE) n. 2037/2000 – Sostanze che riducono lo strato di ozono – Mancata trasposizione entro il termine prescritto» Condanna dell'Italia

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Nella causa C-79/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 17 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e A. Aresu, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2       L’art. 17, n. 1, del regolamento così dispone:

«1.      Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanze controllate. In particolare le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

(…)».

3       Conformemente all’art. 24, secondo comma, il regolamento è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2000.

4       La Commissione, ritenendo che l’art. 17, n. 1, del regolamento non fosse stato trasposto in diritto italiano, ha avviato il procedimento previsto dall’art. 226 CE. Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare osservazioni, il 9 luglio 2004 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi allo stesso entro il termine di due mesi dalla notifica. Poiché la Repubblica italiana non ha risposto al detto parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5       Nel controricorso, la Repubblica italiana afferma che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio ha elaborato un progetto di decreto del Presidente della Repubblica destinato a dare attuazione agli artt. 16, nn. 1 e 5, nonché 17, n. 1, del regolamento. Secondo il governo italiano, in data 14 aprile 2005 tale progetto è stato inviato al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.

Giudizio della Corte

6       È pacifico che, alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, i provvedimenti destinati a garantire la trasposizione dell’art. 17, n. 1, del regolamento nell’ordinamento giuridico italiano non erano stati adottati.

7       Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che il ricorso proposto dalla Commissione sia fondato.

8       Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 17, n. 1, del regolamento.

Sulle spese

9       Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme