Cass.Sez. III n. 47372 del 20 docembre 2011 (CC 24 nov. 2011)
Pres.Teresi Est.Amoresano Ric. P.M. in proc Alloggia e altro
Urbanistica.Sequestro preventivo e sospensione dei lavori

In tema di sequestro preventivo per il reato di edificazione abusiva, l'intervenuta sospensione dei lavori disposta in via amministrativa non comporta, per ciò solo, la mancanza del requisito del "periculum in mora", essendo comunque necessario accertare se detta sospensione possa soddisfare le esigenze poste alla base del vincolo cautelare.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 24/11/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2052
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 22295/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso Tribunale il Tribunale di L'Aquila;
avverso l'ordinanza del 21.4.2011 del Tribunale di L'Aquila;
nei confronti di:
1) Alloggia Graziano, nato il 20.1.1958;
2) Giusti Virma Fiorella, nata il 27.5.1960;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Lettieri Nicola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 21.4.2011 il Tribunale di L'Aquila annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di L'Aquila il 21.3.2011, avente ad oggetto il terreno in catasto del Comune di Camarda fol. 29, p.le 11-17, con i fabbricati ivi esistenti, nei confronti di Alloggia Graziano e Giusti Virino Fiorella, indagati per violazione della legge urbanistica. Dopo aver premesso che il sequestro riguardava una costruzione ritenuta abusiva per aumento di volumetria in sede di costruzione e ricostruzione e che il Comune di L'Aquila aveva disposto la sospensione dei lavori, riteneva il Tribunale che sussistesse il difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il raccordo con l'azione amministrativa era estremamente agevole nel caso di specie, provenendo dalla stessa P.A. la "notitia criminis", e l'ipotizzata riforma (o sospensione) del provvedimento amministrativo non avrebbe potuto non incidere sulla portata degli indizi.
Richiamava, poi, la sentenza delle sezioni unite n.23 e 24 del 14.12.199, secondo cui la moltiplicazione di titoli cautelari (nella specie sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio) è ammissibile purché sussista un pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità e che un tale pericolo è da escludere finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, potendo il P.M. rivolgersi tempestivamente al GIP per il sequestro preventivo o emettendo direttamente in via d'urgenza il decreto stesso.
2) Ricorre per cassazione il PM. presso il Tribunale di L'Aquila per errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31, avendo il Tribunale ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate dalle suddette norme. Non tiene conto, invero, il Tribunale che i provvedimenti cautelari in via amministrativa assolvono ad una funzione solo parzialmente coincidente con i provvedimenti cautelari in sede penale. Con tali ultimi provvedimenti si ottiene, infatti, la sottrazione dell'immobile alla disponibilità materiale e giuridica (a norma dell'art. 104 disp.att.c.p.p. è prevista la trascrizione del provvedimento di sequestro). Assume, poi, che il provvedimento è carente anche per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui richiama la sentenza delle sezioni unite per ritenere insussistente un pericolo concreto ed attuale. La stessa sentenza richiamata, infatti, evidenzia che nel caso in cui il procedimento sia definito dalla fase delle indagini preliminari a quella dibattimentale non sussiste più per il P.M. la possibilità di operare tempestivamente il controllo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2.1) Con memoria, depositata in data 11.11.2011, il difensore degli indagati chiede il rigetto del ricorso del P.M., assumendo che il Tribunale ha fondato il provvedimento di annullamento sulla carenza di esigenze cautelari, non sussistendo alcun aggravamento del carico urbanistico. Non è quindi esatto che l'assenza del periculum in mora sia stato ricavato solo dall'intervenuto provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori. Nè può certo sostenersi la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. 3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dallo lettura del provvedimento impugnato risulta chiaramente che il Tribunale ha ritenuto il "difetto di attualità dell'esigenza cautelare" per il solo fatto che in sede amministrativa sia stata disposta la sospensione dei lavori.
Il Tribunale non tiene conto, però, che le valutazioni del giudice penale si muovono su un piano "autonomo" e "diverso". Gli interventi in materia edilizia dell'a.g. non vengono, invero, disposti in supplenza dell'autorità amministrativa. Tale impostazione è stata da tempo superata, dal momento che il giudice è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti cautelari o ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l'autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio". Sicché "sussiste il requisito del periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un'area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il Sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal TAR la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative" (cfr. Cass. pen.sez. 6, n. 1l747 del 14.5.1998).
Peraltro, il Tribunale si è limitato a prendere atto dell'avvenuta ordinanza di sospensione dei lavori per farne discendere automaticamente la non attualità delle esigenze cautelari, senza nemmeno esaminare le ragioni per cui era stata disposta detta sospensione e, soprattutto, se essa potesse soddisfare comunque le esigenze connesse alle ragioni per le quali era stato imposto dai GIP il vincolo cautelare. A parte il fatto che, come ha sottolineato, correttamente, il P.M. ricorrente, i provvedimenti cautelari in via amministrativa assolvono ad una funzione solo parzialmente coincidente con quelli disposti in sede penale; in tale sede infatti, oltre che impedire la prosecuzione dell'attività edilizia, "si ottiene il più ampio fine di sottrarre totalmente l'immobile alla disponibilità dell'indagato" (disponibilità sia materiale, che giuridica). Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al medesimo Tribunale. I Giudici del rinvio accerteranno in via "autonoma" la sussistenza bielle esigenze cautelari, tenendo conto dei principi sopra richiamati, nonché della attualità e concretezza del periculum in mora.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezioni Unite n. 12878 del 29.1.2003; conf. più di recente sez.6 n.21734 del 4.2.2008) "Il pericolo, attinente alla libera disponibilità del bene, deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità.
In tal senso si sono pronunciate espressamente queste Sezioni Unite (Cass, Sez. U. 14.12.1994 - Adelio), sottolineando che, ancorché manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale all'art. 274 c.p.p., lett. c), è nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., quale misura anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla concretezza. Pertanto, spetta al giudice di merito con adeguata motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011