Consiglio di Stato Sez. VI n. 8475 del 22 settembre 2023
Urbanistica.Differenza di regime edilizio tra pergolato e tettoia

Il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio 

Pubblicato il 22/09/2023

N. 08475/2023REG.PROV.COLL.

N. 04290/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2020, proposto da
Maria Parete De Filippis, rappresentato e difeso dagli avvocati Edgardo Silvestro, Giuseppe Velotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Liveri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5580/2019, resa tra le parti, provvedimento del Comune di Liveri 28/5/2012 prot. 2503, notificato il 29/5/2012 con il quale il Dirigente dell'UTC ha rigettato la richiesta di permesso di costruire.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Liveri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino. Nessuno è comparso per le parti costituite.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, l’odierna appellante invocava l’annullamento del provvedimento del Comune di Liveri 28/5/2012 prot. 2503, notificato il .29/5/2012 con il quale il Dirigente dell'UTC aveva rigettato la richiesta di permesso di costruire relativa ad un pergolato da lei realizzato in Salita Stella 19; nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti tra i quali l'ordine di demolizione 19/12/2011 n.6111 e, in subordine, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico di cui all'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Regione.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, evidenziando che la realizzazione di una struttura alta tre metri, costituita da n.2 travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt.0.07 circa, stabilmente ancorata alla parete dell’edificio con piastre fissate parte nella muratura e parte nella mensola a sbalzo del balcone del 1° piano, ed appoggiata sul lato anteriore su tre pilastri in legno delle dimensioni di m.0,15 x 0,15 circa, fissati al suolo tramite basi di legno di mt 0,27 x 0,30,per di più dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, non può considerarsi alla stregua di una struttura precaria, di esili dimensioni, in quanto tale, sottratta al regime autorizzatorio e liberamente realizzabile anche in Zona E2 omogenea agricola di salvaguardia urbana, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, oltre che ricadente in zona a rischio idraulico elevato (R3). L’intervento andava, pertanto, considerato di nuova costruzione alla luce della permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità cui esso è destinato ad arrecare e, dunque, incompatibile con lo strumento urbanistico generale, che prevede che la particella 969 interessata dal manufatto ricade in Zona E2 omogenea agricola di salvaguardia urbana in cui è interdetta l'utilizzazione edilizia salvo interventi di manutenzione, oltre che in zona a rischio idraulico elevato (R3).

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente, che ne denuncia l’erroneità in quanto non risulterebbe dimostrato che la struttura realizzata da parte appellante sia di dimensioni importanti che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura. La sentenza si dimostrerebbe erronea ed illegittima sia per non aver ben individuato e valutato le opere in esame, sia per un evidente difetto di motivazione e pronuncia, dal momento che non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il manufatto de quo dovrebbe ritenersi non riconducibile alla definizione di pergolato e comunque di manufatto non necessitante di permesso di costruire. L’appellante, infine, ripropone i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di primo grado e che possono riassumersi come di seguito: a) il Piano Idrogeologico comunale non vieta la realizzazione della struttura in esame, non rappresentando una volumetria in grado di compromettere l’assetto idrico e geologico; b) carenza di motivazione del diniego nella parte in cui non tiene in considerazione l’eliminazione della copertura dalla quale si desumerebbe un aumento volumetrico; c) carenza di presupposti ed erronea interpretazione della documentazione fotografica dalla quale risulterebbe la natura precaria dell’opera.

4. Costituitosi in giudizio, il Comune di Liveri argomenta in ordine all’infondatezza dell’avverso gravame.

5. Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza l’appellante insiste nelle proprie conclusioni.

6. L’appello è infondato e non merita di essere accolto.

Secondo quanto emerge dagli atti depositati il manufatto ha le seguenti caratteristiche: “gazebo - porticato in legno delle seguenti dimensioni in pianta m.7,20 x mt.4,20 circa. Lo stesso è costituito da una copertura piana, in plexiglas, con altezza pari a mt 3,00 circa. La struttura è costituita da n.2 travi in legno longitudinali, poste sui lati lunghi, delle dimensioni di mt.0,20 x mt.0,20 circa e da n.8 travi trasversali, poste sul lato corto, di dimensioni pari a mt.0,15 x mt.0.07 circa. Il gazebo - porticato, dal lato a confine con la parete del fabbricato, è fissato ad essa con piastre ancorate parte nella muratura e parte nella mensola a sbalzo del balcone del 1° piano, mentre sul lato anteriore poggia su tre pilastri in legno delle dimensioni di m.0,15 x 0,15 circa, fissati al suolo tramite basi di legno di mt 0,27 x 0,30. Il manufatto era dotato di canale di gronda e di una tenda oscurante, nonché da altre tende intese ad oscurare all'occorrenza. Tale manufatto si presenta aperto su tre lati". Rispetto a quanto emerge dai documenti depositati in primo grado dalla stessa appellante non si evince una differente realtà fattuale.

Tanto premesso occorre chiarire che non si è in presenza di una struttura che per le sue dimensioni e modalità costruttive possa essere annoverata nella nozione di pergolato che rientra tra le attività edilizie libere e del resto non a caso è stato qualificato come tettoia. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008). Al contrario, il "pergolato", rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Nel caso in esame è evidente che si è in presenza di una tettoia e non di un pergolato, e che quest’ultima comporta un considerevole impatto edilizio estendendosi per una superficie di oltre 30 mq e risulta stabilmente ancorata al suolo. Pertanto, i riferimenti giurisprudenziali dell’appellante non sono conferenti.

Dalla corretta qualificazione dell’intervento edilizio in questione discende, altresì, l’infondatezza dei motivi riproposti in seconde cure, atteso che resta insuperata la circostanza che il PRG prevede che la particella 969 interessata dal manufatto ricade in Zona E2 omogenea agricola di salvaguardia urbana in cui è interdetta l'utilizzazione edilizia salvo interventi di manutenzione. sicché il manufatto in questione non può essere assentito.

7. L’appello deve dunque essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Liveri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere