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COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORD. 21 marzo 2003
Criteri di protezione fisica delle centrali e degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 2/2003).

Gazzetta Ufficiale N. 77 del 02 Aprile 2003

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alle attivita' di smaltimento del rifiuti radioattivi dislocati nelle
regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in
condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;
l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;
Ritenuto necessario adeguare gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n.
3267/2003 a predisposti standard di sicurezza rispondenti alla
aggiornata situazione internazionale in materia;
Considerato che tali standard possono riferirsi unicamente a
minacce provenienti da terra e che, pur realizzando un ragionevole
livello di sicurezza, non possono eliminare ogni rischio in quanto
cio' potra' avvenire solo con lo smantellamento completo degli
impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo;

Dispone:
1. L'immediato adeguamento ai criteri riportati nel documento
allegato sotto la lettera A, delle misure di protezione fisica delle
centrali nucleari di SO.G.I.N. S.p.a. e degli impianti dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di Nucleco
S.p.a., limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei
depositi di materie radioattive dell'impianto Avogadro di Fiat - Avio
S.p.a. di Saluggia (Vercelli), degli impianti nucleari FN di Bosco
Marengo (Alessandria) nonche' dei seguenti impianti di ENEA: Eurex di
Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde di Casaccia (Roma) e
Itrec di Trisaia (Matera).
2. La predisposizione di piani che, per ciascuna centrale ed
impianto, individuino gli interventi ritenuti necessari
all'adeguamento di cui al precedente punto 1 nonche' l'immediata
attuazione, nell'ambito di ciascuna centrale o impianto, delle misure
piu' urgenti su autorizzazione del commissario delegato.
3. Il responsabile del "Settore sicurezza" della struttura del
commissario delegato, d'intesa con i responsabili delle centrali e
degli impianti e' autorizzato ad effettuare, nel piu' breve tempo
possibile, gli adeguamenti delle misure di protezione fisica
risultanti dai relativi piani di cui al precedente punto 1 ed a
stipulare i necessari contratti, mediante affidamento diretto delle
attivita' a soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, con preferenza tra quelli che sono risultati
gia' aggiudicatari in SO.G.I.N. S.p.a. di attivita' analoghe, previa
approvazione del commissario delegato.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli
oneri della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse
previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
5. La comunicazione della presente ordinanza all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
6. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 21 marzo 2003
Il commissario delegato: Jean